Corte di Cassazione n°196 – rimozione del veicolo in sosta da una proprietà condominiale affidata a società privata – legittimità – risarcimento danni – 09.01.07. –

Risarcimento Danni

Nel caso di specie, un Condominio incaricava una società privata di rimuovere dal portico condominiale un ciclomotore abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l’indicazione “divieto di sosta” e con l’avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori. Il proprietario del veicolo adiva il Giudice di Pace di Bologna, il quale rigettava la domanda costringendo lo stesso a ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice di Pace:”La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell’autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell’art. 2043 c.c, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all’uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l’offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore”.    

                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                 LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE 

                                                          SEZIONE TERZA CIVILE
 

Composta dagli Ill.mi Sigg, ri Magistrati:  Dott. Gaetano FIDUCCIA – Presidente  Dott. Francesco TRIFONE – Consigliere  Dott. Giovanni FEDERICO – Consigliere  Dott. Nino FICO – Rei- Consigliere  Dott. Raffaele FRASCA – Consigliere  

ha pronunciato la seguente
 SENTENZA 
 sul ricorso proposto da:  Fo.Ro., nella qualità di legale rappresentante della Unione Bo.Se. s. n. c. (Ub.), elettivamente domiciliata in Ro. Lu.Fl.n.(…) in presso lo studio dell”avvocato Gi.Gr., difeso dall’avvocato Fa.Qu. giusta delega in atti;  ricorrente 
 contro  Ce.So..St. DI Mi.De. & C. Sa., elettivamente domiciliato in Ro. Lu.Ar.Da.Br. 9, presso lo studio dell’avvocato Ar.Le., che lo difenda unitamente all’avvocato Ba.Bu.,  giusta delega in atti;  controricorrente  
avverso la sentenza n. 2761/02 del Giudice di pace di Bologna, emessa il 20/8/2002, depositata il 23/09/02; RG. 1046/2002;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO; udito l’Avvocato Fa.Gu.;  
udito 1! Avvocato Ba.Bu.; 
 udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.  

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 
In esecuzione del contratto di prestazione d’opera stipulato con il Condominio di via Fa., Bo., il Centro Soccorso stradale (CSS) di Mi.De. e C. s. a. s. ha rimosso dal portico condominiale il ciclomotore di proprietà dell’Unione Bo.Se. s. n. e. t ivi abusivamente parcheggiato nonostante la presenza di appositi cartelli con l’indicazione di “proprietà privata – divieto di sosta” e con l’avvertimento che i motoveicoli sarebbero stati rimossi a spese dei trasgressori.  Ro.Fo., legale rappresentante della società proprietaria del ciclomotore, ha ritirato il  mezzo, pagando la somma di lire 130,000 per spese di rimozione trasporto e custodia, e, deducendo l’illegittimità della rimozione in quanto operata da privato e non dall’autorità amministrativa all’uopo preposta, ha adito il giudice di pace di Bologna per la condanna del CSS alla restituzione della somma, oltre al risarcimento dei danni.  
Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo legittima la rimozione del veicolo, per avere il CSS, operando su incarico del condominio, fatto valere il diritto del medesimo alla rimozione più rapida possibile della molestia al possesso e al godimento del portico, costituita dalla presenza del ciclomotore ivi abusivamente parcheggiato, e giustificato il pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia da parte del proprietario del mezzo in quanto causate dal di lui fatto illecito, ex art. 2043 c.c.  
Avverso la decisione il Fo., nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria.  
Il CSS ha resistito con controricorso, anch’esso f illustrato da memoria.  

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con i primi tre motivi (violazione degli artt. 97, 42, 41 e 23 Cost., nonché apparenza e perplessità della 3 motivazione), da trattare congiuntamente perché intimamente connessi, il ricorrente ha dedotto che il portico, anche se di proprietà privata, in quanto gravato da passaggio pubblico pedonale è soggetto alla disciplina del codice della strada e pertanto il privato non ha alcun potere dì accertare violazioni, rimuovere veicoli e applicare sanzioni pecuniarie, spettando tali poteri, tutti di carattere pubblicistico, esclusivamente agli organi di polizia ai sensi dell’art. 12 dello stesso codice, e che il giudice di pace, nel ritenere legittimo l’esercizio di tali poteri da parte del CSS e dovute le spese a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’abusivo parcheggio del ciclomotore nell’area del portico, è incorso nella violazione delle norme richiamate e nel denunziato vizio di motivazione. 

 
Le censure sono inammissibili.  

La sentenza non ha attribuito al privato il potere di accertare violazioni in materia di circolazione stradale e di applicare sanzioni pecuniarie ovvero sanzioni amministrative accessorie, costituenti espletamento di servizi di polizia stradale, riservati ai soggetti indicati nell’art. 12 del codice della strada. Ha solo fatto applicazione del principio dell’autotutela o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell’art. 2043 ce, per il quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha cioè ritenuto che il possessore, molestato nel possesso, possa, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all’uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l’offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, in quanto causate dal fatto illecito del molestatore.

Le censure, pertanto, non solo non investono in nulla le rationes decidendi, ma, sotto il profilo o pretesto della violazione di norme costituzionali e di un’apparente o perplessa motivazione, prospettano violazioni di leggi, in particolare del codice della strada, escluse dall’ambito della ricorribilità per cassazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art. 113 c.p. c Anche sotto il profilo del vizio di motivazione, infatti, oggetto di doglianza non sono le rationes decidendi o la loro identificazione, ma l’attribuzione al privato dì poteri di polizia stradale e il mancato preventivo accertamento del fatto illecito e del danno giustificativi del pagamento delle spese di rimozione trasporto e custodia del ciclomotore.  

Col quarto motivo (violazione dei principi in materia di autotutela) il ricorrente ha dedotto che le ipotesi di autotutela sono tassativamente previste, sicché non è configurabile nel nostro ordinamento, per il carattere eccezionale di tali ipotesi, la possibilità di farvi ricorso al di fuori dì esse, anche se si tratti di possesso. 
 

La censura è infondata. 
 

Il c.d. principio dell’autotutela possessoria, o della legittima difesa privata del possesso, per il quale chi è spogliato del possesso o in esso è molestato può, se lo faccia immediatamente {in continenti), cioè mentre dura l’offesa, ritogliere legittimamente egli stesso allo spoliator la cosa o rimuovere la molestia di cui è vittima, senza incorrere nel reato di ragion fattasi (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), consacrato nel diritto romano e nel diritto canonico, espressamente codificato nel codice civile germanico e in quello svizzero, contenuto in una norma del progetto preliminare del nostro codice civile, non riprodotta nel testo definitivo del codice perché ritenuta superflua, trova ingresso nel nostro diritto come principio di ragione naturale, prima ancora che giuridica, siccome riconosciuto da autorevole dottrina, nonché espressamente individuato da specifici arresti di questa Corte (Cass. 31 luglio 1947, n. 1332, Cass. 24 aprile 1954, n. 1267; Cass. 8 novembre 1958, n. 3660; Cass. 22 febbraio 1963, n. 431). 
 Il ricorso va dunque respinto.  Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.  

                                                                       P.Q, M.

 
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 

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