Telefonia –inadempimento contrattuale -legittimazione passiva – società capogruppo – società controllata -23.01.09. –

“Osserva in proposito il giudicante che per affermare la legittimazione passiva della società madre si dovrebbe sostenere la sussistenza della responsabilità diretta della holding per fatti  posti in essere da una delle società controllate. Il gruppo economico non può essere considerato persona giuridica autonoma a tutti i fini; in particolare, a tale entità non possono essere imputati tutti gli atti e i fatti giuridici posti in essere da ciascuna società componente. Chi intende far valere la responsabilità giuridica della holding o della società capogruppo, per atti compiuti da una consociata o controllata deve dimostrare perlomeno la sussistenza di alcuni requisiti, quali ad esempio quelli indicati dalla legge n. 95 del 1979 art. 3, in materia di responsabilità degli amministratori della controllante, ossia la esistenza di una direzione unitaria intesa quale flusso costante di istruzioni della società dominante alla società dominata, oppure le effettuazioni da parte della dominante di di scelte strategiche in ordine a nuove iniziative di politica commerciale e produttiva seguite dalla singola controllata. Ciò non è avenuto in quanto l’attore nulla, in proposito ha provato o chiesto di provare”.                              

                                           UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli 1^ Sez. Civ., in persona del giudice Dott. Pietro Esposito Faraone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. …/2008 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, riservata per la decisione all’udienza del 21.01.2009, vertente
TRAP.G. Prof. A., elett.te dom.to in Napoli alla P.zza …, .., presso lo studio dell’Avv. A. S. e dell’Avv. G. D. dai quali è rapp.to e difeso giusta procura in calce all’atto di citazione.                           
                                     
ATTORE
E Tiscali  S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Mario Rosso, con sede in Cagliari, loc. Sa Illetta s.s. 195, Km. 2,300, 2, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Filangieri, 21, presso lo studio dell’Avv. Prof. R. B. dal quale è rapp.ta e difesa unitamente all’Avv. G. M. del Foro di Cagliari, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.                                                                                       
                                    
                                  CONVENUTA

OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E DANNI.
sulle seguenti CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbali di causa.

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Il Prof. A. P.G.,  premesso in fatto: di avere stipulato, in data 21.12.2007, attraverso il Call Center della Tiscali S.p.A. il contratto denominato “Tiscali tutto incluso” (comprensivo sia dei servizi voce che del collegamento Internet ADSL con modem wireless) relativo alla sua utenza domestica; che benché contrattualmente l’attivazione del servizio sarebbe dovuta avvenire entro 20/30 giorni dalla stipula, trascorsi diversi mesi e, visti vani i solleciti all’uopo rivolti sia a mezzo fax che attraverso il servizio telefonico 130, in data 13.05.2008, il Prof. A. P.G. intraprendeva (infruttuosamente) l’obbligatoria procedura per il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio di Napoli; che in data 04.06.2008 la S.p.A. Tiscali inviava all’attore un modem fax “non wireless” occupando la linea e rendendo impossibile l’attivazione del servizio da parte di altri operatori; che con comunicazioni a mezzo fax ed a mezzo raccomandata, il Prof. A. P.G., nel luglio 2008 comunicava alla Tiscali S.p.A. la propria volontà di recedere dal contratto in vista della perdurante inadempienza chiedendo la liberazione della linea portante; che, infine, in data 29.08.2008 esso istante riceveva una lettera dalla società telefonica con la quale gli veniva comunicato l’avvio della procedura di cancellazione del contratto e venivano formulate le scuse della società per il disservizio; che nonostante l’ulteriore decorso del tempo la linea portante non era stata comunque liberata.

Tutto ciò premesso, l’istante ha convenuto innanzi a questo Ufficio la Tiscali  S.p.A in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento dei danni patrimoniali e non conseguenti ai fatti esposti in ragione di €.1.500,00 ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, ritualmente e tempestivamente si costituiva la Tiscali  S.p.A. eccependo in via pregiudiziale: il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai stipulato alcun contratto con l’attore o avergli fornito alun servizio in quanto le obbligazioni dedotte in giudizio erano state assunte da una diversa società la cui originaria denominazione Tiscali Italia s.r.l. era, successivamente stata modificata in Tiscali Italia S.p.A. che in forza di conferimento a mezzo rogito per Notar V. rep.1.., Racc… del 22.12.2004 aveva proceduto all’acquisto del ramo di azienda commerciale relativo a tutte le attività operative già svolte in Italia dalla Tiscali S.p.A. succedendo ex art. 2558 c.c. a tutti i rapporti commerciali gia facenti capo a tale ultima società; nel merito: contestava la fondatezza delle avverse doglianze delle quali chiedeva il rigetto col favore delle spese.
L’attore, a sua volta, emendava la domanda indicando che il risarcimento doveva essere inteso come richiesto in ragione di €.2.500,00 in luogo degli €.1.500,00 indicati in citazione. L’estensore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, sulle conclusioni di cui in epigrafe si riservava la decisione.

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente causa non viene decisa secondo i criteri dell’equità stabiliti dal 2° comma dell’art.113 c.p.c. Infatti, il decreto legge n.18/2003, entrato in vigore definitivamente con la legge di conversione n.63 del 07 aprile 2003, ha escluso per “i contratti di massa”, ossia quei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, una pronuncia secondo equità.
Motivi logici impongono, a questo punto, di procedere all’esame della eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva proposta dalla convenuta. Tale eccezione è fondata, osserva in proposito lo scrivente che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la “legittimatio ad causam”, ma dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, è tenuto a decidere la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell’attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Orbene, attraverso la documentazione prodotta in atti, si evince in maniera in equivoca che il Prof. A. P.G. ha stipulato il contratto “Tiscali tutto incluso” cui è stato attribuito il codice cliente I…con la Tiscali Italia S.p.A.; nessun documento consente di ricondurre il rapporto contrattuale alla Tiscali S.p.A., ordunque, considerato che come innanzi precisato la Tiscali Italia S.p.A. ha acquistato nel corso dell’anno 2004  il ramo di azienda relativo a tutte le attività operative svolte in Italia dalla Tiscali S.p.A. deve concludersi che la società convenuta in giudizio sia un soggetto autonomo e distinto da quello con il quale l’attore ha sottoscritto il contratto e, conseguentemente nessuna domanda possa essere proposta a titolo di danni da inadempimento contrattuale nei confronti della Tiscali S.p.A.
L’attore, in proposito ha sostenuto la riconducibilità alla Tiscali S.p.A. quale esercente l’attività di holding, degli atti posti in essere dalla controllata Tiscali Italia S.p.A.Tale ritenimento è privo di pregio giuridico.
Osserva in proposito il giudicante che per affermare la legittimazione passiva della società madre si dovrebbe sostenere la sussistenza della responsabilità diretta della holding per fatti  posti in essere da una delle società controllate. Il gruppo economico non può essere considerato persona giuridica autonoma a tutti i fini; in particolare, a tale entità non possono essere imputati tutti gli atti e i fatti giuridici posti in essere da ciascuna società componente. Chi intende far valere la responsabilità giuridica della holding o della società capogruppo, per atti compiuti da una consociata o controllata deve dimostrare perlomeno la sussistenza di alcuni requisiti, quali ad esempio quelli indicati dalla legge n. 95 del 1979 art. 3, in materia di responsabilità degli amministratori della controllante, ossia la esistenza di una direzione unitaria intesa quale flusso costante di istruzioni della società dominante alla società dominata, oppure le effettuazioni da parte della dominante di di scelte strategiche in ordine a nuove iniziative di politica commerciale e produttiva seguite dalla singola controllata. Ciò non è avvenuto in quanto l’attore nulla, in proposito ha provato o chiesto di provare.
Per gli esposti motivi la domanda actorea non può trovare ingresso.La scusabilità dell’errore commesso dall’attore a tanto indotto dalla quasi identità delle denominazioni sociali, ad avviso dello scrivente, legittima l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

                                                           PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede:
a) rigetta la domanda stante la carenza di legittimazione processuale della Tiscali S.p.A.;
b) Compensa, per intero, tra le parti le spese di lite..
Così deciso in Napoli il 23 Gennaio 2009
                                                                           
                                                                                       Il Giudice di Pace

                                                                               Dott. Pietro Esposito Faraone 

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