Sanzioni amministrative – infrazione per eccesso di velocità rilevata mediante autovelox – 05.05.09. –
Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in oggetto, ha rigettato il ricorso presentato da un automobilista, avverso un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, per infrazione di eccesso di velocità rilevata mediante autovelox “Mod 104 C/2. In particolare, il Giudice di Pace, in primo luogo, ha precisato i motivi della legittimità della mancata contestazione immediata, in caso di rilevamento dell’infrazione mediante autovelox, poi ha chiarito perché tali apparecchi non sono soggetti a taratura ed, in fine, si è soffermato sull’omologazione dei sistemi di rilevazione automatici, specificando, tra l’altro, che i giudici di legittimità hanno espresso il principio di diritto, secondo cui “ la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4148/09 R. G. , e promossa da G. F. A., RAPPRESENTATO E DIFESO DALL’AVV. A. G., PRESSO IL CUI STUDIO, SITO IN VIA …. N. ../C, HA ELETTO DOMICILIO contro COMUNE DI PALERMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE, RAPPRESENTATO E DIFESO DAL COMM. DI P. M. PALOMBO SALVATORE Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Conclusioni : come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 23/03/2009, l’opponente proponeva ricorso avverso l’accertamento di violazione l’accertamento di violazione n. ../2009, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 03/02/2009, che sanzionava l’infrazione di eccesso di velocita’ ( art. 142 c.d.s. ), rilevata a mezzo autovelox “Mod 104 C/2” , matricola 00000897, dell’autoveicolo tg, BZ…, che percorreva il Viale della Regione Siciliana, carreggiata centrale, in direzione Trapani. L’opponente eccepiva, nei motivi di ricorso: – la non visibilita’ del cartello stradale indicante il limite di velocita’ ed il rilevamento della stessa mediante apparecchiatura elettronica; – la mancanza di un preventivo atto di accertamento; – l’assenza nell’atto opposto di tutte le indicazioni riguardanti l’esatta ubicazione dell’autovelox e delle sue caratteristiche; – infine, il difetto di taratura e revisione periodica del suddetto autovelox. Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva il rigetto dell’opposizione, ed in tal senso produceva copia della relazione tecnica di installazione dell’autovelox utilizzato nel caso di specie. Ai sensi dell’art. 321 c.p.c., la causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare appare opportuno delineare il panorama legislativo attualmente in vigore. Ai sensi dell’art. 14 della Legge 689/81, la mancata contestazione immediata dell’infrazione non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento. L’art. 200 del Codice della Strada, poi, stabilisce che “ solo quando è possibile “ la violazione deve essere contestata immediatamente. Il successivo articolo 201 dispone che nel verbale debbono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.L’art. 384 del regolamento di attuazione di detto codice, ricomprende, poi, a titolo esemplificativo, fra i casi di impossibilita’ di contestazione immediata l’accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell’illecito che ne consentano l’accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. Sulla disciplina in esame è intervenuto successivamente il legislatore con un recentissimo provvedimento, il D.L. 20/06/2002 n. 121, convertito, con modificazioni, in Legge 01/08/2002 n. 168.Questa norma ha invero prodotto una seria modifica alle ipotesi previste dall’art. 384 del regolamento di attuazione : secondo la nuova disciplina, l’obbligo della contestazione immediata non vige piu’ per quelle strade o tratti di strada, sui quali – con apposito provvedimento amministrativo – cio’ sia stato stabilito con le forme previste. Piu’ precisamente, l’art. 4 della norma in questione prevede la facolta’ per gli organi di polizia stradale di utilizzare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali – secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno – di installare e/o utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento delle violazione di comportamenti di cui agli artt. 142 ( eccesso di velocita’ ), 148 ( sorpasso ) e 176 ( comportamento del conducenti nella circolazione ). Detti apparecchi – che o sono in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni citate senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore, ovvero consistono in mezzi tecnici che consentono all’agente preposto al controllo di accertare l’illecito in luogo e momento diverso da quello in cui esso avviene – possono essere installati altresi’ sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane principali ( che il legislatore indica solo mediante il riferimento normativo “ strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c e D del citato decreto legislativo ) o su tratti di esse; talchè se ne desume che le uniche strade su cui tale strumentazione non puo’ venir applicata sono le strade urbane di quartiere e le strade locali. Per le strade extraurbane secondarie e per le vie principali – dispone la legge – necessita un’individuazione espressa delle stesse o di tratti di esse da sottoporre al regime in questione : cio’ a mezzo di decreto prefettizio.Il Prefetto – in base alla procedura – individua all’interno del territorio di propria competenza (la Provincia) le strade o i tratti di strada su cui si stabilisce che “ non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico o all’incolumita’ degli agenti operanti e dei soggetti controllati “.Il citato D.L. 27/06/2003 n. 151 ha, poi, introdotto il comma 1-bis all’art. 201 del codice della strada, nel quale sono attualmente indicate le ipotesi nelle quali “ la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione “ nei termini di legge. Orbene, tra i casi in cui non viene ritenuta necessaria la contestazione immediata rientra – per il procedimento giudiziario – alla lettera e “ l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilita’, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari “. In questa, come in altre ipotesi ( tutte legislativamente previste ) la notificazione differita è sempre consentita, senza necessita’ che gli organi accertatori motivino in ordine alla sussistenza di specifici impedimenti alla contestazione immediata. Nel caso di specie – come si legge nell’accertamento di violazione opposto – il conducente del veicolo multato percorreva il Viale Regione Siciliana, arteria che in base al Decreto del Prefetto della Provincia di Palermo prot. n. 87021-sez. 1° T.C. del 10/05/2005 del 20/04/2004 rientra specificamente tra le strade del Comune di Palermo “ su cui possono essere installati e utilizzati dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del C.d.S. senza obbligo della contestazione immediata di cui all’art. 200 del medesimo Codice “. Per quanto poi concerne il modello di autovelox utilizzato nel caso specifico, va detto che dalla lettura dell’accertamento di violazione si evince che l’autoveicolo percorreva Viale Regione Siciliana ( arteria che prevede una velocita’ massima consentita di 70 km/h ) all’andatura di 106 km/h, rilevata a mezzo apparecchio autovelox Mod. 104 C/2 “ ( omologato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2483 del 10/11/1993 ) preventivamente sottoposto a verifica sulla perfetta funzionalita’ “, e con di sviluppo della pellicola fotografica. In tal senso, la normativa attualmente vigente – supportata dall’orientamento dominante della Suprema Corte – prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova se debitamente omologate : è la norma regolamentare, alla quale rinvia l’art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), a stabilire quali siano i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche, e tra questi vi è quello che esse consentano di rilevare la velocità del veicolo in modo chiaro e accertabile. Requisito, questo, che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità di un determinato veicolo. L’omologazione dell’apparecchiatura dunque concerne la idoneità della stessa a fissare in un determinato momento la velocità di un autoveicolo: la Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. 17361/2008 ) afferma infatti che “ le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie “. In particolare, i giudici di legittimita’ hanno espresso il principio di diritto, secondo cui “ la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici “, rilevando altresi’ che “ il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore “. Ciò si evince – del resto – chiaramente sia dal D.M. 30 novembre 1998, n. 6025, art. 3 , sia dal D.M. 20 marzo 2000, n. 1824, art. 2 , sia dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come la determinazione ministeriale sia adottata sulla richiesta del produttore onde autorizzare la commercializzazione del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti. Pertanto, la scadenza del termine d’omologazione del modello d’apparecchiatura incide soltanto sulla possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di quel modello e non sull’ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati; diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda conseguenza per cui un’apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza dell’omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti in base ai quali era stata concessa l’omologazione del modello ( cosi’, Cass. Civ. 26.4.07 n. 9950 ). Ancora, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche – sostiene la Suprema Corte – ne’ il codice della strada ( art. 142, comma 6 ) ne’ il relativo regolamento di esecuzione ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 ) “ prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. “( Cass. 05.07.06 n. 15324 ; 16.05.05 n. 10212 ; 20.04.05 n. 8233 ; 10.01.05 n. 287 ; 22.06.01 n. 8515, 05.06.99 n. 5542 ). Quanto poi al modello di autovelox utilizzato ( 104 C/2 ), la Corte di Cassazione – nelle uniche pronunce esaminate – riferisce che detto modello, in dotazione alle forze di Polizia, ” visualizza effettivamente la velocità dei veicoli su apposito display, attivando l’allarme acustico al passaggio delle auto che superano la velocità consentita “ ( Cass. Civ. 18559/2004 ), sostenendo vieppiu’ che “ il nuovo strumento di rilevazione ( mod. 104 C/2 ), attesane l’affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità e ben può essere impiegato a seguito di un mero “richiamo” dell’atto autorizzativo del 1982, senza necessità di ulteriori omologazioni ” ( Cass. Civ. 6507/2004 ; conf. da Cass. Civ. 20478/2004 ). E peraltro, secondo l’orientamento succitato della Suprema Corte “ l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore della velocità dei veicoli ( autovelox ) perdura sino a quandorisultino accertati, nel caso concreto, in base a circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso ” ( cosi’, ancora, Cass. Civ. 5542/99 ; conf. da Cass. Civ. 12/07/2001 n. 9441 e 26/081998 n. 8460 ). Inconvenienti, di cui l’opponente non ha fornito prova alcuna nel corso del processo. Di contro, controparte resistente è stata in grado di produrre, ad abundantiam, la relazione tecnica di installazione dell’autovelox in questione, ove si evince l’esatta collocazione dell’apparecchio e l’ubicazione dello stesso nel tratto di strada indicato, l’esistenza dei cartelli stradali indicatori sia della velocita’ legale che della prescritta segnaletica verticale riguardante il controllo elettronico della velocita’, ed infine l’effettuazione, ad opera degli agenti accertatori, dei controlli tecnici preventivi afferenti l’autovelox.Sulla scorta di quanto rilevato ed accertato dalla Polizia Municipale – ed osservato che il verbale d’accertamento ( ed i connessi rilievi tecnici ) è da considerarsi, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, atto pubblico secondo quanto indica l’art. 2699 cod. civ., in quanto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e fa piena prova ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti ( cosi’, tra le altre, Cass. Civ. 2988/96 ; 13010/97 ; 6302796 ) – vanno disattesi gli assunti difensivi dell’opponente, in quanto sforniti di adeguato supporto probatorio. Alla luce delle suesposte considerazioni, appare pienamente legittimo l’accertamento di violazione impugnato, discendendo da quanto ritenuto la manifesta infondatezza del ricorso e la condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite, che si determinano, in via equitativa, ma tenendo conto delle retribuzioni dei funzionari e del personale archivistico ( cosi’, Cass. Civ., sez. I, 27/02/2001 n. 2848 ) impegnato per la difesa della resistente, nell’importo di € 100,00. P. Q. M. Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ; Visti l’art. 91 e ss. C.p.c. ; Rigetta l’opposizione proposta da G. F. A., come sopra rappresentato e difeso in data 23/03/2009, in quanto giuridicamente infondata.Conseguentemente, convalida l’accertamento di violazione n. ../2009, elevato dal Comune di Palermo in data 03/02/2009. Condanna l’opponente G. F. A. al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese processuali, ammontanti ad € 100,00. Cosi’ deciso in Palermo il 05/05/2009. Il Giudice di Pace (Dott. Vincenzo Vitale) |