23.02.09. -Il giudice di pace fa da apripista per i reati minori –

Come funziona oggi in Italia  
Il magistrato onorario deve verificare l’effettiva eliminazione delle conseguenze del danno  
Lun. 23 – Il meccanismo della mediazione peraltro è già conosciuto dall’ordinamento italiano sia per i minorenni sia per gli adulti (ma solo in ambiti ristretti).  
Mentre nel processo dei minorenni la mediazione ha una applicazione generalizzata, per gli adulti, invece, un istituto simile è presente nel processo che si celebra davanti al giudice di pace (e quindi per i reati cosiddetti minori).  L’articolo 35 del decreto legislativo 274/2000 (competenza penale del giudice di pace) prevede l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
Il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, può dichiarare con sentenza estinto il reato, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Questo esito è, però, ammesso solo previa verifica dell’idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
ale ultima valutazione, secondo la cassazione, va rapportata alle caratteristiche del caso esaminato, nel senso che la natura del reato ad esempio può richiedere misure ulteriori rispetto al semplice risarcimento come ad esempio, forme di pubblicità (Cassazione penale, sez. IV, 24 settembre 2008, n. 41043). Peraltro il risarcimento, cui segue la speciale causa di estinzione del potrebbe arrivare anche da una compagnia di assicurazione (Cassazione penale , sez. IV, 29 febbraio 2008 , n. 15248). Una volta accertato che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice di pace dichiarerà con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
A questo proposito la giurisprudenza ha evidenziato che l’operatività della causa di estinzione del reato fondata sulla condotta riparatoria dell’autore del reato è subordinata all’audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso (Cassazione penale , sez. V, 21 aprile 2006 , n. 22323). 
 
Nel processo minorile (legge 448/1988) l’articolo 28 disciplina la sospensione del processo e messa alla prova. In base a questo istituto il giudice sospende il processo e ordina la messa in prova, affidando il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.  Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Tra l’altro ciò è di particolare rilevanza per la vittima, in quanto l’articolo 10 della legge sul processo minorile esclude l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno e prevede, inoltre, che la sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento.
Decorso il periodo di sospensione, il giudice può emanare sentenza di estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. 
 

Fonte: Italia Oggi
  

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