Corte Costituzionale Ordinanza n°4 –Circolazione stradale – Violazione non contestata immediatamente al responsabile di un’infrazione stradale – Notificazione del relativo verbale-16.01.09.

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Circolazione stradale – Violazione non contestata immediatamente al responsabile di un’infrazione stradale – Notificazione del relativo verbale – Mancata previsione del dovere a carico della Pubblica Amministrazione di notificare il verbale a tutti gli interessati – Lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo – Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 201, comma 1. – Costituzione, artt. 24 e 111. (GU n. 3 del 21-1-2009 )   

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE   

composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente     Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, promosso con ordinanza del 15 febbraio 2008 dal Giudice di pace di Cittadella nel procedimento civile vertente tra Gastaldi Andrea e la Polizia locale di Cittadella, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Giudice di pace di Cittadella, con Ordinanza emessa il 15 febbraio 2008 nel corso di un procedimento civile di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui dispone che l’autorita’ amministrativa puo’, anziche’ deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati;
che, in punto di descrizione della fattispecie, il rimettente riferisce che il verbale di contestazione della violazione prevista dall’art. 142, comma 8, del codice della strada, commessa nel Comune di Cittadella il 30 aprile 2007, e’ stato notificato a mezzo del servizio postale il 18 giugno 2007 alla intestataria e proprietaria del veicolo, condotto nell’occasione dal ricorrente nel giudizio di opposizione;
che – rileva ancora il giudice a quo – il ricorrente risulta essere l’effettivo, unico trasgressore, tale circostanza emergendo dal modulo spedito al comando dei vigili urbani del Comune di Cittadella in data 6 agosto 2007, con il quale la proprietaria del veicolo informava che il conducente e autore della violazione era il suddetto ricorrente, sicche’ l’autorita’ amministrativa, essendo stata posta in condizione di identificare il trasgressore, avrebbe potuto procedere alla notifica a questo del verbale; che il giudice di pace premette che la giurisprudenza individua nel solo destinatario del verbale il soggetto legittimato a proporre ricorso, non attribuendo tale facolta’ a chi, pur autore della violazione, non abbia ricevuto la notifica dell’atto;
che il rimettente afferma peraltro di non condividere il principio per cui l’effettivo trasgressore potrebbe contestare, nei confronti del proprietario che lo convenga in via di regresso, la sussistenza della violazione: difatti, «le ragioni dell’uno […] non sempre possono coincidere con quelle dell’altro. In buona sostanza sia l’effettivo trasgressore che il soggetto obbligato in solido hanno diritto di essere portati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio qualora la P.A. sia stata in grado di procedere alla loro identificazione onde consentire ad entrambi l’esercizio del diritto di difesa»;
che nel giudizio dinanzi alla Corte e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza della questione; che, secondo la difesa erariale, il diritto di difesa del soggetto autore della violazione, successivamente identificato, al quale non sia stato notificato il verbale, sarebbe pienamente garantito;
che, innanzitutto, esso sarebbe assicurato nei rapporti interni, nel caso in cui il proprietario del veicolo o un altro dei coobbligati solidali previsti dall’art. 196 del codice della strada eserciti l’azione di regresso nei confronti dell’effettivo trasgressore per ottenere la ripetizione di quanto pagato, in virtu’ del vincolo di solidarieta’ espressamente sancito da tale disposizione;
che l’Avvocatura ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 188 del 2006, ha affermato che, ai sensi dell’art. 204 del codice della strada, il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione puo’ sempre proporre, dinanzi al giudice di pace, ricorso avverso il verbale di contestazione anche se al solo scopo di escludere che tale atto possa fungere da titolo per la decurtazione del punteggio dalla patente di guida ovvero per un’eventuale azione di regresso esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria. Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale investe, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, l’art. 201, comma 1, del codice della strada, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui dispone che l’autorita’ amministrativa puo’, anziche’ deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati;
che il rimettente, investito di un ricorso, proposto dall’effettivo trasgressore, avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada con il quale la violazione e’ stata contestata unicamente al proprietario del veicolo, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della norma censurata;
che, inoltre, l’ordinanza di rimessione si limita ad enunciare un preteso contrasto tra la disposizione censurata e gli evocati parametri costituzionali (articoli 24 e 111 Cost.), senza fornire alcuna motivazione in proposito;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cittadella con l’ordinanza indicata in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.
Il Presidente: Flick
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2009.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

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