Gratuito Patrocinio – spese legali liquidate all’avvocato – mancato pagamento – accertamento – interesse ad agire –sussistenza – 27.11.2014.

Il giudice di Pace di Napoli, con la sentenza in esame, ha riconosciuto il diritto dell’avvocato al pagamento delle spese legali liquidate con precedente decreto dal Tribunale, con importo a carico dell’Erario, in quanto la parte  era stata precedentemente ammessa al  Gratuito Patrocinio.

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

7 sezione civile

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il giudiee di pace dr. Antonio Cappiello ha pronunciato la seguente

SEN TENZA

Nella causa iscritta al n. 52713/ 2014 R. G. promossada:

xxxxxxxx nato a Napoli xxxxxxx, ivi dom.to in xxxxxxxxxxxx presso il proprio studio legale procuratore di se medesimo

attore

CONTRO

Ministero dell ‘Economia e delle Finanze in p. del Ministro pl. e Ministero della giustizia in p. del Ministro p,t. ambedue elett,te dom.ti in Napoli alla via …. presso la Avvrocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che 10 rapp.ta e difende mercè l’avv. xxxxxxx

convenuto

Conclusioni: come rese all’ udienza del 3-11- 2014 Valore della causa €1.100 00 .

Oggetto : risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per l’ attore : l. Accertare e dichiarare con sentenza merarnente dichiarativa il diritto del ricorrente a percepire la somma di €650,00 oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa Oltre gli ulteriori interessi dalla data del decreto al soddisfo; 2.con vittoria di spese, competenze ed onorati di causa, con attribuzione.

Per i Ministeri convenuti : l. Voglia il Giudice adito dichiarare inammissibili e/o infondate le domande formulate da controparte per i suesposti motivi ; 2, Vinte le spese del giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza l’esposizione dello svolgimento del processo ” e, dunque, ai sensi delle indicazioni riportate dall’art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato dall’ art. 45 comma 17 della legge n. 69 del 1806.2009 , trattandosi ai sensi di quanto disposto dall’ art. 58 comma 2 di quest’ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di applicazione ai giudizi introdotti successivamente alla data della entrata in vigore della legge avanti citata ( 4 luglio 2009 ). Pertanto devono all’ uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente ; pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i successivi i scritti defensionali delle parti ed i verbali di causa .

In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda che veniva ritualmente notificata ai ministeri convenuti, ope legis domiciliati presso la Avvocatura dello Stato di Napoli .

Riguardo la legittimazione delle parti va dichiarato il difetto di legittimazione del convenuto Ministero dell’ economia e delle finanze in quanto in aderenza alla dominante giurisprudenza formatasi in codesta materia nei procedimenti di opposizione alle liquidazioni regolati dal D.P.R. n. 115 del 2002 all’art, 170 il ministero della giustizia parte necessaria del predetti giudizi ( v, Cass. n. 8516 del 2905.2002 ); Sulla scolta di quanto avanti riportato unico legittimato passivo nel presente giudizio il ministero della giustizia .

Orbene, nel mento si osserva che l’ attore esponeva che la sig.ra xxxxx presentava istanza di gratuito patrocinio in relazione al procedimento istaurato nei confronti dell’ INPS per il riconoscimento del diritto a prestazioni in favore degli invalidi civili avente n. xxx/ 2008 r.g. definito con sentenza n. xxxxxx/ 2010 del Tribunale di Napoli. L’Ordine degli Avvocati ammetteva la parte, in via anticipata, al gratuito patrocinio ex art. 124 del D.P.R. n. 115 / 2002 ed in seguito il Giudice adito dr. Molè con decreto depositato il giorno 21.01.2010 liquidava in favore del procuratore la somma di €650,00 oltre spese generali, oltre iva e cpa ponendo l’intero importo a carico dell’ Erario.

L’ avv. xxxxxx non percepiva alcunché in virtù del ridetto decreto di liquidazione.

All’esito dell’istruttoria la domanda può ritenersi fondata e va accolta.

I fatti sopra indicati non sono stati contestati dalla parte convenuta e dunque possono ritenersi pacifici pure alla luce della condivisibile giurisprudenza della Cassazione formatasi in codesta materia ( v. Cass. SS .UU. Ord. n. 1629. Difatti il decreto in argomento non è un atto amministrativo bensì ha natura giurisdizionale; pur tuttavia non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 171 D.P.R. n. 115 / 2002 costituendo solamente un titolo di pagamento delle somme ivi indicate. L’interesse dell’ attore nel presente giudizio ex art. 100 C.p.c. consiste appunto nella percezione della suddetta somma giammai percepita dall’attore medesimo.

Pertanto va dichiarato il diritto dell’avv. xxxxx a percepire la somma di €650,00 oltre al rimborso delle spese generali oltre ad iva e cpa come per legge.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il criterio del compenso unico alla luce dell’art. 9 D.L. n. I del 24.01.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2403.2012 .

Il Giudice di pace di Napoli della 7^ sezione civile dr. Antonio Cappiello, definitivamente pronunciando, cosi provvede .

a ) dichiara il difetto di legittimazione passiva del ministero dell’economia e delle finanze ;

b) accoglie la domanda dell’ attore e dichiara il diritto dell’avv. xxxxxxxx a percepire la somma di €650,00 oltre al rimbrso delle spese generali, oltre ad iva e cpa come per legge

c) condanna il ministero della giustizia in p. del ministro pt. al pagamento del compenso unico che si liquida in complessivi €680,00, di cui €70,00 per spese, € 130,00 per la fase di studio, € 180,00 per la fase introduttiva, ed € 300,00 per la fase decisoria, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, con la maggiorazione del 15% ex art 15 L.P., con distrazione in favore del procuratore anticipatario

d) dichiara la sentenza esecutiva come per legge .

Napoli, 27.11.2014

                                                                                                Il giudice di pace

                                                                                             Dr. Antonio Cappiello 

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