30.03.07 – Decreto legge sulle Disposizioni urgenti in materia di Consigli Giudiziari
Decreto legge sulle Disposizioni urgenti in materia di consigli giudiziari e il disegno di legge sulla Disciplina delle operazioni elettorali relative al consiglio direttivo presso la Corte di cassazione ed ai consigli giudiziari presso le corti d’appello Fonte: giustizia.it Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un decreto legge e un disegno di legge. Il disegno di legge disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali. Nello specifico, il decreto legge proroga i consigli giudiziari attualmente in carica,fino alle nuove elezioni che si terranno nel mese di aprile 2008, evitando la creazione di un vuoto istituzionale che sarebbe stato fonte di grave pregiudizio peril funzionamento delle istituzioni. Si tratta di un differimento che nasce dalla necessità di regolamentare le mai disciplinate modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, a fronte delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge delega25 luglio 2005, n. 150 (riforma Castelli), che ha istituito il consiglio direttivo della corte di Cassazione ed ha profondamente modificato la disciplina, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei consigli giudiziari presso tutti i distretti di corte di Appello. La proroga della data delle elezioni dei consigli giudiziari è stata circoscritta ad unanno di tempo, periodo che si stima essere assolutamente necessario per l’entrata invigore della normativa che disciplinerà le operazioni elettorali, come previsto dal separato (e contestualmente presentato) disegno di legge, che si presume di rapida approvazione parlamentare in considerazione del suo contenuto non particolarmente complesso. Il decreto legge prevede che la scadenza dei consigli giudiziari attualmente in carica è prorogata sino alla proclamazione dei nuovi eletti; prevede, inoltre, la fissazione della data delle nuove elezioni per la prima domenica ed il lunedì successivo del mese diaprile dell’anno 2008. Nell’individuazione del periodo di proroga si è tenuto conto di vari elementi: in primo luogo della opportunità di ottenere la previa approvazione del disegno con le norme che disciplineranno le operazioni elettorali; in secondo luogo, dei tempi necessari perprocedere alla individuazione del modello di scheda da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni, dei relativi tempi di stampa e fornitura delle stesse, di trasporto nelle sedidelle corti di appello, ove le schede, secondo quanto previsto dal disegno di legge,andranno consegnate almeno novanta giorni prima dello svolgimento delle elezioni; interzo luogo, del periodo di ferie estive che interferisce inevitabilmente sia sui tempiparlamentari necessari all’approvazione del provvedimento che sulle successiveoperazioni. L’articolo 2 prevede che, stante l’urgenza, il decreto legge entri in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno legge, che si compone di sette articoli, introduce la normativa necessaria perlo svolgimento delle elezioni. Fissa la data di svolgimento delle elezioni nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile di ogni quadriennio. Nell’ipotesi incui in tale data cadano le festività pasquali le elezioni si terranno la domenica e il lunedì successivi. Il disegno di legge disciplina la composizione degli uffici elettorali e le operazioni da espletarsi nel periodo precedente la giornata elettorale; (istituzione degli uffici elettorali presso la corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna corte di appello distinti per i magistrati ordinari ed i giudici di pace). Vengono regolate le modalità di espressione del voto da parte dei magistrati che sianostati posti fuori ruolo e la durata delle operazioni di voto vere e proprie. Sono previste disposizioni relative allo scrutinio ed alla proclamazione dei risultati. Disciplinata è anche la materia delle contestazioni e dei reclami; e la procedura daseguirsi in caso di dichiarazione di nullità, anche parziale, delle elezioni, con la rinnovazione delle stesse. Infine viene regolamentata la sostituzione dei componenticessati dalla carica. |