Corte di Cassazione n° 22343/09 – notificazione al portiere – nulla se l’ufficiale giudiziario non compie le attività previste dall’art. 139 c.p.c. -21.10.09. –
“Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 11332/05 hanno stabilito che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. Il medesimo rigore deve ispirare la valutazione circa la incompletezza del procedimento per omesso invio della raccomandata di cui al quarto comma dell’art. 139”. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II – 21 OTTOBRE 2009, N. 22343
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 9 agosto 2005 il giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da G. P. avverso la cartella esattoriale n. 097 ……..82, relativa a sanzione amministrativa per violazione art. 158 c. 1 del codice della strada, accertata dal Comune di Roma. L’opponente aveva lamentato l’omessa notifica del verbale, atteso che la notifica era stata ricevuta dal portiere senza esser stata seguita dalla raccomandata dovuta ex art. 139 cpc. Il giudicante assumeva che l’omissione era irrilevante, salva la dimostrazione dell’esistenza di un “contrasto di interessi qualificato” con il portiere, tale da escludere “il rapporto di fiducia”. La P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 aprile 2006, affidandosi a tre motivi: i primi due relativi alla violazione dell’art. 139 cpc e al relativo vizio di motivazione; il terzo relativo a omessa immediata contestazione dell’infrazione, da far valere in sede di opposizione recuperatoria contro il verbale che non era stato possibile impugnare. Il Comune di Roma è rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato. In sede di adunanza camerale, la causa è stata rimessa a pubblica udienza con ordinanza interlocutoria depositata il 10 dicembre 2008. MOTIVI DELLA DECISIONE È incontroverso che l’accertamento della violazione sia stato notificato ai sensi dell’art. 139 cpc mediante consegna di copia dell’atto, in assenza della destinataria, al portiere dello stabile presso cui la P. risiedeva. Risulta inoltre dalla sentenza impugnata che la notifica non venne seguita dall’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata, previsto dal quarto comma dell’articolo citato. Detta omissione è oggetto del primo motivo di ricorso. Il secondo motivo, pur presentato quale vizio di motivazione, denuncia violazione dell’art. 139 comma II cpc, per avere il giudicante del tutto omesso di pronunciarsi circa la nullità della medesima notifica per la mancata indicazione nella relata della effettuazione delle ricerche del destinatario e degli altri soggetti preferenzialmente abilitati a ricevere il piego, prima della consegna al portiere. Il motivo, correttamente inteso, si risolve nella denuncia di un vizio in procedendo, cioè di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quindi dell’art. 112 cpc. Esso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 11332/05 hanno stabilito che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (v. anche Cass. 6101/06; 6021/07). L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale della censura, consente di verificare che il messo notificatore (tal M. R. nel consegnare l’atto al portiere dello stabile sig. F. omise del tutto tale attestazione, così viziando il procedimento di notificazione. Il medesimo rigore deve ispirare la valutazione circa la incompletezza del procedimento per omesso invio della raccomandata di cui al quarto comma dell’art. 139 cpc. Questa sezione ha pertanto in proposito ritenuto già in altre occasioni che nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, cod. proc. civ. l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. 17915/08; 7667/09). A questo orientamento ritiene di prestar fede, in coerenza con la lettura data dalle Sezioni unite alle garanzie del procedimento notificatorio di cui all’art. 139 cpc. Sono quindi da accogliere i primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo, relativo alla tardività della contestazione della violazione, quale conseguenza del vizio di notifica dell’atto. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. |