Corte di Cassazione n° 1206/09 – rilevazione della velocità a mezzo telelaser – 19.01.2009 –
La Corte di Cassazione ha precisato:“L’articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l’articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica. Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell’apparecchiatura elettronica telelaser, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l’accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato”. SEZIONE II CIVILE Sentenza 10 novembre 2008 – 19 gennaio 2009, n. 1206
(Presidente Settimj – Relatore Parziale)
Fatto e diritto 1. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Matera impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 213 del 2005 che accoglieva l’opposizione proposta dall’odierno intimato, G. Q., avverso il verbale di contestazione n. .., elevata in data 17 ottobre 2004 dalla Polizia stradale di Matera, per la violazione dell’articolo 142, nono comma, del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura telelaser modello LTT 20-20.L’opponente, a sostegno del ricorso, invocava l’inidoneità dell’apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico della velocità.Il Giudice di Pace riteneva il telelaser, modello LTI 20-20, apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la misurazione di velocità dei veicoli. 2. Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 del regolamento Codice della Strada. 3. Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato. Motivi della decisione 4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso. 5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso appare manifestamente fondato alla luce dell’ormai univoca giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell’opponente), rispondente ai requisiti di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo regolamento e idoneo, con l’integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del veicolo apparso sul display, all’accertamento dell’eccesso di velocità. In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: «non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione». Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione dell’idoneità delle apparecchiature di rilevazione di velocità telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall’art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:«In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall’art. 142 Codice della strada e dall’art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell’infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e video». In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l’articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l’articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica. Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell’apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l’accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato. Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell’apparecchiatura.Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a provvedere non avendo l’Amministrazione, rappresentata in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive. P.Q.M. LA CORTE accoglie ricorso, cassa sema rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dell’intimato. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge. |