Risarcimento danni – mancata attivazione della linea telefonica – condanna del gestore telefonico – 02.07.08. –

Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza in oggetto, ha condannato il gestore telefonico al risarcimento del danno esistenziale subito dall’attrice, la quale ha dovuto sopportare a lungo uno stato di disagio, nonché notevoli disservizi, a causa dell’inadempimento della convenuta che, tra l’altro, è rimasta contumace per tutto il giudizio. “Una recente sentenza di Cassazione a Sezioni Unite (n° 6572/06) ha stabilito che il danno esistenziale può essere provato con ricorso alle nozioni derivanti dalla comune esperienza e dalla valutazione delle prove, che il soggetto leso fornisce all’Autorità giudiziaria”.  

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                         UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  

Il Giudice di Pace di Napoli, II° sezione, Avv. Vittorio Davide Cecaro  ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° …/08 RG, 
 
tra ….. …, elett.te dom.ta in Napoli, alla via …, c/o l’avv.to …, da cui è rapp.ta e difesa, mandato in atti. attrice
contro … …..… Spa, in persona del L.R.p.t., via …, Roma. convenuto contumace 
 
Oggetto: inadempimento contrattuale e richiesta di risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbali di causa e comparse difensive. 
 

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 

Espone l’attrice che, rispondendo positivamente ad una campagna pubblicitaria del gestore telefonico … omissis …, in relazione all’abbonamento telefonico, richiedeva l’attivazione della linea telefonica al n° 155 call center ma, dopo numerosi solleciti, solo in data 21.02.06 riceveva la comunicazione di pronta attivazione del n° 081-… 
 
Tuttavia, la linea non veniva attivata, nonostante il reclamo del 12.02.07, per cui si rivolgeva alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Napoli per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, depositando l’istanza in data 16.05.07 (prot. N° …/07) e provvedendo alle relative spese. Nelle more, la … omissis…Spa , incurante della situazione, emetteva le fatture n° … per l’importo di 74,88 e n° … per l’importo di 20,50.
In data 20.07.07, innanzi al Conciliatore della Camera di Commercio di Napoli, la convenuta … omissis …Spa proponeva una bonaria definizione della vertenza in 200/00, oltre all’integrale storno delle fatture indebitamente inviate. 
 
L’accordo veniva sottoscritto da entrambe le parti, ma nonostante i numerosi solleciti, alcuna somma è pervenuta all’attrice, anzi la … omissis…Spa si è rivolta ad altra società, che ha provveduto ad una rituale costituzione in mora per l’importo di 104,92.  Ritiene di aver subito un danno ingiusto per la negligente condotta della … omissis … e, nel frattempo, si è dovuta affidare ad un altro gestore che, in soli tre giorni, ha provveduto all’attivazione della linea.  
Ciò posto, atteso che alcuna linea telefonica è stata attivata dalla … omissis …Spa, che alcuna somma è stata versata in seguito all’accordo stipulato innanzi al Conciliatore, che nessuno storno delle fatture è stato effettuato, chiede di essere risarcita del danno per la mancata attivazione della linea, per il danno extracontrattuale e per il danno esistenziale. Il tutto infra l’importo di 1.500/00, oltre al pagamento di 500/00 per spese sostenute nella fase stragiudiziale, spese e competenze legali relative all’odierno giudizio.
La … …. …Spa, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio per cui, espletata istruttoria e precisate le conclusioni, la causa viene introitata a sentenza. 
 

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
In via preliminare, va dichiarata la sua proponibilità, in quanto preceduta da numerosa corrispondenza, con cui l’attrice ha sollecitato l’adempimento degli obblighi a carico della … omissis …Spa, e dall’accordo transattivo innanzi alla C.C.I.A.A. di Napoli, con cui essa … …. …Spa si obbligava al pagamento di 200/00 ed allo storno delle fatture inviate.
Nel merito, la documentazione esibita e le risultanze della prova testimoniale hanno confermato l’assunto attoreo esposto nell’atto introduttivo. In particolare, è stato provato lo stato di disagio in cui è venuta a trovarsi l’attrice, libera professionista e bisognevole di una linea telefonica fissa, in quanto quella mobile non aveva un’adeguata ricezione interna. 
 
È fuori da ogni ragionevole dubbio, pertanto, che l’attrice ha sopportato a lungo uno stato di disagio, provocato da indifferenza ed insensibilità della convenuta che, tra l’altro, ha anche evitato di costituirsi in giudizio, quanto meno per spiegare innanzi al Magistrato le ragioni del mancato adempimento degli obblighi assunti.  
Una recente sentenza di Cassazione a Sezioni Unite (n° 6572/06) ha stabilito che il danno esistenziale può essere provato con ricorso alle nozioni derivanti dalla comune esperienza e dalla valutazione delle prove, che il soggetto leso fornisce all’Autorità giudiziaria.
Ciò premesso, ritiene il Giudice che spettano all’attrice 200/00, derivanti dal mancato pagamento relativo agli obblighi assunti innanzi alla C.C.I.A.A. di Napoli, nonché 800/00 per il danno esistenziale, valutato equitativamente dal Magistrato.
 Gli interessi vanno concessi dalla data della presente pronuncia, le spese e le competenze legali come da dispositivo finale.  
                                                                       
                                                                    P.Q.M. 
 

Il Giudice di pace, definitivamente pronunziando, ogni altra azione e/o eccezione disattesa, così provvede:
 Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’espressa causale, condanna la … omissis …Spa al pagamento in favore dell’attrice, della complessiva somma di 1.000,00, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.  Condanna ancora la … omissis …Spa al pagamento delle spese e competenze legali che liquida in complessivi 650,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 12,5%, IVA e CPA se dovute, in favore dell’avv.to …
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. 

     Il Giudice di pace 
 Avv. Vittorio Davide Cecaro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 LUGLIO 2008

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