Corte Costituzionale Ordinanza n° 130 – procedimento civile – notificazione in mani proprie 13.04.2011.-
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Procedimento civile – Notificazione in mani proprie – Diversita’ di disciplina rispetto alla notificazione a mezzo posta – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonche’ asserita lesione del diritto di difesa – Non applicabilita’ della disposizione impugnata al caso di specie – Difetto di rilevanza – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Cod. proc. civ., art. 138. – Costituzione, artt. 3 e 24. Procedimento civile – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio – Mancata previsione di presidi analoghi a quelli contemplati per la notificazione a mezzo posta – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonche’ asserita lesione del diritto di difesa – Esclusione – Manifesta infondatezza della questione. – Cod. proc. civ., art. 139, secondo comma. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 17 del 20-4-2011 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 138 e 139, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento vertente tra la D’Ed Mer s.a.s. di D. E. & C. e C. I. con ordinanza dell’8 luglio 2009 iscritta al n. 348 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,_1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 138 e 139, secondo comma, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.; che, in particolare, l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. sarebbe illegittimo nella parte in cui «non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta»; che il giudice a quo premette di essere stato investito di un giudizio, avente a oggetto una domanda di retratto successorio e divisione, nell’ambito del quale un’offerta di prelazione dei coeredi alienanti ex art. 732 cod. proc. civ. risultava notificata dall’ufficiale giudiziario a C.I., con consegna alla figlia E.A.; che la destinataria C.I. ha mancato di esercitare la prelazione e, tuttavia, nel giudizio a quo ha opposto il suo diritto al riscatto; che, secondo il giudice rimettente, pur essendovi «ragionevoli dubbi sulla lucidita’ dell’operato dell’ufficiale giudiziario notificante», sulla parte danneggiata graverebbe un onere probatorio di «estrema difficolta’», dovuta alla circostanza che «la prova dell’identita’ del ricevente e delle formalita’ adoperate e’ affidata esclusivamente all’attestazione dell’ufficiale» stesso, a differenza della notificazione a mezzo posta, in cui «sia sulla ricevuta di ritorno sia sui registri del notificatore e’ apposta la sottoscrizione del ricevente»; che, pertanto, l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta», e l’art. 138 cod. proc. civ. determinerebbero un «grave vulnus per il diritto di difesa nonche’ irragionevolezza e disparita’ di trattamento di situazioni processuali e sostanziali omogenee», da cui conseguirebbe l’illegittimita’ costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.; che, in punto di rilevanza, il giudizio non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimita’ costituzionale; che e’ intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione perche’ infondata e, in riferimento all’art. 138 cod. proc. civ., inammissibile perche’ irrilevante; che, nel merito, la difesa dello Stato rileva che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della non comparabilita’ dei diversi procedimenti di notifica; che l’omessa previsione, da parte dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., della necessita’ di una sottoscrizione di colui al quale l’atto e’ stato consegnato sarebbe ragionevole in quanto, in questo caso, l’intero procedimento di notifica e’ direttamente eseguito dall’ufficiale giudiziario «e trova doverosa ed adeguata garanzia nella relazione di notifica che questi sottoscrive»; che la violazione dell’art. 24 Cost. sarebbe da escludere per le medesime ragioni e perche’ «a fronte dell’operato dell’ufficiale giudiziario e della relazione di notificazione dallo stesso redatta e sottoscritta, e’ ben possibile la contestazione da parte degli interessati»; che, in data 11 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria nella quale ha precisato che la circostanza che l’atto sia stato consegnato a una persona qualificatasi come familiare del destinatario non costituirebbe altro che una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice del merito. Considerato che il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 138 e 139, secondo comma, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; che l’art. 138 cod. proc. civ., concernendo la notificazione «in mani proprie», non e’ applicabile al caso di specie che, secondo quanto riferito dal rimettente, ha ad oggetto una notificazione effettuata «con consegna alla figlia» del destinatario, e, pertanto, la relativa censura e’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza; che l’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. e’ censurato dal rimettente «nella parte in cui non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta», circostanza che determinerebbe «un grave vulnus per il diritto di difesa nonche’ irragionevolezza e disparita’ di trattamento di situazioni processuali e sostanziali omogenee»; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di un’ampia discrezionalita’ nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex multis, sentenze n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010); che, nel caso di specie, il legislatore ha disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell’ufficiale giudiziario in modo diverso «nel ragionevole esercizio della discrezionalita’ che gli appartiene» (sentenza n. 17 del 2011), trattandosi di situazioni differenti tra loro (ex multis, sentenze n. 43 del 2010 e n. 131 del 2007); che, nel caso della notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario, la «natura pubblica dell’ufficio cui e’ affidato il compimento dell’atto e lo specifico dovere che gli e’ imposto dalla legge» (sentenza n. 17 del 2011), nonche’ la «responsabilita’ disciplinare, civile o penale, che sorgerebbe a suo carico in caso di inadempimento» (sentenza n. 321 del 2009), possono giustificare una disciplina differenziata rispetto a quella a mezzo posta; che la lesione del diritto di difesa lamentata dal giudice rimettente puo’ essere esclusa anche alla luce della giurisprudenza di legittimita’ che riconosce la possibilita’ di confutare in giudizio la sussistenza del rapporto di convivenza tra il destinatario dell’atto da notificare e colui che lo ha ricevuto e, comunque, di proporre querela di falso contro l’attestazione dell’ufficiale giudiziario; che, pertanto, a prescindere dai dubbi di ammissibilita’ derivanti dalla genericita’ dell’intervento additivo richiesto e dalla mancata individuazione di uno specifico tertium comparationis, la questione e’ manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 138 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con l’ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Nocera Inferiore con l’ordinanza indicata in epigrafe. |