ammissione della prova testimoniale- art. 244 c.p.c. 04.12.06

Il Giudice di Pace di Napoli, a seguito dell’eccezione di inammissibilità del mezzo di prova, per la assoluta genericità della indicazione del teste, formulata dalla parte attrice, ha disposto l’escussione del teste, in quanto: “l’art. 244 c.p.c non precisa i dati da menzionare a proposito dei testimoni e richiede solamente che l’indicazione sia specifica atta a consentire una sicura, non equivoca e sollecita identificazione dl teste. Pertanto, si ritiene quindi sufficiente l’indicazione del nome e del cognome; l’indicazione può pure avvenire mediante l’individuazione indiretta di essi, nel caso di specie, tramite la funzione espletata nell’ufficio o nell’ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all’altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di qui l’istante intende avvalersi (Cass. 7-06-03 n. 9150).”  

                                                 Ufficio del Giudice di pace di Napoli
                                                                7 sez. civile 
                                                Giudizio n. 89245/2005 R.G.A.C.
Il giudice di pace dr. Antonio Cappiello nello sciogliere la riserva del 4-12-2006, premesso che: All’udienza del 4.12.2006 erano presenti i patroni sia della parte attrice che della parte convenuta ed in particolare quest’ultima insisteva per la escussione del teste indicato dalla medesima quale direttore p.t. della filiale di Napoli 22 Banca I… mentre il patrono della attrice eccepiva l’inammissibilità del mezzo di prova per la assoluta genericità della indicazione del predetto teste. Osserva questo giudice che l’art. 244 c.p.c non precisa i dati da menzionare a proposito dei testimoni e richiede solamente che l’indicazione sia specifica atta a consentire una sicura, in equivoca e sollecita identificazione dl teste. Si ritiene quindi sufficiente l’indicazione del nome e del cognome; l’indicazione può pure avvenire mediante l’individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell’ufficio o nell’ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all’altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di qui l’istante intende avvalersi (Cass. 7-06-03 n. 9150).
Va tuttavia segnalato che a seguito dell’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 244 c.p.c. disposta dall’art. 89 della l.n. 353/90 a decorrere dal 30-04-1995 è venuto meno pure il potere discrezionale del giudice istruttore di assegnare un termine per la indicazione dei testi, con la conseguenza che tutta la disciplina è inglobata nel sistema che riguarda tutti i mezzi di prova e che si articola nelle facoltà, con i relativi termini, previsti dal novellato art. 183 c.p.c.L’indicazione di testi deve essere specificatamente compiuta in relazione ai singoli capi si prova su cui ciascun teste deve essere chiamato a testimoniare.
Tuttavia la giurisprudenza condivisa da questo giudice tende ad escludere che la deduzione che non riporti tali indicazioni determini tout court l’inammissibilità della prova (Cass. 11-09-1993 n. 9476).
Poiché in tal caso può presumersi che la richiesta riguardi l’esclusione di ciascun teste su tutti i capitoli di prova articolati. Ciò comporta un ampliamento del potere del giudice di avvalersi del potere di ridurre la liste testimoniali sovrabbondanti.Non occorre in ogni caso indicare la specifica posizione assunta del teste rispetto ai fatti su cui è chiamato a deporre, e se di essi abbia conoscenza diretta o indiretta (Cass. 13-10-1984 n. 5125).
Alla luce delle avanti esposte argomentazioni si ritiene ammissibile la escussione del teste come indicato da parte convenuta, potendo il medesimo aver conoscenza diretta ovvero indiretta dei fatti su cui è stato chiamato a deporre;
si dispone all’uopo il rinvio per il raccoglimento all’udienza del                     2007 ore 9.00.
Si comunica ai procuratori delle parti.
Napoli, lì                                                                                 
Il Giudice di pace
                                                                                        
 
 Dott. Antonio Cappiello

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