Corte Costituzionale Ordinanza n° 137- responsabilita’ civile – risarcimento del danno derivante da sinistro stradale 15.04.2011. –

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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che nel corso di giudizio promosso da Fanni Italo contro Milano Assicurazioni s.p.a., il Giudice di pace di Cagliari, con ordinanza depositata il 6 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) per violazione degli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione; che il rimettente assume la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. in quanto l’art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006 avrebbe introdotto un irragionevole favor per le societa’ di assicurazioni a svantaggio del consumatore, parte contrattualmente piu’ debole, il quale, al fine di evitare le spese per l’assistenza legale, non risarcibili, dovrebbe sottostare alle condizioni ed alla offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela; che, inoltre, il giudice a quo sospetta il contrasto della norma censurata con l’art. 24 Cost., che garantisce il diritto alla difesa; che l’art. 9 del predetto regolamento, nell’escludere espressamente gli onorari legali per l’attivita’ extragiudiziale, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. per la evidente disparita’ di trattamento tra professionisti, in quanto riconoscendo gli onorari medico-legali con esclusione di quelli legali, determinerebbe uno svilimento del diritto alla difesa per l’evidente disparita’ di trattamento degli indigenti rispetto agli abbienti, in grado di valersi dell’assistenza legale a proprie spese, per una migliore tutela dei propri diritti; che il giudice a quo assume, altresi’, la violazione dell’art. 76 Cost., per eccesso di delega, dal momento che la disciplina emanata non sembrerebbe realmente ispirata alla tutela del consumatore, in quanto gli obblighi posti a carico del debitore-assicuratore determinerebbero una situazione di evidente conflitto di interessi per la finalita’ di lucro perseguito dall’impresa e l’interesse dell’assicurato danneggiato ad ottenere il migliore risarcimento; che nel giudizio innanzi alla Corte e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilita’ e l’infondatezza nel merito della questione sollevata. Considerato che il Giudice di pace di Cagliari dubita della legittimita’ costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) laddove escludono il rimborso delle spese per l’assistenza legale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione per la evidente disparita’ di trattamento tra professionisti e per aver “svilito” il diritto alla difesa degli indigenti, non in grado di sostenere le spese legali; nonche’ in riferimento all’art. 76 Cost. per aver esorbitato dalla delega in quanto la disciplina emanata non sarebbe ispirata alla tutela del consumatore, creando un conflitto d’interessi tra la finalita’ di lucro dell’impresa di assicurazioni e l’interesse del danneggiato a ottenere il migliore risarcimento; che l’ordinanza e’ affetta da una molteplicita’ di ragioni di inammissibilita’, rinvenibili: a) nella omessa motivazione sulla rilevanza della questione (ordinanze n. 201 del 2009; n. 441 del 2008), essendosi limitato il rimettente ad affermarla apoditticamente; b) nella impossibilita’ di dare ingresso a questioni di costituzionalita’ aventi ad oggetto atti privi di forza di legge quale l’art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, sul quale si incentrano essenzialmente le censure del rimettente; c) nella omessa ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata (ordinanze n. 191 del 2009; nn. 441, 440, 205 del 2008), dal momento che l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato non esclude la possibilita’ di fare valere i propri diritti secondo i principi della responsabilita’ civile dell’autore del fatto dannoso (sentenza n. 180 del 2009). Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cagliari con l’ordinanza indicata in epigrafe. |