Corte di Cassazione n° 1246/08 – sanzione amministrative – opposizione – condizioni per convalida ordinanza di pagamento – 29.01.08. –

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Images: cassazione sito.jpgAl riguardo, occorre considerare che nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, l’emanazione della ordinanza di convalida  è subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore; 2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopraindicati (Cass. 1653/2007)”.  

                                                                   CORTE SUPREMA  DI CASSAZIONE

                                                               Sezione II CivileSentenza n. 1246/2008

udienza del 30 ottobre 2007deposito del 29 gennaio 2008  

                    
                                                                         Svolgimento del processo
 

E. B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma, non essendo comparso l’opponente aveva rigettato l’opposizione dal medesimo proposta nei confronti del Comune di Roma avverso la cartella esattoriale relativa a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada. 
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censura la decisione che aveva convalidato il provvedimento senza verificare la legittimità. 
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censura la statuizione di condanna alle spese, giacché – dovendo essere accolta l’opposizione proposta, le stesse sarebbero state da porre a carico dell’Amministrazione, o, in subordinerà compensare. 
Il ricorso è manifestamente fondato. 
Il primo motivo va, infatti, accolto. 
Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione, convalidando in modo assolutamente immotivato il provvedimento impugnato, sul rilievo che all’udienza di prima comparizione non si era presentato l’opponente senza addurre un legittimo impedimento: la sentenza non ha compiuto alcuna verifica, né in ordine al deposito da parte dell’Amministrazione dei documenti prescritti dall’art. 23 secondo comma della legge n. 689 del 1981 né della legittimità del provvedimento impugnato. 
Al riguardo, occorre considerare che nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l’emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre condizioni:
1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore;
2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti;
3) il deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione;
ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopraindicati (Cass. 1653/2007).
 
Il secondo motivo è assorbitola cassazione della sentenza impugnata comporta la caducazione della consequenziale statuizione relativa alle spese.
La sentenza va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.
 

                                                                                       P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delta presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato. 

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