23.09.2010. – La conciliazione promossa all’ultimo esame –
Si sblocca definitivamente il regolamento sulla conciliazione. Il Consiglio di Stato ha infatti espresso parere favorevole alla nuova versione del testo messa a punto dal ministero della Giustizia.
A questo punto manca solo la pubblicazione in «Gazzetta» per l’entrata in vigore delle disposizioni che permetteranno sul piano tecnico il via della mediazione nel marzo prossimo. Il via libera dei giudici amministrativi è arrivato dopo che l’ufficio legislativo di via Arenula ha aggiustato in alcuni punti il testo, venendo incontro alle perplessità che lo stesso Consiglio di Stato aveva espresso con parere interlocutorio del 26 agosto.
Tra le novità dell’ultima ora trova posto una migliore determinazione delle strutture che possono essere iscritte al registro degli enti di conciliazione. Si può trattare così di articolazioni interne di enti, di solito già operativi con obiettivi di più ampia portata, oppure di organismi creati con lo scopo specifico della mediazione. Quanto alla prima fattispecie, l’articolazione interna di un ente già in attività, però, il Consiglio di Stato mette in luce un aspetto critico «perché, una volta collocato al centro del sistema l'”articolazione” dell’ente e non l’ente stesso, con le sue più ampie dimensioni e finalità, non ci si può sottrarre alla necessità di fissare specificamente i requisiti di dette articolazioni».
Il regolamento sul punto è, invece, secondo i giudici amministrativi, ancora carente, dal momento che non può essere condivisa la valutazione espressa dal ministero della Giustizia secondo cui non può essere compressa la libertà di organizzazione interna dell’ente imponendo un’autonomia formale dell’organico. Per il parere è evidente, al contrario, che, nel momento in cui il legislatore impone di iscrivere nel registro gli organismi è a questi ultimi che vanno riferiti i requisiti e non solo agli enti di cui sono emanazione.
Conclusione: «è inutile dire che tutto ciò non è senza rilevanza sulla distribuzione degli introiti e sull’attribuzione delle eventuali responsabilità», tanto da far proporre da parte del Consiglio di Stato una modifica dell’articolato.
Sugli importi delle indennità, il Consiglio di Stato si sofferma sul fronte degli enti pubblici e suggerisce una diversa formulazione della disposizione, nel senso di permettere agli enti diversi da quelli di diritti pubblico (in gran parte Camere di commercio) di fissare liberamente le cifre da corrispondere, ma con successiva approvazione da parte del responsabile del registro.
Quanto agli enti di formazione, il Consiglio di Stato prende atto della posizione del ministero che ha confermato la limitazione dell’iscrizione alle sole persone giuridiche. Tra i requisiti, però, i magistrati amministrativi propongono l’inserimento di un riferimento alla trasparenza amministrativa e contabile non solo dell’organismo ma anche del rapporto giuridico ed eeconomico tra l’organismo e l’ente di cui costituisce un’articolazione, con l’obiettivo di dimostrarne l’autonomia finanziaria e funzionale. IL sole 24 Ore |