Corte di Cassazione n. 12005/2015 -notifiche ex art. 140 c.p.c. -art. 58 e 60, comma 1 lett. e) del Dpr 600/73 e art. 26 Dpr 602/73 – la notifica va effettuata anche presso il luogo di lavoro del contribuente -10/06/2015

Corte di Cassazione n. 12005/2015 – notifiche cartelle esattoriali – il postino o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare il deposito presso la Casa Comunale, deve tentare la notifica oltre che presso l’abitazione, l’azienda,  anche presso l’ufficio del contribuente. In particolare la Suprema Corte ha precisato che per ufficio si intende il luogo dove si svolge regolarmente l’attività lavorativa, anche se si tratta di lavoro subordinato.   

 

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE 5°  CIVILE

SENTENZA N. 12005 Anno 2015

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 10/06/2015

 

 

 

SENTENZA

sul ricorso 27845-2008 proposto da:

PETTINELLI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO GIULIANI, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12005 Anno 2015

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 10/06/2015

Corte di Cassazione – copia non ufficiale

nonchè contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2007 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 02/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIO

CIGNA;

udito per il ricorrente l’Avvocato R. delega Avvocato G. che si riporta;

udito per il controricorrente l’Avvocato C. che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pettinelli Anna ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso cartelle di pagamento con le quali le era stato richiesto il pagamento di somme per maggiori IRPEF, CSSN e tassa per l’Europa, oltre conseguenti sanzioni ed interessi, relative agli anni 1996 e 1997; a sostegno del ricorso e della sua tempestività ha esposto di essere venuta a conoscenza del detto debito erariale solo con la notifica (avvenuta il 29-3-2005) degli atti di pignoramento relativi alle dette cartelle.

L’adita CTP, ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha rigettato, evidenziando la regolarità della notifica dei prodromici avvisi di accertamento, avvenuta con la procedura prevista per rirreperibilità, e quindi la definitività degli stessi.

Con sentenza depositata il 22-6-07 la CTR Lazio ha rigettato l’appello della contribuente; in particolare la CTR ha, in primo luogo, specificato che, in base a quanto disposto dagli artt. 60 dpr 600/73 e 26 dpr 602/73, la notifica degli atti dell’Amministrazione si effettua, in caso di irreperibilità del contribuente, con il solo deposito dell’atto presso la Casa del Comune dove deve eseguirsi la notificazione (senza quindi l’obbligo anche dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda, e dell’invio di una raccomandata: c.d. procedura ex art. 140 cpc semplificata); nel caso di specie risultavano documentati gli avvenuti “infruttuosi tentativi di notificazione presso il domicilio anagrafico e fiscale della contribuente” ; in relazione, poi, alla doglianza dell’appellante, secondo cui la procedura ex art. 140 cpc (implicante l’assenza nei Comune di domicilio fiscale di un’abitazione, ufficio o azienda del destinatario) non poteva essere applicata nel caso di specie in quanto la contribuente svolgeva regolarmente la sua attività lavorativa in Roma presso la società Radio Dimensione Suono ed aveva quindi in Roma l’Ufficio ove lavorava, la CTR ha evidenziato che come “ufficio” non poteva intendersi “quello in cui si presta lavoro in qualche modo subordinato perché esso non ha valenza esterna ma attiene al rapporto interno tra il prestatore d’opera e chi usufruisce della prestazione”.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente, affidato a quattro motivi; ha resistito l’Agenzia con controricorso.

MOTiVI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo la contribuente, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- viol azione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 58 e 60, comma 1, lett. e) del dpr 600/73 nonché dell’art. 26 dpr 602/73, ha sostenuto che l’avviso del deposito nella Casa Comunale poteva costituire idonea modalità sostitutiva dell’affissione alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda soltanto se, malgrado le ricerche del messo notificatore, non fosse stato possibile reperire effettivamente tali luoghi (abitazione ufficio, azienda) nel Comune ove il contribuente aveva il domicilio fiscale; nel caso specifico, precisa e Corte di Cassazione – copia non ufficiale per “ufficio” del destinatario doveva intendersi il luogo in cui quest’ultimo svolgeva la propria attività lavorativa (senza che avesse rilievo la natura -autonoma o subordinata- di detta attività), la ricorrente ha evidenziato che l’ufficio della contribuente (e cioè gli uffici in Roma della Radio Dimensione Suono SpA, ove pacificamente la stessa esercitava la propria attività di conduttrice radiofonica) era facilmente individuabile sulla base degli stessi dati in possesso dell’Amministrazione (in particolare tramite l’Anagrafe tributaria).

Con il secondo e terzo motivo la contribuente, denunziando — ex art. 360 n. 5 cpc- omessa (2 0 motivo) o insufficiente motivazione (3 0 motivo), ha sostenuto che la CTR si era limitata a ritenere apoditticamente documentate le affermazioni dell’Ufficio circa gli infruttuosi tentativi di notificazione presso il domicilio anagrafico e fiscale della contribuente, ed aveva in tal modo omesso di verificare se le ricerche effettuate dall’Agente notificatore fossero state (o meno) compiute con la dovuta diligenza anche negli altri luoghi indicati dall’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73, e in particolare presso gli uffici di radio Dimensione Suono SpA .

Con il quarto motivo la contribuente, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc- omessa pronunzia sulla prima e terza censura sollevata in appello, ha sostenuto che la CTR non si era per nulla pronunciata sulle dette doglianze, concernenti l’omessa pronuncia (o comunque la motivazione apparente) in merito al rispetto della procedura di notifica degli atti tributari (prima doglianza) e l’illegittimità della notifica dei prodromici avvisi di avvisi di accertamento presupposti dalla cartella di pagamento impugnata (terza doglianza).

Il primo motivo è ammissibile e, nel merito, fondato, con assorbimento degli altri.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, il ricorso, in relazione a tale motivo, è innanzitutto autosufficiente, contenendo tutti gli elementi necessari alla Corte per comprendere e valutare le sollevate censure; in particolare, al riguardo, va infatti, evidenziato che nel ricorso per cassazione (v. pag. 4) è stata pressochè integralmente trascritta la relata di notifica, con specifica indicazione anche dell’allegato al ricorso di primo grado ove la stessa era contenuta; il ricorso, inoltre, è ammissibile ex art. 366 bis cpc, ratione temporis vigente, concludendosi con specifico ed idoneo quesito di diritto (v. pagg. 25-27), che ;

inquadrata la fattispecie concreta’ in esame, pone alla Corte la questione della nozione di “ufficio” presa in considerazione in particolare dall’ad, 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73.

Venendo quindi al merito, va, in primo luogo, precisato che, ai sensi dell’art. 60, cornma 1, dpr 600/73, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ssg cpc, con alcune modifiche specificamente indicate (lett. a-f) e, in particolare, tra queste, per quanto rileva nel caso in esame, che “quando nel comune nel quale de eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito pr cr dall’ad. 140 cpc, in busta chiusa e sigillata si affigge nell’albo del Comune …” (lett. e).

In virtù di tale chiaro dispostd normativo non vi è quindi dubbio che siffatta specifica procedura notificatoria (pacificamente utilizzata nel caso in esame) è applicabile nella sola ipotesi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente; in particolare, per quanto rileva, nell’ipotesi in cui non vi sia un “ufficio” del contribuente; al contrario, quando nel comune di domicilio fiscale vi sia un “ufficio” del contribuente, la procedura notificatoria da adottare è quella ordinaria di cui agli artt. 137 ssg cpc, e la notifica va fatta presso il detto ufficio.

Al riguardo la CTR, pur prendendo atto in fatto che la contribuente svolgeva abitualmente la propria attività lavorativa presso i locali della società Radio Dimensione Suono, ha erroneamente sostenuto che come “ufficio” non poteva intendersi “quello in cui si presta lavoro in qualche modo subordinato perché esso non ha valenza esterna ma attiene al rapporto interno tra il prestatore d’opera e chi usufruisce della prestazione”.

Ritiene, invece, questa Corte che per ufficio del destinatario, ai sensi delle disposizioni in esame, debba intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli abitualmente presti servizio o svolga una sua attività, senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica o che detta attività sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (in senso conforme Cass. 2506/2007); tanto sia in base alla lettera delle dette disposizioni, che non distinguono l’ufficio in base alla natura del rapporto di lavoro, sia in conformità della ratio delle stesse, non potendosi dubitare che, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, la sussistenza di un ufficio postula comunque una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.

Sostiene in proposito l’Agenzia in controricorso che, poiché il concetto di domicilio assorbe e comprende anche la nozione di ufficio e poiché la CTR ha affermato l’infruttuosità dei tentativi di notificazione presso il domicilio anagrafico e fiscale della contribuente, la su esposta censura sarebbe inammissibile in quanto tendente inammissibilmente a provocare in sede di legittimità un nuovo accertamento in fatto.

Siffatta argomentazione è infondata, non potendosi giammai ritenere che la CTR abbia già accertato in fatto che sia stata tentata la notifica Firesso l’ufficio della contribuente; la CTR, invero, nell’impugnata sentenza ha, al contrario, implicitamente escluso che tale notifica vi sia stata, dal momento che ha rigettato la doglianza della contribuente (che lamentava la mancata notifica presso gli uffici di Radio Dimensione Suono) proprio specificando che come “ufficio” non poteva intendersi quello in cui veniva svolta un’attività lavorativa in qualche modo subordinata.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri; va quindi cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 15-1-2015

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