Corte Costituzionale Ordinanza n°190 – Sanzionabilita’ del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope – 26.06.09 .

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Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Sanzionabilita’ del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope – Indicazione dei casi e dei modi di compromissione della liberta’ personale ed esclusione della responsabilita’ solidale del proprietario dell’autovettura – Mancata previsione – Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all’inviolabilita’ della liberta’ personale e del diritto di difesa, nonche’ del principio di personalita’ della responsabilita’ penale – Omessa descrizione della fattispecie con conseguente impossibilita’ di verificare la rilevanza della questione e omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza – Manifesta inammissibilita’. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 187, comma 8, e 196, comma 1. – Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 27. (GU n. 26 del 1-7-2009 ) 

                                                        LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Pontassieve nel procedimento vertente tra Cavini Francesco ed altra e la Prefettura di Firenze con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell’anno 2009;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;
Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2008, il Giudice di pace di Pontassieve ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell’art. 187, comma 3, dello stesso d.lgs., nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la liberta’ personale del conducente puo’ essere compressa, cosi’ sottraendo al controllo dell’autorita’ giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalita’ probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto, nella parte in cui non escludono la responsabilita’ solidale del proprietario dell’autovettura nell’ipotesi di cui all’art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;
che il rimettente prima di prospettare la questione si limita a riferire di avere «letto» il ricorso in opposizione al verbale di contestazione emesso dai carabinieri per violazione dell’art. 187, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nonche’ il ricorso avverso l’ordinanza di sospensione emessa dal prefetto; che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la inammissibilita’ o, comunque, per l’infondatezza della questione. Considerato che il Giudice di pace di Pontassieve dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell’art. 187, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la liberta’ personale del conducente puo’ essere compressa, sottraendo al controllo dell’autorita’ giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalita’ probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto nella parte in cui non escludono la responsabilita’ solidale del proprietario dell’autovettura nell’ipotesi di cui all’art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;
che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili sia per omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo, circostanza che preclude il necessario controllo di questa Corte in punto di rilevanza (ex plurimis: ordinanze n. 96 e n. 93 del 2009 e n. 395 del 2008), sia per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni, dal momento che il rimettente si limita a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (ordinanze n. 110 e n. 122 del 2009).
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                        LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pontassieve, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.
Il cancelliere: Fruscella  

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