Sanzioni amministrative –esame dell’etilometro –sospensione patente – 02.05.08. –

Sanzioni Amministrative

Il Giudice di Pace di Palermo ha accolto il ricorso di un automobilista, annullando il provvedimento di sospensione della patente a carico dello stesso, inflitta dopo essere stato sottoposto all’esame dell’etilometro. In particolare, il Giudicante ha annullato il Decreto Prefettizio di sospensione della patente sia perché non adottato entro un tempo che ne giustificasse la funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è ontologicamente collegata, sia perchè il ricorrente ha dimostrato di avere una patologia in grado di alterare significativamente i risultati del c.d. etilometro.  

                                                  REPUBBLICA ITALIANA   

                                           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
    

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale,
  ha pronunciato la seguente  SENTENZA   

nella causa iscritta al n. 2973/2008 R.G. degli affari civili contenziosi, promossa da
  S. C., rappresentato e difeso dall’Avv. A, R., presso il cui studio, sito in via C. ….., ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti   opponente   
contro     Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore   opposto contumace     
Oggetto : opposizione a sospensione patente.     

                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO     

Con ricorso del 26/02/2008, l’odierno opponente impugnava il decreto n. 5454416/Area IV Bis,
  con cui il Prefetto di Palermo sospendeva in via cautelare, ex art. 223 co. 3 C.d.s., la patente di guida dello stesso per la durata di un anno, a seguito del rapporto del 14/12/2007, con cui la Polizia Stradale di Palermo accertava la violazione dell’art. 186 del C.d.s., in quanto “ circolava in condizioni di alterazione psicofisica, derivante dall’uso di sostanze alcoliche “.   
Il ricorrente eccepiva, fra l’altro, l’illegittimita’ dell’atto opposto in quanto adottato in epoca successiva ( la notifica risulta del 11/02/2008 ), e comunque a distanza di tempo dal fatto, in spregio alla sua funzione cautelare.   Inoltre, precisando di essere stato, nella circostanza, sottoposto a test alcolimetro, eccepiva altresi’ di avere una patologia che, di fatto, falsava il risultato dell’alcoltest effettuato tramite etilometro : lo stesso infatti – “ affetto da k-colon, subiva un intervento di stomia ileo-colica “, presentando “ un transito intestinale alterato “ : pertanto “ l’assorbimento delle sostanze alcoliche, che avviene esclusivamente a livello gastrico, è abnorme “, determinando “ un eccessivo aumento del tono alcolico anche in condizioni basali “.   
A supporto di quanto affermato, l’opponente produceva adeguata documentazione medica, nonché consulenza tecnica di parte del Dott. F. M. e certificazione medica del Dott. P. D. M.   
Contumace controparte opposta, la causa veniva posta in decisione.     

                                                 MOTIVI DELLA DECISIONE     

Alla luce dell’esame degli atti di causa, si ritiene accoglibile l’opposizione di che trattasi. 
  
Quanto al primo motivo di ricorso sopraesposto, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, “ il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 c.s. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessita’ di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilita’ penale, che il conducente del veicolo…continui una condotta che puo’ arrecare pericolo ad altri.
Consegue che, pur non comminando la norma espressamente un termine di decadenza per l’esercizio del potere del Prefetto, è illegittimo il provvedimento di sospensione della patente che non venga emesso in un tempo ragionevole tale da giustificare la sua funzione cautelare “ : cosi’ si è espressa la Cassazione Civile, Sez. III, 25/10/1999 n. 11959, il cui orientamento è stato approfondito dalla Cassazione Civile nella sentenza del 27/04/2001 n. 6108, secondo cui “ il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, che ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessita’ di impedire nell’immediato che il conducente del veicolo possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumita’ altrui, trova il suo limite di legittimita’ nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria.
Ne consegue che il provvedimento non puo’ essere legittimamente emesso a tale distanza di tempo dal fatto di essere ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato “.
  Il panorama giurisprudenziale si è ulteriormente arricchito di altre pronunce dei giudici di legittimita’, che proseguono nel solco gia’ tracciato : la Cassazione Civile, nella sentenza n° 19955 del 26/09/2007, al riguardo, dopo aver ribadito che “ il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della strada si caratterizza per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all’applicazione della sanzione accessoria definitiva, e che deve considerarsi illegittimo ove non sia adottato entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua adozione è ontologicamente collegata “, ha “ considerato che se lo scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare a un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità…sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di mesi “ dall’evento.   
Del pari la Suprema Corte ( Cass. Civ. 12/12/2007 n. 26018 ) ha affermato il principio secondo il quale “ il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 223 del codice della strada, avendo natura cautelare e trovando giustificazione nella necessità di impedire nell’immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria.
Ne deriva che, pur non prevedendo la norma espressamente un termine di decadenza dal potere di disporre la sospensione cautelare della patente, il provvedimento à illegittimo ove non sia adottato entro un tempo che ne giustifichi la funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è ontologicamente collegata .Tale principio à stato ribadito recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13226/2007, in sede di risoluzione del contrasto indotto da un’isolata pronuncia ( la n. 11967 del 2003 ) che ha sostanzialmente negato la funzione cautelare del provvedimento di sospensione della partente di guida, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada, ritenendolo consentito, stante la mancata previsione espressa di un termine per la sua emissione, entro i termini di prescrizione della sanzione.
Per le Sezioni Unite, il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 c.d.s. ha indubbia natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta atta ad arrecare pericolo ad altri.
Pertanto, se è da escludere che il provvedimento in parola non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini ( non previsti a pena di decadenza ) di cui all’art. 223, comma primo ( dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C. ) e secondo ( quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C. ), o perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C, lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto ( “appena ricevuti gli atti” ), o non provveda appena ricevuto detto parere ( anche in considerazione del fatto che la sospensione presuppone un adeguato spatium deliberandi ), tuttavia, è certo che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l’emissione dell’ordinanza di sospensione devono intervenire entro un tempo ragionevole – la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito – in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento.
Non è quindi ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire a una distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto dall’art. 223 c.d.s., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti “. 
  
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare chiara l’illegittimita’ del decreto prefettizio impugnato, notificato in data 11/02/2008, a fronte di un verbale del 14/12/2007.   
Quanto al secondo motivo di ricorso sopraesposto, appare sufficientemente provata la patologia di cui risulta affetto il ricorrente ( k-colon ), patologia che – sulla scorta della consulenza tecnica di parte, della certificazione medica acquisita e dei chiarimenti offerti in sede di testimonianza dibattimentale dal Dott. P. D. M. – appare in grado di alterare significativamente i risultati del c.d. etilometro.   
In tal senso, non puo’ non sottolinearsi la mancata costituzione in giudizio della controparte opposta, che, viceversa, non solo non ha ottemperato all’ordine, disposto con decreto di fissazione d’udienza, di depositare copia della documentazione attinente alla causa, ma non ha avvertito neanche l’esigenza di costituirsi in giudizio, al fine di poter adeguatamente replicare alle eccezioni dell’opponente.   
A tale riguardo, l’orientamento della Corte di Cassazione, espresso in numerose sentenze ( per tutte, Cass. Civ., sez. I, n. 7296 del 08/08/1996 ; e Cass. Civ., sez. I, n. 7951 del 25/08/1997 ) appare volto ad affermare che “ l’opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 configura un giudizio ordinario, nel quale la veste di attore sostanziale ( quella formale riguarda l’opponente ) spetta alla Pubblica Amministrazione che vuol far valere una sua pretesa creditoria, con la conseguenza che detta Amministrazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della sua pretesa…”.   
In buona sostanza, la Cassazione afferma che è “…l’autorita’ che ha emesso il provvedimento…” ad assumere la veste sostanziale di attore, e “ ad essa il penultimo comma dell’art. 23 legge 689/81 addossa l’onere di provare il fondamento della pretesa sanzionatoria, e cioè la sussistenza in concreto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo contestato, per il quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione “.   
Orbene, controparte opposta, rinunciando a costituirsi al processo, ha di fatto scelto una linea difensiva di carattere squisitamente passivo : l’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a tal proposito, ammette il principio civilistico secondo cui il convenuto ha l’onere di contestare espressamente tutte le circostanze dedotte da controparte se vuole evitare che esse vengano ritenute dal Giudice come ammesse ( cosi’ Cass. Civ. S.U. 23/01/2002 n. 761 ; conf. Cass. Civ. 03/02/2003 n. 1562 ; 15/01/2002 n. 13972 ; 13/06/2002 n. 8502 ; 17/04/2002 n. 5526 ; 11/02/2002 n. 1902 ).  
Peraltro, la piu’ recente giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “ l’obbligo del giudice di verificare d’ufficio la presenza di elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che puo’ costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova “.   
In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III, nella pronuncia n. 18650 del 05/12/2003 ( pubblicata in Guida al Diritto 13/03/2004 n. 10, pag. 85 ).     
Per tutti questi motivi, ed in forza dell’art. 23 comma 12 della legge 689/81, appare legittimo accogliere l’opposizione di che trattasi, atteso che non vi sono prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.   
Vertendosi su presunzioni legali, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.   

                                                             P. Q. M. 
  

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;
  Accoglie l’opposizione proposta da S. C., come sopra rappresentato e difeso, in data 26/02/2008, atteso che non vi sono prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.   
Conseguentemente, annulla, in quanto illegittimo, il decreto del Prefetto di Palermo n. 5454416/Area IV Bis.   Spese processuali compensate.     Cosi’ deciso in Palermo addi’ 02/05/2008.   

   Il Giudice di Pace 
  
( Dott. Vincenzo Vitale )     

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