30.09.2010. -Spese processuali, occhio al rito – il tribunale di Lamezia: pericoloso avviare un processo urgente se non ci sono i requisiti –

Non basta avere ragione per non pagare le spese processuali. Bisogna anche non sbagliare il rito. C’è il rischio che venga interpretato come un abuso del processo, con conseguente condanna a rimborsare la controparte. Anche se non si ha torto. Come è successo a una insegnante che ha chiesto in via d’urgenza il riconoscimento del diritto a essere preferita nell’assegnazione a una determinata sede lavorativa.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con una ordinanza del 12 luglio 2010, pur non disconoscendo la possibilità che la signora avesse ragione, ha condannato la signora, perché non avrebbe dovuto attivare un procedimento d’urgenza, mentre avrebbe dovuto ricorrere alle forme ordinarie (e più lunghe). Ora la valutazione della sussistenza dell’urgenza è ampiamente discrezionale e non sempre chi attiva il procedimento d’urgenza lo fa in mala fede.
In questi casi non è, però, detto che la valutazione del magistrato coincida con quella dell’avvocato. Nella vicenda del tribunale calabrese così è stato. Il giudice ha, infatti, richiamato la regola per cui chi vanta un diritto deve comunque avviare il giudizio ordinario per ottenerne l’affermazione giudiziale con una pronuncia suscettibile di passare in giudicato. Questa la regola, mentre l’eccezione è il rito d’urgenza, che rappresenta un aggiramento (così lo definisce il provvedimento in commento) della «procedimentalizzazione minuziosa e dettagliata del rito ordinario»: eccezione che è giustificato solo se l’interessato è in grado di dimostrare che dal tempo necessario alla definizione del giudizio in via ordinaria possa derivargli un pregiudizio grave ed irreparabile. Seguendo questa regola, prosegue l’ordinanza, non importa nemmeno andare a verificare se uno ha iniziato il procedimento d’urgenza con ragione (fumus boni iuris) oppure no: basta ritenere che non c’è la ragione di urgenza e si apre la prospettiva della condanna alle spese: insomma l’insegnante, avendo dato «corso ad un giudizio ordinario per ottenere l’affermazione del diritto invocato, ha «abusato» di uno strumento processuale, costituente un’ipotesi eccezionale, senza che ne ricorressero i presupposti, per ottenere più prontamente una risposta dalla giustizia statale».
La regolamentazione delle spese, nell’impostazione del tribunale di Lamezia Terme, assume connotati punitivi e non ripristinatori. È ripristinatoria una regolamentazione delle spese che abbia lo scopo di tenere indenne il patrimonio chi ha vinto: se per vincere devo spendere quattrini, perchè devo pagare il mio avvocato, allora la vittoria assumerebbe i connotati di una sconfitta. Quindi, se si distribuisce a carico di chi perde l’obbligo di pagare al vincitore le spese dell’avvocato, si raggiunge l’effetto di neutralizzare gli effetti patrimonialmente negativi del processo. Si raggiunge un intento punitivo, invece, quando chi perde paga una cifra maggiore di quella sostenuta dalla controparte per le spese legali oppure quando chi vince finisce per pagare le spese all’avversario. L’ordinanza del tribunale calabrese si pone espressamente nella scia della regolamentazione punitiva delle spese. Si legge nel provvedimento che l’ordinamento italiano ha ispirato la disciplina della condanna alle spese di giudizio a una funzione di deterrenza, che così viene spiegata: «la funzione di deterrenza non consiste nel voler precludere ai cittadini l’accesso alla giustizia statale; ciò contravverrebbe al diritto assoluto di difesa, costituzionalmente garantito, ma mira ad evitare un uso spregiudicato della giustizia, avviando giudizi per finalità meramente dilatorie, defatiganti o esplorative». D’altra parte, dopo la novella del 2009 (legge 69) al codice di procedura civile, la compensazione delle spese (ciascuna parte paga il suo avvocato) è eccezionale, inoltre chi vince può essere condannato a pagare le spese se ha rifiutato una proposta conciliativa ragionevole e, infine, il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (e quindi una cifra maggiore alle spese legali sostenute da controparte vittoriosa).
Le spese si possono compensare, tuttavia, quando l’istruttoria è particolarmente complessa nella ricostruzione dei fatti o in ipotesi di controversia complessa in diritto, perché vertente in materia interessata da nuove leggi oppure oggetto di oscillanti orientamenti giurisprudenziali. Negli altri casi allontanarsi dal rito ordinario può costare caro, anche se ciò contraddice un po’ le leggi di riforma che invece hanno promosso nel codice riti abbreviati a cognizione sommaria. E può costare caro alla parte, ma anche all’avvocato contro cui l’interessato agirà in rivalsa, visto che le scelte di impostazione processuale, di norma, le fa il legale.

 

Fonte: ItaliaOggi

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