Consiglio di Stato n° 3497/2010 – sanzioni amministrative – non si applica il principio della retroattiva della disposizione più favorevole – 03.06.2010. –

Images: codici 2.jpg
Images: codici 2.jpg
Images: codici 2.jpgIl Consiglio di Stato, nella senenza in esame, ha precisato che: “In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1 l. 689/1981) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall’art. 2 cod. penale. La Corte costituzionale (cfr. tra le altre, ordinanza n. 140/2002) ha ritenuto tale sistema conforme ai principi dell’ordinamento costituzionale, in quanto in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole”   

                                                            CONSIGLIO DI STATO   

                                       SEZIONE VI
   SENTENZA 3 GIUGNO 2010, N. 3497           

                                                                FATTO E DIRITTO   

E’ impugnata la sentenza del Tar Lombardia n.1538 del 2004 che ha accolto il ricorso del signor F. M. S. avverso la sanzione amministrativa della decurtazione di 20 punti dalla sua patente di guida, a seguito dell’accertamento di una infrazione al Codice della strada (eccesso di velocità) occorso in data 21 luglio 2003. Deduce l’appellante amministrazione la erroneità della gravata sentenza per aver la stessa ritenuto applicabile alla fattispecie il principio di matrice penalistica (art. 2 cod. pen.) relativo alla retroattività della legge più favorevole e per aver quindi ritenuto inapplicabile al caso in esame il disposto del d.l. 151/03 nella parte in cui (art. 7) disponeva, a modifica del testo dell’art. 126-bis del Codice della strada come introdotto dal d.lgs. n. 9/2002, il raddoppio della decurtazione dei punti (secondo la annessa tabella di corrispondenza) per le violazioni commesse entro i cinque anni dal rilascio della patente di guida, e l’applicazione alla fattispecie del testo risultante dalla legge di conversione (che ha reso operante il raddoppio dei punti per le patenti rilasciate a decorrere dal 1° ottobre 2003 e limitatamente ai primi tre anni dal rilascio). 
Si è costituito in giudizio l’appellato S. per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. 
All’udienza del 4 maggio 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione. 
L’appello è fondato. In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1 l. 689/1981) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall’art. 2 cod. pen. 
La Corte costituzionale (cfr. tra le altre, ordinanza n. 140/2002) ha ritenuto tale sistema conforme ai principi dell’ordinamento costituzionale, in quanto in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina; ciò comporta che non può ritenersi irragionevole che, in riferimento a particolari tipologie di illeciti amministrativi (ad esempio, tributari e valutari), sia stato espressamente introdotto, anche in materia di sanzioni amministrative, il principio di applicabilità retroattiva della legge più favorevole, valevole in generale nella materia penale. Ma anche tale ultimo dato non smentisce ma anzi rafforza, secondo la parabola argomentativa del giudice delle leggi, il principio generale secondo cui la legge applicabile per tal genere di sanzioni è quella vigente all’epoca della commissione dell’illecito, a prescindere da eventuali previsioni più favorevoli che siano state successivamente introdotte. 
Da quanto detto consegue che la sanzione amministrativa della decurtazione di 20 punti della patente è stata correttamente applicata al ricorrente di primo grado in quanto, all’epoca della commissione dell’infrazione al codice della strada (21 luglio 2003), era in vigore il testo dell’art. 126-bis del Codice della strada nel testo introdotto dal d.lgs. n. 9/2002 e modificato dal d.l. 151/2003 (entrato in vigore il 30 giugno 2003), il quale disponeva che per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida i punti riportati dalla tabella allegata per ogni singola violazione sono raddoppiati. 
La situazione di fatto in cui all’epoca dell’infrazione (come detto, luglio 2003) versava il ricorrente di primo grado (titolare di patente di guida dal 2000) era quindi tale per cui nei suoi confronti doveva essere applicata la suddetta sanzione nella misura raddoppiata; né rileva che a decorrere dal 1° agosto 2003 sia entrata in vigore la disposizione recata dalla citata legge di conversione, che ha limitato a dieci punti la sanzione della decurtazione e ne ha reso applicabile la disposizione ai soli titolari di patenti rilasciate a decorrere dal 1° ottobre 2003 e limitatamente ai primi tre anni dal rilascio della patente. Sicuramente in base a tale ultima versione della disposizione il signor S. avrebbe evitato il raddoppio della sanzione (in quanto titolare di patente dal 2000, e quindi da data antecedente il 2003), ma le precitate disposizioni normative, nella interpretazione fornita dal giudice delle leggi, impongono ch’esse si applichino soltanto per il periodo successivo alla loro entrata in vigore (come detto fissata al 1° agosto 2003). 
Ha errato pertanto il Tar a fare applicazione nella fattispecie del principio di retroattività della legge più favorevole pervenendo per tal via ad applicare il testo dell’art. 126-bis nella formulazione risultante dalla legge di conversione entrata in vigore a decorrere dal 1° agosto 2003. 
In definitiva l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado possono essere compensate, in considerazione della particolare natura della controversia trattata.   

                                                                        P.Q.M.
   

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado. 
Spese del doppio grado compensate. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
   

Potrebbero interessarti anche...