Avvocati: sessione di esami 2007

 

                                                    Sessione di esami di abilitazione
          all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2007 (scad. 12 novembre 2007)
                       (pubblicato nella G.U. n. 58 del 24 luglio 2007 – 4a serie speciale) 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
Visti il regio decreto–legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato;
il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all’ordinamento forense;
il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406; la legge 27 giugno 1988, n. 242; la legge 20 aprile 1989, n. 142; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense;
il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l’art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami di avvocato presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

                                                                        DECRETA
Art. 1 
È indetta per l’anno 2007 una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento. 
Art. 2 1.      L’esame ha carattere teorico–pratico ed é scritto ed orale.
2.      Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
1.      la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
2.      la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
3.      la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
3.     Le prove orali consistono:
1.      nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
2.      nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3 Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

  • 11 dicembre 2007: parere motivato su questione in materia civile;
  • 12 dicembre 2007: parere motivato su questione in materia penale;
  • 13 dicembre 2007: atto giudiziario su quesito proposto, in materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto amministrativo.

Art. 4 1.      La domanda di ammissione agli esami di cui all’art. 1, redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata, entro il 12 novembre 2007, alla Corte di appello competente.
2.      Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3.      Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lettera a).
4.      Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all’imposta di bollo (Euro 14,62):
1.      diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita’ scolastica attestante l’avvenuto conseguimento della laurea;
2.      certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall’art. 1 della legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di Euro 12,91 (dodici/novantuno) per l’ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T.
Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5.      I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6.      I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (21 novembre 2007) precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato solo se il certificato perverrà (e non sarà meramente spedito) alle Corti di appello entro il termine stesso.
Ciò al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall’art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
7.   Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 18, comma secondo, del regio decreto–legge 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo un certificato dell’Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8.      Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.  
Art. 5 I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove dell’esame per l’iscrizione negli albi degli avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento. 
Art. 6 1.      Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2.      Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novanta punti e con un punteggio non inferiore a trenta punti per almeno due prove.
3.      Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a centottanta punti ed un punteggio non inferiore a trenta punti per almeno cinque prove.  
Art. 7 1.      I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2.      Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
Art. 8 Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1–bis della legge 18 luglio 2003, n. 180. 
Roma, 13 luglio 2007
Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato  Luigi Scotti  

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