Corte Costituzionale Ordinanza N° 429 – trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto – 19.12.08 –

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Images: corte costituzionale.jpgCircolazione stradale – Guida di veicolo adibito al trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto – Previsione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria e della stessa sanzione accessoria del fermo del veicolo – Lamentata irragionevole equiparazione di infrazioni differenti – Generica denuncia di un presunto contrasto tra la norma impugnata ed il parametro evocato – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116, commi 15 e 17. – Costituzione, art. 3. (GU n. 53 del 24-12-2008 )

                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 17 aprile 2008 dal Giudice di pace di Cirie’ nel procedimento civile vertente tra Nicolo’ Antonino e il Comune di San Francesco al Campo, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell’anno 2008;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 17 aprile 2008 nel corso di un procedimento civile, il Giudice di pace di Cirie’ ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui – prevedendo la stessa sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni sia nella ipotesi di guida del veicolo con certificato di abilitazione scaduto, sia nella ipotesi di guida senza certificato perche’ mai conseguito – non detta una diversa disciplina per l’ipotesi di guida con certificato di abilitazione professionale soltanto scaduto di validita’; che, ai sensi dell’art. 116, comma 15, del codice della strada, «chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594»; il comma 17 dello stesso articolo prevede poi che «le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI»;
che, in punto di descrizione della fattispecie, il giudice a quo afferma di essere investito di un’impugnazione avverso il verbale di contestazione emesso nei confronti del conducente di un veicolo adibito a trasporto persone uso terzi in servizio di piazza (taxi) che circolava privo del prescritto certificato di abilitazione professionale perche’ scaduto, al quale era stata applicata la sanzione principale del pagamento della somma di euro 148 e quella, accessoria, del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il Giudice di pace osserva che l’art. 116, comma 13, del codice della strada, nel testo risultante per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, configura come reato, punito ora con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, la guida di autoveicoli e motoveicoli senza che il conducente abbia mai conseguito la patente di guida, differenziando nettamente tale ipotesi da quella di cui all’art. 126, comma 7, relativa alla guida con patente scaduta di validita’ (punita ora con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148 a euro 594 e con la sanzione accessoria del ritiro della patente);
che, secondo il rimettente, a fronte di due situazioni del tutto simili (la guida di veicoli con patente di guida scaduta di validita’ e la guida di veicoli con certificato di abilitazione professionale scaduto di validita’), vi sarebbero discipline del tutto diverse, con l’applicazione, per la seconda ipotesi, di un provvedimento accessorio (il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni), anche la’ dove il trasgressore abbia ottenuto, dopo pochi giorni dall’accertamento dell’infrazione, la convalida del certificato professionale scaduto;
che la disciplina attualmente in vigore inciderebbe pesantemente sulla possibilita’ di esplicare l’attivita’ lavorativa, poiche’, anche quando il titolare sia ritornato in possesso del certificato di abilitazione professionale rinnovato, egli non potrebbe comunque utilizzare, per svolgere il suo lavoro, il veicolo adibito a taxi per tutto il periodo del fermo amministrativo, che e’ comminato con durata stabilita in modo fisso in sessanta giorni;
che e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilita’ o per l’infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale;
che la questione sarebbe inammissibile in relazione alla denunciata incostituzionalita’ del comma 15 dell’art. 116 nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 148 a euro 594 nell’ipotesi di guida in assenza del certificato di abilitazione professionale, perche’ la motivazione dell’ordinanza sarebbe esclusivamente incentrata su deduzioni concernenti la presunta disparita’ di trattamento conseguente all’applicazione della sanzione accessoria anche alle ipotesi di guida con certificato di abilitazione scaduto;
che, quanto alla questione della pretesa indifferenziata applicazione della sanzione accessoria a fattispecie sostanzialmente diverse, l’inammissibilita’ deriverebbe dalla insufficiente descrizione dei fatti di causa; che l’Avvocatura ricorda comunque che e’ rimessa alla discrezionalita’ del legislatore – non sindacabile dalla Corte costituzionale se non sotto il profilo della ragionevolezza – la determinazione delle condotte punibili e la scelta delle sanzioni applicabili, non spettando al giudice delle leggi rimodulare le scelte punitive del legislatore;
che, nella specie, la scelta legislativa di applicare la sanzione accessoria all’ipotesi di guida di veicoli in assenza di rinnovo del certificato di abilitazione non sarebbe irragionevole, avuto riguardo alla circostanza che la necessita’ dell’abilitazione si correla all’uso professionale dell’autoveicolo e alla sua ordinaria destinazione al trasporto di soggetti terzi: di qui l’esigenza della periodica verifica della sussistenza, in capo al conducente, dei necessari requisiti psicofisici, affidata al rinnovo del certificato di abilitazione, la cui omissione sarebbe, dunque, ragionevolmente equiparata, ai fini che ne occupano, alla mancanza originaria del titolo abilitativo;
che non sarebbe pertinente il richiamo alla diversa disciplina prevista, quanto alla sanzione accessoria, per le ipotesi di guida con patente scaduta. Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale investe la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella ipotesi di guida del veicolo senza il prescritto certificato di abilitazione professionale;
che il giudice rimettente si duole che la norma impugnata equipari sotto il profilo del trattamento sanzionatorio la guida con certificato di abilitazione professionale scaduto e la guida senza detto certificato perche’ mai conseguito, essendo entrambi gli illeciti assoggettati, oltre che alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594, alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta;
che il giudice a quo ritiene che la predetta disposizione contrasti con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diversa disciplina per l’ipotesi di guida con certificato di abilitazione professionale soltanto scaduto di validita’; che, a sostegno del dubbio di legittimita’ costituzionale, il rimettente ricorda che il codice della strada (art. 126, comma 7) prevede come illecito amministrativo (assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro e alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente) la guida di veicoli con patente di guida scaduta di validita’, laddove il fermo amministrativo e’ previsto come sanzione accessoria per la contravvenzione di guida senza avere conseguito la patente di guida (comma 18 dell’art. 116, in relazione al comma 13 dello stesso articolo);
che la questione sollevata e’ manifestamente inammissibile, posto che il rimettente si e’ limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 3 della Costituzione per l’eccessiva rigidita’ dell’assetto sanzionatorio dell’illecito amministrativo di guida con certificato di abilitazione professionale scaduto, senza precisare quale intervento di questa Corte, tra i molti astrattamente concepibili in un ambito contrassegnato da ampia discrezionalita’ del legislatore, potrebbe assicurare la compatibilita’ di tale disciplina con il parametro costituzionale evocato (tra le molte, ordinanze nn. 177, 58 e 54 del 2008). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                       LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cirie’ con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008. Il Presidente: Flick
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola  

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