Corte Costituzionale Ordinanza n° 12 – sanzioni amministrative – trasferimento residenza intestatario veicolo 25.01.08. –

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Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. promosso dal Giudice di pace di Chiavenna –  Circolazione stradale – Trasferimento di residenza dell’intestatario del veicolo – Obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione – Trattamento sanzionatorio per l’inosservanza – Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a 3003 – Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per arbitraria quintuplicazione dell’originario importo operata dalla legge n. 449 del 1997 – Motivazione ipotetica ed eventuale sulla rilevanza della questione – Manifesta inammissibilita’. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), – Costituzione, art. 3. (GU n. 5 del 30-1-2008  

                                                                          CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguenteOrdinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi’ come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall’art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), promossi con una ordinanza del 29 marzo e con due ordinanze del 28 giugno 2006 dal Giudice di pace di Chiavenna, rispettivamente iscritte ai nn. 677, 678 e 679 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 29 marzo 2006 (reg. ord. n. 677 del 2006), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi’ come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall’art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la’ dove assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalita’ per il trasferimento della residenza dell’intestatario di un autoveicolo;
che il rimettente premette che il giudizio dinanzi ad esso pendente ha ad oggetto l’opposizione proposta contro il verbale di accertamento elevato il 20 dicembre 2005 dalla Polizia municipale per violazione dell’art. 94, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per omessa richiesta al competente Ufficio entro il prescritto termine di 60 giorni dell’aggiornamento della carta di circolazione in conseguenza dell’avvenuto trasferimento di residenza dell’intestatario dell’autoveicolo, e riferisce che la ricorrente, a sostegno dell’opposizione, afferma di essere incorsa nell’omissione in buona fede e di aver gia’ avviato le pratiche di regolarizzazione;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo ne motiva la sussistenza osservando che, ove venisse ritenuta irrilevante la buona fede dedotta dall’opponente, la medesima si troverebbe assoggettata quantomeno al pagamento della sanzione minima prevista dalla norma denunciata, senza che al giudice sia consentita una interpretazione equitativa che consenta una determinazione della sanzione al di sotto del minimo edittale;
che, ad avviso del rimettente, l’art. 94, comma 3, del codice della strada sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio della ragionevolezza;
che – osserva il rimettente – il testo originario dell’art. 94 prevedeva, per la violazione in esame, una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, a lire duecentomila; per una grave violazione delle norme di comportamento come quella di cui all’art. 148, comma 10 (sorpasso in curva), la sanzione ammontava invece, nel minimo, a lire centomila ed analoga era la proporzione con gli importi stabiliti per violazioni di portata similare quali l’eccesso di velocita’ e l’omessa precedenza;
che – prosegue il giudice a quo – l’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha elevato la sanzione prevista per le violazioni di cui all’art. 94 del codice della strada a lire un milione, e cioe’ ad una misura pari a cinque volte quella originaria, cifra portata poi ad euro 600 dal decreto ministeriale 22 febbraio 2001;
nulla e’ stato invece innovato per quanto concerne le gravi violazioni alle norme comportamentali sopra indicate;
in ordine alle stesse sono stati apportati successivamente diversi ritocchi ed arrotondamenti che hanno portato le relative sanzioni al livello odierno in forza del quale, ad esempio, il sorpasso in curva viene colpito con una sanzione pecuniaria pari ad euro 138,00;
che, ad avviso del giudice a quo, la violazione dell’art. 94 del codice della strada ha un carattere meramente formale, e non e’ suscettibile di impedire l’attivita’ di accertamento della pubblica amministrazione; puo’, semmai, renderla piu’ difficoltosa ed onerosa, il che giustifica la sua sanzionabilita’;
che tale violazione, mentre era originariamente punita con una sanzione pecuniaria obiettivamente modesta e comunque proporzionata a quella stabilita per altre violazioni, oggi viene colpita con un onere pecuniario che equivale, per numerose categorie di lavoratori, alla retribuzione di un mese, mentre gravi violazioni alle norme di comportamento, tali da mettere in pericolo il bene primario dell’integrita’ fisica o addirittura della vita, comportano un onere che, anche a seguito dei modesti incrementi progressivamente stabiliti, rientra in un ordine di grandezza nettamente inferiore;
che il rimettente ritiene che la scelta del legislatore non avrebbe una ragione giustificatrice coerente con l’intrinseca ratio legis e sarebbe espressione di un mero arbitrio;
che, secondo il Giudice di pace, “la ragionevolezza non puo’ essere altro che l’accettabilita’ sociale e culturale delle possibili e talvolta ineludibili discriminazioni che il legislatore puo’ e deve operare al fine di contemperare interessi ed obiettivi diversi quando non contrastanti”;
che, nel caso di specie, vi sarebbe violazione del parametro della ragionevolezza: il legislatore, operando una parziale e sbilanciata revisione dei canoni sanzionatori in ordine ad una specifica violazione, avrebbe avuto di mira unicamente le esigenze finanziarie dello Stato, le quali esulerebbero dalle finalita’ complessive del codice della strada, volto a tutelare, nella sua organicita’, la pubblica incolumita’ e le esigenze di un efficace controllo amministrativo dei soggetti della circolazione;
che identica questione e’ stata sollevata, con le medesime argomentazioni, con due ordinanze del 28 giugno 2006 (reg. ord. n. 678 e 679 del 2006) dallo stesso rimettente, il quale ha ritenuto sussistere in entrambi i casi la rilevanza “ove venissero ritenuti infondati i motivi di fatto e di diritto avanzati dall’opponente”;
che in due dei tre giudizi (quelli promossi con le ordinanze iscritte al n. 677 e al n. 679 del registro ordinanze del 2006) e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilita’ o per l’infondatezza della questione;
che, secondo la difesa erariale, rientra nella discrezionalita’ del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni; che tale discrezionalita’ potrebbe essere oggetto di censura soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi’ da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza;
che, nella specie, sarebbe significativa l’eterogeneita’ delle situazioni poste a confronto dal giudice rimettente, essendosi di fronte a condotte offensive di interessi totalmente diversi, inquadrabili in categorie concettuali ben distinte e rispetto alle quali la valutazione di maggiore o minore pericolosita’ (con conseguente maggiore o minore gravita’ della violazione) non puo’ essere limitata a valutazioni soggettive dell’interprete;
che il confronto operato dal rimettente tra norme rispondenti a criteri e finalita’ non omogenei non consentirebbe di dedurre dalle differenze rilevate la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione; che l’apprezzamento compiuto dal legislatore – conclude l’Avvocatura – rientrerebbe nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto anche della previsione di una forbice sanzionatoria di cui il giudice dispone per determinare, nell’esercizio della sua discrezionalita’ ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., la sanzione concreta.
Considerato che con tre ordinanze di rimessione il Giudice di pace di Chiavenna ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di ragionevolezza, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi’ come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall’art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la’ dove assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalita’ per il trasferimento della residenza dell’intestatario di un autoveicolo; che, stante l’identita’ delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che in tutte e tre le ordinanze di rimessione la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale;
che, difatti, il rimettente osserva che l’assoggettamento alla sanzione minima prevista dalla norma denunciata si avrebbe, nel caso dell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 677 del 2006, “ove venisse ritenuta irrilevante la buona fede dedotta dall’opponente”; nelle altre due ordinanze, “ove venissero ritenuti infondati i motivi di fatto e di diritto avanzati dall’opponente”;
che l’incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all’applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalita’ rende la questione manifestamente inammissibile (sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 374 del 2004). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi

                                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi’ come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall’art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola  

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