Sinistro stradale -mancato uso del casco protettivo -concorso di colpa -06.10.09. –
Il Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale, ha ribadito che il giudicante, ai fini della valutazione sulla responsabilità del conducente di un motoveicolo che abbia riportato lesioni in un sinistro stradale, non può non ritenere una concausa delle lesioni il mancato uso del casco protettivo, con il conseguente riconoscimento di un concorso di colpa a carico del conducente della moto…… “deve ritenersi che…il corretto uso di un casco omologato avrebbe – con elevatissimo grado di probabilità – evitato al … le lesioni che ha riportate“
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. …. R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da G. O., rappresentato e difeso dall’Avv. S. G., presso il cui studio, sito in via L. n. …., ha eletto domicilioattrice
contro La Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in …… n. .. presso lo studio dell’Avv. G… G…, che la difende convenuta costituita
Oggetto : R. C. A.
Conclusioni : come in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione del 28/01/2005, l’attrice conveniva in giudizio la Fondiaria – Sai S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Vittime della Strada.
La stessa denunciava infatti che in data 24/10/2000, mentre percorreva – a bordo del suo ciclomotore Aprilia Scarabeo telaio …. – la via Leopardi, giunta all’incrocio con la via Rapisardi, veniva urtata da un’autovettura Fiat Punto che, provenendo da quest’ultima strada, ometteva di fermarsi al segnale di Stop ivi presente, dandosi successivamente alla fuga.
La medesima veniva quindi portata al presidio ospedaliero di … – CTO, avendo subito danni di natura fisica ( trauma contusivo gomito sinistro e primo dito mano destra, cervicalgia, escoriazione polso sinistro, ecc. ).Si costituiva in giudizio la Fondiaria – Sai Ass.ni, che rilevava l’infondatezza di ogni pretesa attorea, per mancanza di adeguata prova in ordine all’an ed al quantum.
Procedendosi all’assunzione dei mezzi istruttori, venivano escussi i Sig.ri R… Fr… e R… O…., testimone oculari dell’incidente, i quali confermavano integralmente la versione del sinistro fornita dall’istante, precisando che il mezzo attoreo veniva attinto dalla “parte anteriore“ di un veicolo rimasto sconosciuto, “ sul lato destro “ del ciclomotore, e rilevando ( il teste R.. ) che “ la Sig.ra G. non indossava il casco “.
Disposta, quindi, C.t.u. medico-legale sulla persona di quest’ultima, venivano evidenziati “ esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale, con risentimento del plesso brachiale destro “, riconoscendosi alla stessa un danno biologico nella misura del 2%, nonché un’I.t.a. di 20 gg. ed un’I.t.p. di 20 gg. al 50%.
Orbene, dispone l’art. 2054 comma 1 del Codice civile, che “il conducente di un veicolo…è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone…dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La giurisprudenza della Suprema Corte parla, a tale riguardo, di una presunzione di colpa, nel senso che la responsabilita’ colposa del conducente è oggetto di una presunzione legale, suscettibile di essere superata da una prova contraria, nel caso che ci occupa particolarmente rigorosa.
Dall’analisi dei fatti per come accertati in dibattimento, appare sufficientemente provata la responsabilita’ del conducente dell’autoveicolo pirata, rimasto peraltro sconosciuto, la cui condotta di guida contravveniva agli artt. 145 e 146 del C.d.s., e comunque alle normali regole di prudenza stradale. E proprio la mancata identificazione del veicolo investitore ha determinato la legittimazione passiva, nel presente giudizio, in capo alla Fondiaria – Sai Ass.ni, nella sua qualita’ di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada.
Orbene, secondo la Suprema Corte incombe sul danneggiato l’onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta colposa di altro veicolo, il cui conducente sia rimasto sconosciuto ( cosi’, Cass. 10484/2001 ).
L’attrice, nel caso specifico, ha indicato quali testimoni oculari i Sig.ri R… e R…, che, trovandosi al momento dell’accaduto sui luoghi, hanno assistito alla dinamica dell’incidente, confermando in toto l’esposizione attorea.Il teste R.. – come rilevato piu’ sopra – precisava tuttavia che la conducente del ciclomotore non indossava, nell’occorso, il casco protettivo.
Sul tema la giurisprudenza di legittimita’ è costante nel ritenere che “ l’infrazione, anche grave ( come l’inosservanza del diritto di precedenza ), commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che quest’ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso “ ( cosi’, Cass. Civ. 15/12/2000 n. 15847 ; 05/05/2000 n. 5671).
In tal senso, ci si conforma all’orientamento espresso dai giudici del Tribunale di Catania ( sent. n. 3322 del 03/10/2005 ), per i quali “ l’indossare o meno il casco è condotta propria “ del conducente di un motoveicolo “… ( e non circostanza marginale del sinistro a lui estranea ), molto rilevante con riferimento alla vicenda oggetto del contendere “, tenuto conto, in particolare, delle conseguenze di natura fisica, riportata a seguito del sinistro e riconosciute dalla C.t.u. medico-legale ( “ esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale “ ).
Nello specifico – continua il Tribunale di Catania – “deve ritenersi che…il corretto uso di un casco omologato avrebbe – con elevatissimo grado di probabilità – evitato al … le lesioni che ha riportato“.In buona sostanza, per i giudici di merito “ il mancato uso del casco è una concausa “ delle lesioni di cui si è detto, lesioni ( nel caso di specie, fra l’altro, riguardanti esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale ) che “ l’uso del casco avrebbe evitato “, o comunque attenuato.
In senso conforme – al riconoscimento di un concorso di colpa nella condotta di chi viola l’art. 149 del D.lgs. n. 285 del 1992 – si pronunciava altresi’ la Suprema Corte in una recentissima sentenza ( Cass. Pen. n. 26027/2009 ).Alla luce delle suesposte considerazioni, appare legittimo attribuire all’attrice un concorso di colpa nella misura del 50 %, atteso che – come risulta provato – la stessa, alla guida del proprio ciclomotore, non indossava il casco protettivo.
A tal proposito, il giudicante fa proprie le conclusioni della C.t.u. medico-legale, che ha riscontrato sulla persona dell’istante postumi di natura permanente, derivanti dall’incidente subito, riconoscendo alla stessa un danno biologico nella misura del 2%, un’I.t.a. di 20 gg. ed un’I.t.p. di 20 gg. al 50%.
In base a quanto affermato, ed in applicazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno biologico del Tribunale d Palermo ( che danno spazio applicativo alla riforma di cui alla legge 57/01 ), l’attrice ha diritto al seguente risarcimento, calcolato al 50 % del suo effettivo valore : a titolo di danno biologico € 695,71 + € 420,60 a titolo di I.T.A. + € 210,30 a titolo di I.T.P. complessiva + € 173,12 quali spese mediche documentate ( rapportate anch’esse alla misura del 50 % del loro effettivo importo ), per una somma complessiva di € 1.499,73, cui vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato mensilmente, dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo.
Alla luce del revirement effettuato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( con la sentenza 26972/08 ), non si riconosce alcun danno morale all’attore, mentre appare legittimo attribuirgli il rimborso delle spese di C.t.u.
Vista la soccombenza reciproca, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
In parziale accoglimento delle domande attoree, proposte dall’attrice G. O. in data 28/01/2005, dichiara la responsabilita’ del conducente dell’autovettura rimasta ignota, in ordine alla causazione del sinistro verificatosi in data 24/10/2000, riconoscendosi, al contempo, un concorso di colpa, in capo all’attrice, nella misura del 50 %.
Conseguentemente, condanna la convenuta Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni patiti dall’istante, e quantificati nell’importo complessivo di € 1.499,73 , oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all’effettivo soddisfo ( ed oltre al rimborso delle spese di C.t.u. ), in favore della Sig.ra G. O..
Spese processuali compensate.
Cosi’ deciso in Palermo il 06/10/2009.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)