Corte di Cassazione n° 21605/2011 – sanzioni amministrative – accertamento violazione tramite T-RED senza presenza polizia -legittime se apparecchiature omologate -19.10.2011. –

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito, alla luce delle modifiche del quadro normativo intervenute che : “in tema di violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina recata dall’art. 201, comma I-ter, del decreto-legge n. 151 del 2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia”

 

 

                                                                       CORTE DI CASSAZIONE

                                                                     SECONDA SEZIONE CIVILE

 

                                     
                                                              SENTENZA N° 20605 DEL 19.10.2011

 

 


              
                                                                             FATTO E DIRITTO

 


Ritenuto che in data 2 febbraio 2007, la Polizia municipale di Pistoia notificò a F..P., proprietaria dell’autovettura Fiat Punto (omissis), verbale di violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada, per avere attraversato con la suddetta auto l’intersezione tra via (omissis) e via (omissis) (direzione viale …) in …, nonostante per quella direttrice di marcia il semaforo proiettasse la luce rossa;

 

che avverso il verbale F..P. , in qualità di proprietaria, e G..T. , quale conducente, proposero ricorso davanti al Giudice di pace di Pistoia, deducendo che le manovre di attraversamento dell’incrocio erano iniziate con il semaforo proiettante la luce gialla e che, nel contesto del traffico veloce, non era stato possibile frenare, perché altrimenti sarebbe stato causato un grave tamponamento;

che il Giudice di pace, con sentenza in data 2 febbraio 2008, accolse l’opposizione, ritenendo non del tutto certo che il semaforo proiettasse la luce rossa al momento dell’inizio dell’attraversamento dell’incrocio;

che il Tribunale di Pistoia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 marzo 2009, ha accolto l’appello del Comune e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato l’opposizione della P. e del T. , determinando la sanzione pecuniaria dovuta per la violazione accertata in Euro 300;

che il giudice del gravame ha ritenuto provata la violazione contestata in base alla documentazione in atti, perché dalle fotografie prodotte, scattate dal Comune con apparecchiatura “T-RED”, emergeva che il veicolo ebbe ad iniziare l’attraversamento quando il semaforo proiettava la luce rossa, e ciò era confermato dai dati cronometrici registrati dall’apparecchiatura, dai quali si evinceva che la luce rossa del semaforo si accese alle ore 15.43.43 e che l’autovettura raggiunse con le ruote anteriori la linea di arresto alle ore 15.43.44;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il T. e la P. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2010, sulla base di tre motivi;

che l’intimato Comune non ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 200 e 201 del codice della strada, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) i ricorrenti si chiedono se è legittima la contestazione della violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso senza essere coadiuvata dalla presenza di agenti in loco che possano poi contestare immediatamente la suddetta violazione;

che il motivo è infondato;

che è bensì vero che questa Corte ha ritenuto, con indirizzo consolidato (Cass., Sez. II, 17 novembre 2005, n. 23301; Cass., Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Cass., Sez. II, 26 marzo 2009, n. 7388; Cass., Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27414), che ove l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (ad esempio, con l’apparecchiatura “photored”), l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 334 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto;

che in base a tale orientamento, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad esempio nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente), occorrendo, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni relative, la presenza di un agente operante in loco;

che tuttavia, occorre considerare che tutte queste pronunce si riferiscono a violazioni dell’art. 146, comma 3, del codice della strada commesse anteriormente alla data nella quale, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati accertati i requisiti di omologazione delle apparecchiature di rilevamento fotografico (v., in particolare, il decreto 18 marzo 2004, prot. n. 1129, in relazione al dispositivo “FTR”, ed il decreto 15 dicembre 2005, prot. n. 3458, per il documentatore fotografico “T-RED”; in ordine a quest’ultimo dispositivo di rilevamento, cfr., altresì, Cass. pen., Sez. VI, 11 febbraio 2 011, n. 5317);

che tali decreti dirigenziali sono stati emanati in forza delle modifiche del quadro normativo nel frattempo intervenute;

che difatti, l’art. 201, comma I-ter, del codice della strada, introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 214, ha previsto – nel testo ratione temporis applicabile – che nell’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis della medesima disposizione) “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”;

che conclusivamente, in tema di violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina recata dall’art. 201, comma I-ter, del decreto-legge n. 151 del 2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia;

 

ch il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e 2 del decreto ministeriale n. 1130 del 2004, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) formula il que-sito se è legittimo presumere il regolare funzionamento dell’apparecchio “T-RED” in automatico, senza la presenza della polizia, se esso non risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa;

che il motivo è inammissibile, perché si conclude con un quesito astratto e generico, senza indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione;

 

che con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis del codice della strada e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) si contesta la ride terminazione della sanzione pecuniaria ad opera del Tribunale, pur in assenza di domande delle parti in tal senso;

che la censura è infondata, perché, in tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, ai sensi dell’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può – anche d’ufficio, in assenza di espressa domanda da parte della Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione – quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2010, n. 25304);

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

 

                                                                                    P.Q.M.

 

 

La Corte rigetta il ricorso.

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