Corte Costituzionale Ordinanza n° 281 – appellabilita’ delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa -16.07.08. –
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Procedimento civile – Impugnazioni – Previsione ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 dell’appellabilita’ delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa – Denunciato eccesso di delega per estraneita’ all’oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 – Questione identica ad altra gia’ dichiarata non fondata – Assenza di profili diversi o ulteriori rispetto a quelli gia’ esaminati – Manifesta infondatezza. – D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lettera b). – Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 2 e 3. (GU n. 31 del 23-7-2008 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Zanichelli Patrizia e il Comune di Reggio Emilia, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell’anno 2008. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.Ritenuto che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza del 13 aprile 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26 (rectius, art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); che il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello avverso una sentenza emessa da un giudice di pace, che ha deciso l’opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; che, secondo il rimettente, la norma censurata, applicabile nel giudizio principale ratione temporis, abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con l’appello la sentenza che decide l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa; che, a suo avviso, l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del 2006 violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005, in quanto la delega oggetto di quest’ultima disposizione concerneva l’introduzione di modificazioni al codice di procedura civile ed al processo di cassazione, non all’art. 23 della legge n. 689 del 1981; che, inoltre, il citato art. 1, comma 3, lettera a), aveva conferito al Governo il potere di modificare il processo di legittimita’ e di prevedere «la non ricorribilita’ immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio», ipotesi differente da quella disciplinata dalla norma censurata; che nel giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale investe, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), l’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal modo impugnabile con l’appello la sentenza che decide l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione; che una questione identica, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, e’ stata gia’ dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2008; che, in detta sentenza, e’ stato precisato che la corretta interpretazione dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005, in considerazione dello scopo di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica (comma 3, lettera a), ed alla luce del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, rende chiara la facolta’ del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze, anche mediante la modifica di disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza del denunciato vizio di eccesso di delega; che, non risultando addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli gia’ valutati nella citata sentenza n. 98 del 2008, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l’ordinanza indicata in epigrafe. |