Corte Costituzionale Ordinanza n° 158 – straniero – ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato – configurazione della fattispecie come reato – 28.04.2011.
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Straniero – Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato – Configurazione della fattispecie come reato – Causa di giustificato motivo come esimente del reato – Mancata previsione – Asserita disparita’ di trattamento rispetto all’ipotesi piu’ grave di reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998- Carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza – Manifesta inammissibilita’ delle questioni. – D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 10-bis, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 1, comma 16, lett. a). – Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. (GU n. 19 del 4-5-2011 )
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici: Alfio FINOCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che il Giudice di pace di La Spezia – con tre ordinanze di identico tenore, deliberate il 1° giugno 2010 – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata; che, nei provvedimenti indicati, il rimettente osserva come la norma censurata, pur avendo «funzione sussidiaria» rispetto a quella contenuta nell’art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur «collocandosi in posizione di minor gravita’», non contenga un’analoga fattispecie di esclusione della punibilita’; che, su questa premessa, il giudice a quo esprime un «dubbio di legittimita’ costituzionale», evocando nel solo dispositivo delle proprie ordinanze, quali parametri violati, gli artt. 3 e 27 Cost. Considerato che le questioni sollevate dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe, presentano identico oggetto e, pertanto, possono essere valutate congiuntamente; che le questioni medesime sono manifestamente inammissibili, per una pluralita’ di ragioni concomitanti; che, infatti, ciascuno dei provvedimenti di rimessione e’ carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza, e che dunque resta inibita, per questa Corte, la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimita’ sulla decisione richiesta al rimettente; che analoghe carenze segnano le ordinanze di rimessione a proposito delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.); che il difetto di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza e’ causa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, di manifesta inammissibilita’ della questione sollevata (ex multis, tra le piu’ recenti, ordinanze nn. 84 e 75 del 2011). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe. |