16.04.09. – A giorni in aula il ddl sicurezza che prevede giurisdizione del giudice di pace sull’immigrazione – Ai gdp mandati quadriennali rinnovabili. Fino a 75 anni –
di Francesco Cersosimo Presidente Nazionale Angdp Il 27 aprile prossimo arriva in discussione nelle aule di Montecitorio il disegno di legge sulla sicurezza. In esso è prevista la giurisdizione del giudice di pace (gdp) in tema di immigrazione clandestina. Il senato nell’attribuire tale competenza ha ulteriormente riconosciuto la professionalità e l’indipendenza dei gdp chiamati a un duro compito su tutto il territorio nazionale e non solo dove attualmente esiste un Ctp. Da questa necessaria premessa deriva la richiesta, più volte avanzata, di non disperdere o azzerare la professionalità e l’esperienza acquisita dei tremila gdp oggi in servizio. Senza rimandare a una lontana riforma che veda coinvolti i gdp nella più ampia relativa ai giudici onorari di tribunale occorre dare stabilità e serenità a chi verrà investito di una così delicata funzione giurisdizionale. In una parola i gdp , nel momento in cui assumono una funzione che dovrebbe essere propria dei giudici di carriera, in quanto attinente alla libertà, non possono sentirsi precari in un lavoro che comporta un notevolissimo impegno fisico e Dmorale, essendo a contatto con problemi sovranazionali, che investono l’intera comunità. A ciò consegue un ulteriore impegno di studio ed approfondimento che non potrà essere affrontato con la mente rivolta a un incarico a scadenza. Che questa vi sia non lo discutiamo come principio, pur tuttavia non deve essere limitata ai tre mandati quadriennali. L’emendamento Pelino, Marinello e altri (sottoscritto nel 2007 dall’on. Angelino Alfano, attuale ministro di giustizia) va in questa direzione. Mandati quadriennali rinnovabili sino a 75 anni per tutti, previa verifica di professionalità dei consigli giudiziari e del Csm. Questo il testo dell’emendamento al disegno di legge C.2180 che in questi giorni sta raccogliendo adesioni da più parti, e non solo dalla maggioranza parlamentare: dopo l’art. 22 è inserito l’art. 22-bis (Modifiche all’art. 7 della legge 21/11/1991, n. 374, in materia di durata dell’ufficio del giudice di pace) 1. All’articolo 7 della legge 21/11/1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto di servizio del magistrato, che esercita le funzioni di giudice di pace, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa. Le parole «integrato ai sensi del c. 2 dell’art. 4 nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto» sono soppresse e sostituite da «sezione autonoma per i giudici di pace». Stralcio della relazione accompagnatoria: «Il maggiore e più delicato carico di lavoro giurisdizionale, che si determina nei confronti dei giudici di pace, con il presente disegno di legge, in uno con l’aumento di competenza in sede civile già approvato dal dl. S. rende opportuna l’approvazione di tale emendamento al fine di assicurare continuità e professionalità, che sarebbero vanificate da avvicendamenti che prenderebbero il via già nel 2010 per proseguire in modo totale nel 2012, con azzeramenti degli uffici e paralisi della giustizia. Giova ricordare infatti che il gdp è organo giudicante di primo grado sia in civile che in penale e che il giudice di pace, quale magistrato di prossimità, definisce annualmente oltre 1,3 milioni di cause ed elabora altri 500 mila provvedimenti, in tempi molto ragionevoli e con appelli irrisori. Segno di una professionalità acquisita, che non può essere ragionevolmente dispersa con un tourn over, che non gioverebbe al sistema giustizia e che implicherebbe anche una notevole spesa economica per la formazione iniziale. Con questo emendamento si vuole dare tranquillità e serenità ai giudici in servizio (poco meno di 3 mila, sui 4.700 in organico), e a quelli che seguiranno in futuro allorché sarà definito lo status di giudici onorari, con un provvedimento che non è nuovo nel sistema essendo già stato determinato in passato per i giudici tributari. Si tenga conto altresì che la continuità nell’incarico quadriennale è subordinata alla valutazione del consiglio giudiziario e del Csm, per come da sempre prospettato dalle stesse organizzazioni sindacali dei giudici di pace. Infine, e non da ultimo, occorre rilevare che l’incarico, già da oggi è ricoperto nella stragrande maggioranza da avvocati, che per la incompatibilità con la professione in essere presso il circondario ove esercitano, a fronte di una prospettiva di continuità sarebbero incentivati a cancellarsi dall’albo, per svolgere esclusivamente la professione di magistrato di pace con enorme vantaggio per lo stato». Questo è quanto. Aspettiamo fiduciosi il placet del governo, consapevoli che il ministro Alfano non deluderà le aspettative che egli stesso ha contribuito ad alimentare in tempi non sospetti . Fonte: Italia Oggi |