Contratti – Prova testimoniale – ammissibilità – 31.08.08. –

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Il Giudice di Pace di Martina Franca, nella sentenza in esame, dopo aver precisato che la prova per testimoni dei contratti non è ammessa, quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila e, dopo aver precisato che, anche se il codice civile indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che,  detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha poi chiarito che e’ ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma e’ subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.    

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

il Giudice di Pace reg. di Martina Fr., dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente   SENTENZA  nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1392/2007 del R.G., avente ad oggetto: PAGAMENTO per l’importo di € 300,00  
TRA T. M., elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti M. e G. dai quali è rappresentato e difeso, giusta mandato steso a margine dell’atto di citazione parte attrice  
E M. elettivamente domiciliata in Taranto, presso lo studio dell’avv. F. L., dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato rilasciato a margine della comparsa parte convenuta.
 
 All’udienza dell’11.07.2008, impossibile ogni tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti  conclusioni: per la parte attrice ” Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiecti.s: 1) condannare M. L. al pagamento, in favore dell’attore, della somma dì € 300,00, con rivalutazione ed interessi come per legge, per le causali di cui in narrativa; 2) – condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.“  
Per la parte convenuta: “Voglia il Giudice di Pace di Martina Franca rigettare in fatto e diritto la doman¬da attrice perchè infondata in fatto e diritto, e conseguentemente condannare fattore al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”   

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto di citazione del 15.10.2007 ritualmente notificato in data 19.10.2007, parte attrice premetteva che:
“1) – Nel mese di marzo 2007, in Martina Franca, M. Loredana ebbe a conferire all’istante, esercente attività di operatore agricolo, incarico verbale per l’esecuzione di lavori di potatura, concimazione e sistemazione degli alberi esistenti nel podere di sua proprietà, sito in agro di Martina Franca, senza previamente concordare, per reciproca fiducia, il corrispettivo dovuto. 2) – Eseguiti, dopo alcuni giorni, puntualmente, i lavori richiesti, il T. presentò alla committente il relativo rendiconto (comprensivo di manodopera e prodotti utilizzati). pari ad € 900,00 (Iva inclusa), ricevendone formale accettazione. 3) – Sta di fatto che parte convenuta per la causale de qua, ha versato un primo acconto di € 300,00 e, poi, successivamente, altri due, cadauno, di E 150,00, rifiutandosi, a tutt’oggi, senza alcuna giustificazione, di corrispondere la residuale somma di E 300,00.
Rimasti senza esito i reiterati inviti per un bonario adempimento, parte attrice era costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria, per ivi sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe.”
Compariva il difensore della parte attrice che si riportava all’atto di citazione chiedendone l’accoglimento, nonché l’ammissione di prove testimoniali.
All’udienza del 21.12.2007 compariva per il convenuto il proprio difensore, depositando comparsa di risposta con la quale era confermato che T. Massimo aveva ricevuto in pagamento dei lavori commessigli ed eseguiti la somma pattuita di Euro 600,00 comprensiva di IVA. Già con precedenti raccomandate del 30.06 e 3.08.2007 erano state respinte le infondate richieste di controparte la cui azione risultava palesemente temeraria.
Espletate le prove testimoniali, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, ritenuta la controversia definibile con la documentazione esibita e depositata, erano precisate le conclusioni e discussa la causa, per cui la stessa era trattenuta, come sopra detto, in decisione all’udienza dell’11.07.2008.   

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE
  

La presente sentenza, si specifica espressamente, anche se implicitamente é regolata dal 2° comma dell’art. 113 del c.p.c., viene fondata su motivi essenzialmente di equità. La parte attrice non ha esibito alcun contratto valido, nè ha esibito fatture per gli acconti ricevuti, né per il saldo preteso, nè ha esibito la “ formale accettazione “ del consuntivo esibito alla parte convenuta.
Prevede l’art. 2721 C.C. 2721 sui limiti di “ Ammissibilità: limiti di valore” che: “ La prova per testimoni [c.p.c. 244, 492] dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila [c.c. 1417, 2724, 2729, 2735; c.p.c. 439, 621; disp. att. c.c. 233]. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova [c.p.c. 115] oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.”
Poiché nel caso di specie la somma in contestazione è di € 300,00, superiore ad € 2,58, le contrastanti prove testimoniali che le parti hanno insistentemente richiesto e che sono state espletate, non possono essere considerate utili ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione ha stabilito: “ In materia di procedimento civile, poichè l’art. 2724 c.c. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che, anche là dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli art. 2721, comma 2, e 2723 c.c. (non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall’art. 2722 c.c.).(Cass. civ., Sez. III, 19/07/2002, n.10558).
A detta sentenza la stessa Cassazione ha stabilito che: “ Poichè ai sensi dell’art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, e’ ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga e’ subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.”( Cassazione civile sez. II, 25 maggio 1993, n. 5884).
Orbene, valutati gli elementi specificati nel comma 2° del citato art. 2721 (qualita’ delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), dal momento che la somma di cui si contesta il pagamento é superiore a € 2,58, in mancanza del contratto scritto e/o di preventivi si deve ritenere che la stessa somma non può essere riconosciuta alla parte attrice.
Non é superfluo rammentare che l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né si può pretendere che la sentenza sia un trattato di diritto, come spesso avviene negli scritti dei difensori.
Le spese di giudizio, quindi, vengono compensate integralmente per giusti motivi, nonché in presenza dell’indisponibilità a qualsiasi transazione e/o conciliazione dimostrata dalle parti, espressamente invitate ad un componimento bonario con ordinanza del 09.05.2008.   

                                                                     P.Q.M.
  

il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla istanza del sig. T. Massimo, con atto di citazione notificato il 19.10.2007, così provvede:
1) Rigetta l’istanza;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
3) sentenza esecutiva per Legge. Così deciso in Martina Franca il 31 08.2008  

      Il Giudice di Pace 
  ( Dr. Martino Giacovelli)             

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