Corte di Cassazione n° 2304/08 – notifica al portiere dello stabile – in assenza destinatario – ricerca persone abilitate a ricevere – in mancanza notifica nulla – 31.01.08. –

Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpg“La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù del secondo e terzo comma, dell’art. 139 c.p.c., può essere consegnata in caso di assenza del destinatario la copia dell’atto da notificare, è tassativa …La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario è nulla qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto salvo che le parole usate dall’incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l’atto in luogo del destinatario. Tale principio ripetutamente è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la notificazione a mezzo di servizio postale”.  

                                                                  CORTE DI CASSAZIONE  CIVILE  
 
                                                                      Sez.II 31/1/2008 n. 2304  


             
                                                                             FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10 dicembre 2002 () proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 071 …. emessa dalla Se.ri.t. di Napoli, a seguito di tre verbali di infrazione al codice della strada, accertate dai VV.UU. di Napoli, asserendo di non aver ricevuto le relative contestazioni né la notifica dei relativi verbali.
Il Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di ricezione () e gli altri due la firma di ricezione ()- portiereIl Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 12381/03 rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite, rilevando che non emergeva dagli atti l’illegittimità della relativa pretesa sanzionatoria, bensì la legittimità della stessa, sulla scorta della documentazione prodotta dall’Amministrazione.
Per la cassazione della decisione ricorre la predetta () esponendo un solo motivo: violazione degli artt. 14, ultimo comma, l. 689/1981 e art. 7, terzo comma, l. 890/1982, art. 139, terzo comma, c.p.c., deducendo che la notifica, effettuata nelle mani del portiere, è affetta da nullità “là dove non risulti certificata la previa, vana ricerca delle altre persone abilitate alla consegna in assenza del destinatario”.Il ricorso è fondato. Ben vero, la notifica al portiere è disciplinata dall’art. 139 c.p.c., per ciò che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica, e dall’art. 7 della l. 890/1982 per quanto riguarda la notifica a mezzo posta.
L’art. 160 c.p.c. dispone che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù del secondo e terzo comma, dell’art. 139 c.p.c., può essere consegnata in caso di assenza del destinatario la copia dell’atto da notificare, è tassativa e da tale principio deriva la nullità della notificazione se nella relata di notifica non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.
La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario è nulla qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto salvo che le parole usate dall’incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l’atto in luogo del destinatario.
Tale principio ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n. 1097/2000; Sez. Un. n. 6214/2005).
Orbene, nel caso in esame, il difetto di certificazione, nella relata di notifica, delle dovute ricerche di altre persone abilitate a ricevere l’atto, in assenza del destinatario, risulta evidente dall’esame dei relativi avvisi di ricevimento, in quanto due di essi recano la sola annotazione () e l’altra solo ().L’assenza dell’intimato esime dell’obbligo di statuizione sulle spese. 

                                                                                      
                                                                                      P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; nulla spese.(omissis) 

Potrebbero interessarti anche...