23.05.2008 – il Giudice di Pace di Firenze, Telecom riconosciuta responsabile nella diffusione dei dialers.

Il Giudice di Pace di Firenze ha ritenuto sussistere il reato di cui all’art.640 ter c.p. (frode informatica) nel

momento in cui tali programmi si “intrufolano” nel sistema operativo della vittima, scaricandoli inavvertitamente via email, con la semplice visualizzazione di pagine web o scegliendo “finti” certificati di protezione. Il giudice, ha, quindi, ha condannato Telecom a restituire all’utente le somme contestate(e a pagare le spese giudiziarie),ritenendo infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia telefonica, che nell’escludere la propria responsabilità, aveva sostenuto lacolpevolezza della controparte nel non aver adottato quegli accorgimenti (quali l’attivazione della linea ADSL) tali da evitare l’intrusione dei dialer nel proprio computer.


Un tipo di malware in cui ci si può imbattere facilmente navigando in Internet è quello dei dialer, programmi di per sé leciti fintantoché consentono di accedere a servizi e informazioni di pubblica utilità, ma che acquistano carattere illecito quando si installano, ad insaputa dell’utente, nel sistema operativo del computer di quest’ultimo, effettuando, senza alcun preavviso, chiamate telefoniche verso numeri a tariffa maggiorata (899, 144, 166).

Partendo da questa considerazione il Giudice di Pace di Firenze nella sentenza n. 5045/07 ha ritenuto sussistere il reato di cui all’art.640 ter c.p. (frode informatica) nel momento in cui tali programmi si “intrufolano” nel sistema operativo della vittima, scaricandoli inavvertitamente via email, con la semplice visualizzazione di pagine web o scegliendo “finti” certificati di protezione. Infatti, l’art. 640 ter punisce “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, risultando evidente, quindi, a detta del giudice fiorentino, che una volta azionato un dialer, si configura “l’intervento” illecito su programmi altrui come previsto dalla suddetta norma.

Nel caso di specie, un utente, ignaro dell’installazione fraudolenta di un dialer sul proprio sistema operativo, si era visto addebitare da Telecom Italia la somma di euro 70,00 per aver effettuato incosapevolmente chiamate a numeri 899, i cui servizi erano gestiti da altre compagnie telefoniche (Eutelia, Teleunit) e di cui la stessa Telecom, oltre ad essere responsabile della relativa fatturazione, ne aveva comunque percepito il costo per il trasferimento delle chiamate in oggetto alle suddette compagnie.

Il giudice, nel motivare la sentenza, ha condannato Telecom a restituire all’utente le somme contestate (e a pagare le spese giudiziarie), ritenendo infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia telefonica, che nell’escludere la propria responsabilità, aveva sostenuto la colpevolezza della controparte nel non aver adottato quegli accorgimenti (quali l’attivazione della linea ADSL) tali da evitare l’intrusione dei dialer nel proprio computer.

Telecom, infatti, stando alle risultanze istruttorie, non avendo escluso all’epoca dei fatti la possibilità che le chiamate effettuate agli 899 fossero la conseguenza dell’installazione abusiva di un dialer, si sarebbe resa per il GdP responsabile del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. (collegato col reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. commesso dalle due compagnie di cui sopra), che punisce “chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”.

Dal momento, quindi, che per l’integrazione di tale fattispecie delittuosa sarebbe sufficiente la semplice “intromissione” nel far acquisire ad altri (in questo caso le compagnie Eutelia e Teleunit) il profitto di un reato (nel caso di specie il denaro versato dall’utente per aver chiamato a sua insaputa i numeri 899) e tenuto conto anche della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo eventuale, in quanto Telecom accettava comunque il rischio della provenienza delittuosa del denaro (anche col minimo dubbio della illiceità del traffico telefonico), è evidente la non estraneità di tale condotta dall’ambito applicativo del succitato art. 648 c.p.

Inoltre, sempre a parere del giudice fiorentino, a carico di Telecom sarebbe addebitabile il reato di omessa denuncia ex art. 362 c.p. che punisce chi, nell’esercizio di un pubblico servizio, omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità competente, un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio stesso. Infatti, nello svolgere il proprio servizio, la compagnia era venuta comunque a conoscenza dell’illiceità dell’addebito, seppur col semplice sospetto dell’irregolarità delle chiamate, e si era tuttavia astenuta dallo sporgere denuncia alla Procura della Repubblica competente nei confronti dei legali rappresentanti delle due società arricchitesi fraudolentemente tramite dialer (Eutelia e Teleunit).

Alla luce di tali considerazioni, quindi, il Giudice di Pace, dichiarando la nullità della fatturazione dei costi del traffico telefonico per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. in quanto emessa in violazione dell’art. 648 c.p., ha escluso la sussistenza di alcun obbligo di pagamento a carico dell’utente.

GdP_Firenze_5045_12092007.pdf

Fonte: intertraders.eu e aduc.it

 

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