29.09.2010. – Avvocati: ok al regolamento specializzazioni del Cnf –

Roma,27 settembre 2010 – Il Consiglio Nazionale Forense vara il regolamento sulle specializzazioni forensi e consegna agli avvocati una disciplina che chiedevano dal 1960. Il regolamento, messo a punto dal Cnf e in vigore dal 30 giugno 2011, è la risposta della componente istituzionale dei legali italiani alla “storia infinita” della mancata approvazione delle norme destinate a ridisegnare la professione, il nuovo statuto ancora in stallo in Senato. Ai ritardi della politica gli avvocati rimediano mettendo nero su bianco la disciplina delle aree di specificità professionale e le modalità per ottenere il titolo di specialista, ferma restando la necessità di procedere anche a un’operazione di armonizzazione delle nuove norme con il codice deontologico.

 

«Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associazioni, nella convinzione – ha affermato il presidente del Cnf Guido Alpa – che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino». Anche se il Consiglio nazionale forense non manca di avvertire che il testo – messo a punto da un gruppo di lavoro e approvato dal plenum – entro un anno dalla sua entrata in vigore potrà essere sottoposto, sentiti ordini e associazioni, a una “correzione di rotta” dettata dagli effetti prodotti e dalla tenuta sul campo delle aree individuate.

 

Le aree di perfezionamento – Undici i campi di perfezionamento per ottenere un diploma che non può riguardare più di due specializzazioni.

 

1. Diritto di famiglia, dei minori e delle persone

2. Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni

3. Diritto commerciale

4. Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale

5 Diritto industriale

6. Diritto della concorrenza

7. Diritto tributario

8. Diritto amministrativo

9. Diritto della navigazione

10. Diritto dell’Unione europea

11. Diritto penale

 

I requisiti per il diploma – Il titolo di avvocato specialista potrà essere conseguito dal legale che ha maturato un’anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni) e sostenuto con esito positivo l’esame presso il Consiglio.

 

Le prove – Per l’esame previste una prova scritta riguardante una materia che rientra nell’area di specializzazione e una orale in cui al candidato sarà chiesto di dimostrare un’esperienza precedente nella materia. Aggiornato e accessibile al pubblico (sul sito Internet) ci sarà l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.

 

I crediti formativi – Una volta conseguito il titolo specialistico può essere mantenuto “totalizzando” 120 crediti formativi nel triennio, di questi almeno 30 devono essere conseguiti ogni singolo anno. Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.

 

Le regole per gli “anziani” – Alla regola generale si sottraggono, in base a quanto previsto dalla norma transitoria, gli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree individuate, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia.

Un distinguo tra professionisti giovani e meno giovani che scontenta – e non poteva essere altrimenti – proprio le nuove leve della professione forense che si sentono penalizzate dalla specializzazione a “due vie” pensata dal Cnf.

 

La protesta dell’Aiga – «Sono molto sorpreso – ha dichiarato Giuseppe Sileci, Presidente Aiga – nell’apprendere che il Cnf, approvando il Regolamento sulle specializzazioni forensi, abbia introdotto un regime transitorio, consentendo la specializzazione “ope legis” degli avvocati più anziani. Esonerando dalla frequenza del corso di formazione gli avvocati con oltre 20 anni di iscrizione all’albo ed imponendola solo agli iscritti più giovani, si garantisce ai primi un enorme vantaggio competitivo perché si gravano di obblighi e relativi oneri, economici e non solo, unicamente i secondi, ossia coloro che hanno redditi più bassi ed oltretutto in costante calo». Sileci, pur ribadendo il parere favorevole sul obbligatorietà della formazione e specializzazioni – mette in guardia sulle conseguenze economico-sociali di una scelta che bolla come “gerontocratica” che finirebbe per costituire una condizione penalizzante per i giovani avvocati che rappresentano il 60% dei legali italiani.

Ma non solo. Il pollice verso dei giovani avvocati al Regolamento firmato Cnf, trova una motivazione anche nelle materie selezionate. «Avevamo anche suggerito di prevedere specializzazioni più moderne, quali il diritto ambientale, che si caratterizzano per la loro multidisciplinarietà – ha aggiunto Sileci – ma il Cnf ha optato per specializzazioni molto tradizionali determinando, forse involontariamente, una disparità di trattamento tra civilisti, i quali potranno essere specializzati in una determinata materia, ed i penalisti – amministrativisti e tributaristi, i quali potranno spendere una specializzazione “generalista” in diritto penale, amministrativo o tributario».

 

La soddisfazione dei penalisti – Di parere diametralmente opposto i penalisti che – già da tempo decisi a dotarsi di una specializzazione “fai da te” – plaudono al lavoro del Cnf, salutandolo come un risultato storico.

«Per la prima volta viene disciplinata in un testo normativo, sia pure regolamentare, la specializzazione forense, sinora consegnata ad incontrollabili qualifiche di fatto che non garantivano in alcun modo i cittadini, che sono i veri destinatari di questa iniziativa. Nei prossimi anni i cittadini potranno rivolgersi ad un professionista più qualificato, la cui preparazione nello specifico settore è dettagliatamente verificata. E’ una battaglia che la Giunta dell’Unione camere penali – si legge in una nota diffusa dall’ Ucpi – ha condotto in maniera serrata in questi ultimi anni, insieme alle altre associazioni specialistiche, e che gli ordini forensi hanno accolto con estremo favore. Al Cnf ed a Guido Alpa, che l’ha fortemente e coraggiosamente sostenuta, va il grande merito di aver saputo far proprie le istanze di massima qualità e trasparenza della prestazione professionale sottese al nuovo regolamento, e – concludono i penalisti – di aver valorizzato lo strumento regolamentare come momento di rilancio politico della ineludibile riforma della professione forense».

Una strada spianata alla specializzazione dunque ma anche un segnale forte alla politica che – a parere dei penalisti – è ora avvertita che “all’inerzia e alle retromarce” la risposta degli avvocati è quella dell’autoriforma.

 

Le critiche dell’Anf – Sul fronte del no si schiera l’Associazione nazionale forense che boccia il regolamento sia nella sostanza sia sul metodo. E’ il segretario generale Ester Perifano a definire «inadeguato e inopportuno» il testo uscito dal gruppo di lavoro del Cnf e licenziato dal Plenum. Gli appunti riguardano l’inopportunità di affidare – a due mesi dal Congresso nazionale – una scelta che influisce sulla vita professionale di 240 mila avvocati a un organismo che ha, di fatto, già concluso il suo mandato, espropriando l’Assise della possibilità di decidere sulla materia. L’Anf punta il dito anche contro gli aspetti tecnici del testo targato Cnf: dall’inserimento di materie considerate non specializzazioni ma settori del diritto come il penale e l’amministrativo, alla decisione di affidare ai consigli degli ordini – già in “affanno” con la formazione – il compito di occuparsi anche degli specialisti.

di Patrizia Maciocchi

 

Fonte: guidaaldiritto.ilsole24.com

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