Corte di Cassazione n° 22767/2010 – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – 09.11.2010. –
La Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto : “In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito”.
CORTE DI CASSAZIONE III SEZIONE 9 NOVEMBRE 2010 SENTNZA N° 22767
(Pres. Finocchiaro – Rel. Frasca) Ritenuto quanto segue §1. La s.r.l. M.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza dell’11 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, dopo un primo provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione, assunto inaudita altera parte dal magistrato addetto alla sezione feriale del Tribunale, ha rigettato con compensazione delle spese, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, il ricorso in opposizione agli atti esecutivi da essa ricorrente proposto avverso un decreto di trasferimento dell’unità immobiliare pignorata in suo danno dalla s.p.a. Equitalia Polis. Il ricorso è stato proposto contro la detta s.p.a., R. R., aggiudicatario dell’immobile, la s.p.a. S. I. ed il Fallimento M. G. V. s.r.l. Hanno resistito con separati controricorsi il R. e l’Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. (qualificatasi come già Sviluppo Italia s.p.a.). §1. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato quanto segue §2. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni, che si riproducono letteralmente:«[…] 3. – Il ricorso appare ammissibile, perché proposto contro un provvedimento che si deve considerare come una sentenza decisiva sull’opposizione agli atti, là dove ha rigettato l’opposizione e compensato le spese senza fissare il termine per l’iscrizione della causa a ruolo ai fini dell’introduzione della cognizione piena. Ciò, alla stregua del seguente principio di diritto, alle cui motivazioni si rinvia: «In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito» (Cass. (ord.) n. 20532 del 2009). Nel caso di specie, avendo il Tribunale disposto sulle spese, ha mostrato di voler chiudere il processo di opposizione avanti di sé e, pertanto, deve escludersi che il provvedimento abbia avuto carattere ordinatorio e che, in conseguenza fosse integrabile ai sensi dell’art. 289 c.p.c. o suscettibile di essere seguito da una diretta iniziativa di iscrizione a ruolo della causa ai fini della cognizione piena. Si tratta di una sentenza in senso sostanziale che ha definito il giudizio di opposizione agli atti. 3.1. – Privo di fondamento è l’assunto dell’Agenzia resistente che il provvedimento in questione sarebbe un provvedimento suscettibile di opposizione agli atti: è sufficiente osservare che non si tratta di un provvedimento riconducibile all’ambito dei provvedimenti assunti dal giudice dell’esecuzione esclusivamente in funzione del processo esecutivo, cioè di un provvedimento qualificabile come atto del processo esecutivo, ma si tratta di un provvedimento che ha deciso sulla sorte del giudizio di opposizione agli atti, incardinato con il ricorso in opposizione, in modo definitivo davanti al giudice adito, avendo regolato le spese del giudizio, che è costruito, pur dopo le modifiche di cui alla l. n. 52 del 2006, come procedimento che si svolge con una prima fase sommaria diretta all’adozione di eventuali provvedimenti ai sensi del secondo comma dell’art. 618 c.p.c. e con una seconda fase, che non è più disposta secondo un meccanismo automatico di prosecuzione, su impulso del giudice, bensì con un meccanismo basato sulla fissazione alle parti di un termine perentorio per l’iscrizione della causa a ruolo, evidentemente con apposito atto diretto ad adeguare la posizione delle parti alle regole della cognizione piena (dovendo la norma dell’art. 185, come sostituita dalla stessa legge n. 52 del 2006, intendersi relativa al solo svolgimento della fase sommaria). Meccanismo che, se non viene assicurato dal provvedimento del giudice, può essere recuperato nei modi indicati dalla decisione sopra richiamata. Quando, però, questi modi non possano seguire, in quanto il provvedimento omissivo della fissazione del termine perentorio per l’iscrizione a ruolo, nel negare l’adozione di provvedimenti indilazionabili ed anzi nel rigettare l’opposizione, abbia ritenuto di provvedere sulle spese del procedimento, di modo da palesare un’evidente intenzione del giudice di precludere qualsiasi svolgimento ulteriore, la mancanza di forme di tutela tramite un mezzo di impugnazione impone l’applicazione precettiva dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione. Quanto appena osservato non si pone in contrasto con la soluzione affermata dalla Corte nel vigore del regime anteriore alla l. n. 52 del 2006, allorquando il giudice dell’esecuzione, adito con l’opposizione agli atti definiva il procedimento senza dar corso alla fase a cognizione piena. Soluzione che era nel senso che il provvedimento dovesse intendersi come provvedimento che, in quanto non adottato con sentenza in senso formale e senza che lo svolgimento del procedimento fosse avvenuto con le regole della cognizione piena, doveva considerarsi come provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento esecutivo, donde la impugnabilità con l’opposizione agli atti (si vedano: Cass. n. 8113 del 2006; n. 6100 del 2006; n. 967 del 2003). Invero in questi casi non ricorreva una situazione in cui il giudice dell’esecuzione aveva provveduto sulle spese. 4. – Priva di fondamento è l’eccezione – formulata dall’Izzo – di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di correlazione della procura al giudizio di legittimità in ragione del suo tenore, atteso che l’essere stata la procura apposta a margine del ricorso è garanzia di correlazione ad esso (da ultimo, fra tante: Cass. n. 26504 del 2009). 5. – Ciò premesso, il ricorso appare fondato quanto al primo ed al secondo motivo, con i quali ci si duole che il giudizio sia stato chiuso senza dare sfogo alla cognizione piena. Poiché lo svolgimento di tale cognizione integra una garanzia di cui le parti, a tutela del loro diritto di azione e di difesa debbono poter fruire, la negazione di tale svolgimento e la definizione dell’opposizione senza che ad esso si sia dato corso ha determina la nullità dell’ordinanza-sentenza sostanziale qui impugnata, in quanto il procedere seguito dal Tribunale ha determinato l’inosservanza della norma dell’art. 618, secondo comma c.p.c. e la conseguente negazione dello scopo per cui essa è dettata. 6. – La sentenza impugnata sembra, dunque, doversi cassare sul punto in cui ha negato lo svolgimento della fase a cognizione piena, con rinvio al Tribunale, perche conceda termine per l’iscrizione a ruolo della causa ai fini dello svolgimento della stessa. Gli altri motivi sono assorbiti». §2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali le parti resistenti non hanno mosso obiezioni. §3. Il ricorso è, dunque, accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio e provvederà alla concessione del termine per l’iscrizione a ruolo della causa al fine dello svolgimento della cognizione piena. Le spese di lite saranno regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio. |