Sinistri stradali – articolazione dei mezzi istruttori – decadenza – 10.01.2011 –

Il Giudice di Pace di Taranto, nella sentenza in esame ha precisato: “Nell’ambito del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, l’art.181 cod. proc. civ. non prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova articolata dalla parte non comparsa alla prima udienza, qualora il convenuto chieda che si proceda in assenza, ma neppure la norma speciale di cui all’art. 320, terzo comma, cod. proc. civ.- relativa alla trattazione della causa davanti al giudice di pace – prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova, articolata nell’atto di citazione, allorché l’attore non compaia alla prima udienza, di trattazione. Conseguentemente, la mancata ammissione di prove orali e documentali, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa, per l’erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice di pace, si risolve in vizio del procedimento e della conseguente sentenza, pronunziata a seguito della mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame dei documenti prodotti. (Cassa con rinvio, Giud. pace Palermo, 20 Gennaio 2004) (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/10/2006, n. 21346).      

                                                                     REPUBBLICA  ITALIANA  

                                                      UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  TARANTO

                                                       -SEZ. 2^IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     

Il Giudice di Pace  di  Taranto, Dr. Martino Giacovelli,  ha pronunciato la seguente   SENTENZA 
Nella causa civile iscritta al n. 4433/09 del R.G. in materia di risarcimento del danno per la somma di euro 2.582,28, riservata per la decisione all’udienza del 29.12.2010
TRA    S.P. nato a Manduria elettivamente domiciliato in Taranto     parte   attrice
contro    COMUNE DI TARANTO,  in persona del  Dirigente p.t. d.ssa A. M. F., elettivamente domiciliato alla Via Plinio n. 16 presso l’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall’Avv. M. C., in virtù di procura a margine del presente atto,-convenuto Sindaco e legale rappresentante pro tempore     convenuto
Conclusioni per  parte attrice:   “Voglia il Giudice di pace adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione, conclusione e produzione:1)- dichiarare il Comune di Taranto unico ed esclusivo responsabile del danno patito dall’attore;2)- per l’effetto condannare il medesimo, in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno in favore dell’attore nella misura complessiva di E 2.582,28= o in quella a meglio vista o ritenuta di giustizia, rinunciando espressamente all’eventuale esubero. Interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all’effettivo soddisfo come per legge, contenuti nella competenza del giudice adito;3)- Vittoria di spese e compensi di causa.”     
Conclusioni per la convenuta Amm.ne Comunale:
   Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis , rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese di lite in favore del deducente Comune di Taranto. 

     
                                                                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
       

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig S. P. conveniva in giudizio il Comune di Taranto in p.l.r.p.t. dinanzi al Giudice di Pace di Taranto per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro, premettendo che: a) il deducente in data 17.12.2006, ore 17.30 c., nel centro abitato di Taranto, in località Salinella, alla guida della propria autovettura Lancia K, tg. B…N, percorreva regolarmente la via Lago di Como allorché, giunto prospiciente allo stadio “E Iacovone” incappava in un profondo avvallamento ricolmo d’acqua non visibile e particolarmente insidioso né tampoco transennato, di tal guisa rimaneva in panne imbarcando acqua nel motore e nell’abitacolo. Inoltre, il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica aveva favorito l’insidia a trabocchetto, ingannando la percezione visiva del deducente, tanto che l’autovettura in questione finiva per galleggiare nella pozza d’acqua.b) a seguito di quanto dedotto l’autovettura Lancia K., T.D. riportava danni alle parti meccaniche, come da preventivi spesa per l’importo di C 2.023,00 e dalla C.A.R.  per l’importo di E 900,00, che del pari si depositavano in copia.
Nelle immediatezze vennero chiamati i vigili urbani di Taranto, i quali riferivano che erano già impegnati in altri interventi mandando sul posto una squadra dei vigili del fuoco che recuperava l’autovettura dall’insidia, come da rapporto allegato in copia. Il veicolo dell’attore in conseguenza del danno patito al motore dall’infiltrazione dell’acqua non era più marciante, di tal guisa veniva recuperato e trasportato in Manduria dal soccorso stradale, come da fattura n. 40/del 29.12.06., per l’importo di € 250,00;
c) la dinamica dell’occorso in applicazione del principio generale del neminem laedere coinvolge la responsabilità unica ed esclusiva del Comune di Taranto ex artt. 2043 e 2051 e segg. c.c.- quale  proprietario della strada e dell’opera pubblica, di converso tenuto alla regolare manutenzione della strada, vera insidia a trabocchetto specie con le acque meteoriche che vanno a coprire; d) con lettera racc. a.r. del 27.04.2007, n. ., veniva formulata richiesta di risarcimento danni all’ente convenuto, riscontrata con missiva del 12.06.07, n. 1082.     
A seguito di quest’ultima veniva reiterata la richiesta di risarcimento danni con lettera racc.  a.r. del 13.06.2007, inviando nuovamente tutta la documentazione richiesta.
     
Non avendo il comune di Taranto provveduto al risarcimento dei danni, l’attore era costretto ad adire il GDP, concludendo come in epigrafe.
     
Alla fissata udienza del 02.07.2009 si costituiva il Comune di Taranto a mezzo del proprio difensore, depositando comparsa con la quale in via preliminare si contestava la responsabilità esclusiva per i danni causati dall’incidente occorso all’attore, non essendoci prova della concorrenza, necessaria ai fini della pretesa responsabilità, dei due requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della sua non prevedibilità. Si chiedeva inoltre il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. 
       
Rinviata la causa all’udienza del 08.10.2009 ai sensi dell’art. 320 cpc, nella stessa
erano ammessi i mezzi istruttori con rinvio all’udienza del 10.12.2009, laddove era assunta la prova testimoniale con un primo teste, con rinvio  all’udienza del 18.03.2010 per la prosecuzione della prova con gli altri due testi.      
A quest’ultima udienza, era disposto un rinvio in assenza di parte attrice.
      
All’udienza di rinvio era ammessa solo la c.t.u. meccanica, come richiesta da parte attrice.
    
Dall’udienza del 13/10/2010 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all’udienza del 16.12.2010, dando facoltà alle parti per il deposito di note difensive.
     Fallito ogni tentativo di conciliazione all’udienza di rinvio d’Ufficio del 29.12.2010, e discussa la causa, la stessa era trattenuta in decisione. 

                                                                    MOTIVI DELLA DECISIONE       

In via preliminare, qualche accenno è necessario fare in merito alle disquisizioni e considerazioni rivolte al GDP dal difensore del Comune in merito al rinvio effettuato all’udienza del 18.03.2010 in assenza del difensore della parte attrice.      
Nella sua difesa il difensore del Comune ha precisato: “ Seguendo scrupolosamente la lettera della legge, il giudice di pace non potrebbe concedere all’attore un mero rinvio, senza alcuna giustificazione, peraltro in assenza, per di più dello stesso attore!! A nulla incidono, difatti, le ragioni esposte dal difensore di parte attrice all’udienza successiva in quanto non supportate da alcuna prova e del resto neppure accolte dal giudice adito! Ne consegue, l’inammissibilità dell’ulteriore prosieguo del giudizio così come di fatto avvenuto che, ha comportato pur nell’espressa contestazione di questa difesa l’ulteriore istruttoria del giudizio in realtà preclusa alla controparte.”
     
A tal riguardo si osserva che l’art. 320 c.p.c. sulla trattazione della causa prevede: “Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’art. 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.       
Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.”
       
Nel caso di specie l’udienza di comparizione è stata tenuta il 02.07.2009 ed ambedue i difensori hanno chiesto un rinvio ai sensi dell’art. 320 c.p.c. e che il GDP ha concesso, differendo a tal fine la causa all’udienza dell’08.10.2009, nella quale sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti da ambedue le parti.
       
L’inizio effettivo dell’espletamento della prova testimoniale si è avuto all’udienza del 10.12.2009 tramite il primo teste D.L., rinviandosi per la prosecuzione della stessa prova  all’udienza del 18.03.2010 al fine dell’audizione degli altri due testi già indicati.
       
Non essendo comparso a quest’ultima udienza, né il difensore, né gli altri testi fino alle ore 10.30, il difensore del Comune ha chiesto un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e discussione con autorizzazione al deposito di note scritte e ritiro del fascicolo di parte.
        
Detta richiesta è stata disattesa dal GDP, in quanto a tal riguardo il 3° comma dell’art. 320 c.p.c. non prevede l’obbligo del GdP di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni in assenza della parte attrice, dietro richiesta della parte convenuta.
       
Anzi, al contrario dell’assunto del Comune la Corte di Cassazione ( addirittura nel caso di prima udienza e da valere a maggior ragione nelle udienze successive) ha precisato: “ Nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, l’art.181 cod. proc. civ. non prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova articolata dalla parte non comparsa alla prima udienza, qualora il convenuto chieda che si proceda in assenza, ma neppure la norma speciale di cui all’art. 320, terzo comma, cod. proc. civ.- relativa alla trattazione della causa davanti al giudice di pace – prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova, articolata nell’atto di citazione, allorché l’attore non compaia alla prima udienza, di trattazione. Conseguentemente, la mancata ammissione di prove orali e documentali, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa, per l’erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice di pace, si risolve in vizio del procedimento e della conseguente sentenza, pronunziata a seguito della mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame dei documenti prodotti. (Principio affermato in giudizio promosso dall’INAIL, esercitando l’azione di surroga ex art. 1916 cod. civ., davanti al giudice di pace affinché venisse dichiarata l’esclusiva responsabilità, nella causazione di un sinistro stradale, del conducente l’automobile che, forzando un posto di blocco a tutela di un corteo di manifestanti, aveva speronato la motocicletta su cui viaggiava il vigile urbano provocando a questi danni fisici risarciti dall’istituto di previdenza). (Cassa con rinvio, Giud. pace Palermo, 20 Gennaio 2004) (Cass. civ., Sez. lavoro, 04/10/2006, n. 21346).
       
La CTU meccanica é stata richiesta dalla parte attrice sin dall’atto introduttivo ed a detta richiesta nessuna opposizione è stata avanzata dal difensore del Comune e proprio per il principio delle “preclusioni” il Comune non aveva più la facoltà di opporsi al suddetto mezzo istruttorio nelle udienze successive e che può essere disposto in ogni caso dal GDP, a meno che non ci sia espressa rinuncia del richiedente in tal senso.
       
Passando al merito, la domanda della parte attrice è infondata e come tale non è meritevole di accoglimento.
      
A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, confermato dal teste D., è risultato necessario procedere alla richiesta CTU meccanica da parte attrice.
      
All’inizio delle operazioni peritali si è presentato solo il sig. S.P.che ha esibito copia  della denuncia presentata al Commissariato di P.S. di Manduria nella quale lo stesso attore ha denunciato il furto dell’autovettura avvenuto in data 17.11.2009
( non comunicata tale circostanza al momento dell’insistenza dell’ammissione della CTU all’udienza del 09.06.2010).      
Stante l’impossibilità di ispezionare l’autovettura presunta danneggiata, il CTU ha proceduto come per “eventi analoghi” con la determinazione della somma di € 1.663,92.
      
Il 2° comma dell’art. 115 c.p.c. così come sostituito dal comma 14 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge prevede che: “Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza “. 
       
Orbene, nella comune esperienza, non  risulta ammissibile la circostanza che il danno sia avvenuto la sera del 17.12.2006 alle ore 17,30  e l’azione per il risarcimento sia iniziato con la notifica della citazione avvenuto in data 30.03.2009, ponendo a supporto della richiesta un preventivo della ditta C.A.R. per euro 900,00 ed un altro preventivo in data 30.01.2007 della Ro.Mi.CAR per euro 2023,00.
      Se ciò può essere ammissibile  nell’ipotesi di danni alla carrozzeria, non  è tollerabile che avvenga nell’ipotesi di arresto del motore, che merita una immediata riparazione per evitare che l’autovettura resti inutilizzata dal 17.12.2006 al 30.03.2009.     
Nel caso di specie i danni possono essere riconosciuti solo se supportati da regolari documenti fiscali rilasciati subito dopo il presunto evento dannoso e sia dimostrato che l’arresto del veicolo sia avvenuto a seguito dell’impantanamento dovuto all’ acqua piovana e non a normale avaria dovuta ad altre cause, pertanto da rigettare è la domanda di parte attrice.
     
La particolarità della questione induce a compensare le spese di giudizio.
     
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito “ …nel riaffermare tali principi, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che – allo stato – sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi – già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia – e ai costi collettivi sempre più elevati).(Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540.).
       
Le spese di giudizio  vengono quindi integralmente compensate per giusti motivi.

                                                                                   P.Q.M.      

Il Giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da S. P. contro il Comune di Taranto, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, cosìPROVVEDE1) rigetta la domanda di risarcimento;2) compensa integralmente  per giusti motivi le spese di giudizio.Così deciso a Taranto  il  (05)10.01.2011                             

                                                                                                    Il Giudice di Pace

                                                                                                 (Dr. Martino Giacovelli) 

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