Corte di Cassazione n° 19291 – Cumulo di domande avanti al Giudice di Pace – decisione secondo diritti – 14.09.07.
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![]() Corte di Cassazione n° 19291 – cumulo di domande avanti al Giudice di Pace – decisione secondo diritti – 14.09.07. – “allorquando si sia verificato un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone o comunque consente l’accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause cumulate, essendo inconcepibile che l’accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi, in ragione del diverso valore di ciascuna delle domande, per una domanda in via equitativa e per altra secondo diritto, si deve ritenere, per evidenti esigenze di coerenza logico-giuridica, che, quale effetto della connessione fra le cause, che ne consente la decisione nello stesso giudizio, che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto. Siffatte esigenze si palesano sotto il profilo non solo che nel nostro ordinamento la decisione secondo diritto è la regola e quella secondo equità l’eccezione, ma anche perché tale eccezionalità vale anche davanti al giudice di pace “ Corte di Cassazione – – Sezione terza civile – ordinanza 10 luglio – 14 settembre 2007, n. 19291 Presidente Vittoria – Relatore Frasca Pm Scardaccione – -Ricorrente Ditta D’A. Pasta di R. Domenico – Controricorrente Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia Spa Ritenuto quanto segue: 1. Il Giudice di Pace di Cicciano, con sentenza del 30 giugno 2004 ha dichiarato l’estromissione dal giudizio della s.r.l. Villa P. , in quanto carente di legittimazione passiva in senso sostanziale, e – in accoglimento della domanda di declaratoria della responsabilità per la causazione di un’intossicazione alimentare proposta da Maria M. per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per la consumazione di cibi avariati nel corso di un banchetto nuziale fornito dalla S. P. & C. s.n.c. tra l’altro con pasta fresca acquistata dalla ditta D’A. Pasta di R. Domenico – ha dichiarato la responsabilità per la causazione dell’evento dannoso per il 70% della S. P. & C. s.n.c. in solido con l’Assitalia s.p.a., quale sua assicuratrice chiamata in causa in garanzia, nonché, quale chiamata in causa da detta s.n.c, della ditta D’A. Pasta di R. Domenico per il residuo 30%, liquidando il danno in euro trecento e disponendo proporzionali condanne. Ha, inoltre, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per il carattere diffamatorio dell’addebito dell’intossicazione alla pasta fresca fornita, proposta dalla Ditta D’A. Pasta di R. Domenico contro la s.n.c. S. P. . Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi la Ditta D’A. Pasta di R. Domenico. Il ricorso è stato proposto contro tutte le altre parti, compresa quella estromessa. Vi ha resistito soltanto l’Assitalia, con controricorso, nel quale ha svolto anche un motivo di ricorso incidentale tardivo tendente all’affermazione della esclusiva responsabilità per l’evento della ricorrente principale. Quest’ultima ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Considerato quanto segue: 1. Il ricorso incidentale va riunito a quello principale, essendo stato proposto in riferimento ad esso. 2. Entrambi i ricorsi debbono dichiararsi inammissibili e, pertanto, non è necessario riferire i motivi su cui essi si fondano. Il ricorso principale dev’essere, infatti, ritenuto inammissibile, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere sottoposta ad appello e non a ricorso per cassazione, essendo intervenuta su una controversia da decidersi secondo diritto. Tale conclusione si giustifica, esaminando le domande che vennero proposte nel giudizio di merito. In esso si è verificato un cumulo di domande per effetto delle seguenti vicende: a) gli attori convennero in giudizio la s.r.l. Villa P. e la s.n.c. P. S. & C. con una domanda di condanna al risarcimento conchiusa nel limite della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace; b) la s.n.c. P. chiese ed ottenne di chiamare in causa la D’A. Pasta di R. Domenico, nel presupposto che essa fosse la responsabile del fatto illecito oggetto della domanda principale, in tal modo realizzandosi la c.d. chiamata in causa del terzo preteso responsabile con domanda di accertamento di tale qualità e, nel contempo, richiesta di condanna al rimborso di quanto la P. fosse stata tenuta eventualmente a pagare alla parte attrice; c) la D’A. si costituì ed oltre a contestare in rito e nel merito la domanda svolta nei suoi confronti dalla S. P. s.n.c, rigettando in sostanza la veste di responsabile, svolse – nel presupposto che l’addebito di quella responsabilità avesse carattere denigratorio, in ragione della sua infondatezza – anche domanda riconvenzionale di inibizione alla continuazione di tale pretesa attività denigratoria con adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2599 cod. civ., nonché di condanna al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600 cod. civ. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., “il tutto nei limiti della competenza adita per quanto cumulabile”; d) in tal modo la domanda riconvenzionale propose essa stessa un cumulo di domande rivolte contro la chiamante P. s.n.c. espressamente contenuto nel limite della competenza del giudice di pace adito e, pertanto, essendo sia la richiesta di inibitoria che di condanna al risarcimento del danno, domande di natura mobiliare, un cumulo equivalente ratione valoris al massimo della competenza generale per valore del giudice di pace, di cui all’art. 7, primo comma, cod. proc. civ.; e) essendo oggetto delle due domande riconvenzionali cumulate il fatto dell’inesistenza di una responsabilità della D’A. per l’illecito oggetto della domanda della parte attrice e, quindi, l’accertamento di un certo modo di essere dei pretesi fatti integratori dell’illecito stesso, appare evidente che l’accertamento sulla riconvenzionale aveva ad oggetto una causa petendi fondata su fatti comuni alla domanda principale proposta dagli attori, atteso che tanto ai fini dell’accertamento sulla riconvenzionale quanto ai fini dell’accertamento da svolgersi sulla domanda principale il giudice di pace era richiesto di accertare il modo di svolgimento della stessa vicenda fattuale. Ora, allorquando si sia verificato un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone o comunque consente l’accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause cumulate, essendo inconcepibile che l’accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi, in ragione del diverso valore di ciascuna delle domande, per una domanda in via equitativa e per altra secondo diritto, si deve ritenere, per evidenti esigenze di coerenza logico-giuridica, che, quale effetto della connessione fra le cause, che ne consente la decisione nello stesso giudizio, che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto. Siffatte esigenze si palesano sotto il profilo non solo che nel nostro ordinamento la decisione secondo diritto è la regola e quella secondo equità l’eccezione, ma anche perché tale eccezionalità vale anche davanti al giudice di pace (nella sostanza, da ultimo, sono espressione di questi principi numerosissime decisioni. Si vedano: Cass. sez. un. n. 11701 del 2005; e, da ultimo, Cass. 21930 del 2006, n. 20433 del 2006). Poiché, pertanto, la sentenza impugnata è intervenuta su una causa oggetto di cognizione secondo diritto, che, quindi, avrebbe dovuto essere sottoposta ad appello e non a ricorso per cassazione, il ricorso principale è inammissibile. Anche il ricorso incidentale segue la stessa sorte (art. 334 c.p.c). 3. I ricorsi sono, dunque, dichiarati inammissibili. Essendovi soccombenza di entrambe le parti costituite, le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi. PQM La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione. |