Corte Costituzionale Ordinanza n° 353 – sanzioni amministrative – 22.10.07. –

Sanzioni Amministrative

Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative – Norme della Regione Lombardia – Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale senza biglietto – Previsione di sanzione pecuniaria in misura fissa pari a cento volte il valore del biglietto di corsa semplice – Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialita’ della pubblica amministrazione, nonche’ asserito contrasto con la legge-quadro statale in materia di sanzioni amministrative – Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo – Conseguente impossibilita’ di vagliare l’effettiva applicabilita’ della norma censurata al caso dedotto – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22, art. 16, comma 1. – Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lettera m) e comma terzo. (GU n. 42 del 31-10-2007   

                                                                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), promosso con ordinanza del 20 settembre 2006 dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Vian Ivana e la A.T.M. – Azienda Trasporti Milanese S.p.a., iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell’anno 2007;
Visti l’atto di costituzione della A.T.M. – Azienda Trasporti Milanese S.p.a., nonche’ l’atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena; Ritenuto che con ordinanza in data 20 settembre 2006 il giudice di pace di Milano, nel corso di una causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da Ivana Vian contro la S.p.A. A.T.M. – Azienda Trasporti Milanese, ha sollevato, su eccezione della parte ricorrente, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), nella parte in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in misura fissa, pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima, in caso di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale senza biglietto; che il giudice a quo ritiene rilevante la questione di legittimita’ costituzionale, come formulata negli atti difensivi della parte ricorrente, rilevando che “la decisione nel merito dipendera’ dal tenore della sentenza che la Corte costituzionale vorra’ emettere, anche in relazione alla possibilita’ che il giudice di pace ridetermini la misura della sanzione, ovvero la mantenga nel minimo, in relazione alle modalita’ di commissione dell’infrazione medesima, come accertate in giudizio”;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, osserva che “la determinazione della sanzione in misura fissa impedisce la valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente, facendo corrispondere una sanzione pecuniaria piu’ grave ad un piu’ alto grado di colpa”: cio’ contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, in quanto la norma tratterebbe in modo eguale situazioni diverse;
che, in ordine al dedotto contrasto con l’art. 97 della Costituzione, il rimettente rileva che “la facolta’ concessa al direttore generale dell’ATM di emettere le ordinanze ingiunzioni potrebbe non garantire l’imparzialita’ e il buon andamento della pubblica amministrazione, rispondendo l’ATM, ora societa’ per azioni, ad esigenze di carattere manageriale, ove logiche di bilancio possono prevalere sull’esigenza di repressione degli abusi”;
che, infine, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, la norma che stabilisce una misura fissa per la sanzione pecuniaria contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con quanto stabilito dalla legge quadro statale in materia di sanzioni amministrative;
che, infatti, gli artt. 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, espressamente prevedono la determinazione di sanzioni pecuniarie minime e massime per l’infrazione, in modo da consentire la valutazione della gravita’ della violazione e dell’opera svolta dall’agente per la sua eventuale eliminazione e da tenere altresi’ conto della personalita’ e delle condizioni economiche del trasgressore;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si e’ costituita l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., concludendo per la non fondatezza della questione di legittimita’ costituzionale;
che, ad avviso della parte privata, il sistema sanzionatorio amministrativo e’ dotato di una spiccata specificita’ ed autonomia, con la conseguenza che la scelta del legislatore di determinare una sanzione in misura fissa non sarebbe irragionevole, non esistendo un principio generale relativo alla graduazione delle sanzioni amministrative, soprattutto nel campo del trasporto pubblico locale: l’individuazione delle condotte trasgressive e delle relative sanzioni rientra – si osserva – nella piu’ ampia discrezionalita’ legislativa, mentre la parita’ di trattamento si estrinseca nella omogeneita’ della tariffa richiesta e nel momento sanzionatorio, attraverso la previsione di una sanzione in misura fissa;
che la parte privata esclude altresi’ il denunciato contrasto con l’art. 97 della Costituzione, perche’ il fine sociale perseguito dalla pubblica amministrazione locale nel fissare le tariffe del servizio si esplicherebbe, anche e soprattutto, nella determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa, che l’art. 16 della legge regionale fissa in cento volte la tariffa di corsa semplice; che, infine, la difesa dell’A.T.M. esclude la sussistenza della violazione dell’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, rilevando che in materia di trasporto pubblico locale le Regioni hanno ormai una potesta’ legislativa esclusiva, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 117; che e’ intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, che ha concluso per la manifesta inammissibilita’ e, in subordine, per la manifesta infondatezza della questione;
che la questione sarebbe inammissibile, innanzitutto, perche’ il giudice rimettente avrebbe completamente omesso di descrivere la concreta fattispecie; in secondo luogo, per imprecisa e contraddittoria prospettazione del thema decidendum; inoltre, perche’ l’ordinanza di rimessione si limiterebbe ad accogliere acriticamente la prospettazione contenuta negli atti difensivi, senza contenere le indispensabili autonome valutazioni del giudice a quo;
che, ad avviso della Regione Lombardia, la questione sarebbe inammissibile altresi’ in relazione ad alcuni dei parametri costituzionali evocati: la censura in relazione all’art. 97 della Costituzione sarebbe prospettata in via meramente ipotetica ed astratta, non essendo chiaro perche’ l’art. 16 della legge della Regione Lombardia n. 22 del 1998 possa comportare la prevalenza di logiche di bilancio rispetto all’esigenza di una corretta repressione degli abusi, ne’ essendo dato comprendere in che senso questa circostanza comporterebbe la violazione dell’art. 97 della Costituzione;
la dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione non sarebbe assistita dalla necessaria indicazione del tertium comparationis e non fornirebbe alcuna informazione sulla fattispecie nella quale e’ maturata la vicenda; quanto all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tale parametro sarebbe invocato senza che il giudice abbia motivato in ordine alla non manifesta infondatezza;
che, nel merito, rientrerebbe nella discrezionalita’ del legislatore sia la individuazione delle condotte punibili, sia anche la scelta e la quantificazione delle sanzioni; l’imparzialita’ e il buon andamento della pubblica amministrazione, garantiti dall’art. 97 della Costituzione, non sarebbero lesi dalla previsione di una sanzione fissa applicabile nei confronti di chi viene trovato a viaggiare su un mezzo pubblico senza un idoneo titolo di viaggio, giacche’ la corretta repressione degli abusi e’ servente proprio all’attuazione dell’art. 97 della Costituzione e non in contrasto con esso; la materia del trasporto pubblico locale rientrerebbe nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione;
che, in prossimita’ della Camera di consiglio, la difesa dell’ATM ha depositato una memoria illustrativa. Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale, sollevata dal giudice di pace di Milano, investe l’art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), nella parte in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in misura fissa, pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima, in caso di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale senza biglietto, ed e’ posta in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione; che l’ordinanza di rimessione omette completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, con cio’ rendendo impossibile il vaglio dell’effettiva applicabilita’ della norma censurata al caso dedotto;
che tale omissione comporta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 132, 243 e 251 del 2007) – la manifesta inammissibilita’ della questione sollevata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                                       LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
Il Presidente: Bile Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007.
Il direttore della cancelleria: Di paola

Potrebbero interessarti anche...