Corte di Cassazione n° 12833 – sanzioni amministrative –autovelox – obbligo di informare automobilisti – nullità del verbale di accertamento – 31.05.07. –

Sanzioni Amministrative

La Suprema Corte, con la  sentenza in esame, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Lagonegro, il quale aveva accolto il ricorso di un automobilista annullando il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada, perché accertata mediante autovelox installato senza la preventiva informazione agli automobilisti. La Corte ha precisato: “Il ricorso  ( Del Ministero degli Interni) è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.: e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge”.    

                                                     CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

                                                Sezione II, 31 maggio 2007, n. 12833
 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002, norma imperativa, dell’utilizzazione ed istallazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all’automobilista: la Corte ha confermato la sentenza del Giudice di pace, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox.  

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                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Il Ministero dell’Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.
Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse “condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione”, senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione. 
L’intimato non resiste. Attivata la procedura ex art. 375 C.P.C., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U. 

                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.: e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.  L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.  

                                                                       P.Q.M.
  

Rigetta il ricorso.
  
Così deciso il 23.2.07.
  Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007   

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