Corte Costituzionale Ordinanza N° 75 – straniero – Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – 03.03.2011. –

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Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Straniero – Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Mancata previsione del “giustificato motivo” quale esimente della condotta sanzionata – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di colpevolezza – Carente descrizione della fattispecie concreta – Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza – Manifesta inammissibilita’ delle questioni. – D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, introdotto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. – Costituzione, artt. 3 e 27. (GU n. 11 del 9-3-2011 )    

                                                                    LA CORTE COSTITUZIONALE  

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;   
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di La Spezia con quattro ordinanze del 1° dicembre 2009 e con sette ordinanze del 4 maggio 2010, iscritte ai nn. da 270 a 280 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di La Spezia – con undici ordinanze di identico tenore, deliberate nelle date del 1° dicembre 2009 (r.o. numeri 270-273 del 2010) e del 4 maggio 2010 (r.o. numeri 275-280 del 2010) – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata;
che, nei provvedimenti indicati, il rimettente osserva come la norma censurata, pur avendo «funzione sussidiaria» rispetto a quella contenuta nell’art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur «collocandosi in posizione di minor gravita’», non contenga un’analoga fattispecie di esclusione della punibilita’;
che, su questa premessa, il giudice a quo esprime un «dubbio di legittimita’ costituzionale», evocando nel solo dispositivo delle proprie ordinanze, quali parametri violati, gli artt. 3 e 27 Cost. Considerato che le questioni sollevate dal Giudice di pace di La Spezia, con tutte le ordinanze indicate in epigrafe, presentano identico oggetto e, pertanto, possono essere valutate congiuntamente; che le questioni medesime sono manifestamente inammissibili, per una pluralita’ di ragioni concomitanti;
che, infatti, ciascuno dei provvedimenti di rimessione e’ carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza, di talche’ resta inibita, per questa Corte, la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimita’ sulla decisione richiesta al rimettente;
che analoghe carenze segnano le ordinanze di rimessione a proposito delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.);
 che il difetto di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza e’ causa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, di manifesta inammissibilita’ della questione sollevata (ex multis, tra le piu’ recenti, ordinanze n. 347 del 2010 e n. 13 del 2011).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                                   LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011. Il Presidente: De Siervo
Il redattore: Silvestri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 marzo 2011.
Il cancelliere: Fruscella  

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