17.10.07. – Nuovi criteri per concorrere alla nomina di Viceprocuratore onorario (Vpp) e Giudice onorario di Tribunale (Got)

di Aldo Natalini – Avvocato, Magistrato onorario  

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 10 ottobre scorso i decreti ministeriali 26 settembre 2007 , che stabiliscono nuovi criteri per concorrere alla nomina a viceprocuratore onorario (Vpo) e giudice onorario di Tribunale (Got).
Va precisato che i due provvedimenti di Via Arenula – resisi necessari all’indomani del varo di alcune circolari adottate di recente dal Csm – non contengono altrettanti per bandi per il reclutamento di nuovi magistrati onorari addetti agli Uffici di Procura o di Tribunale, ma si limitano rideterminare le modalità per le relative nomine o conferme.
Peraltro, sono stati per lo più confermati i criteri già in vigore fino ad oggi, salvo qualche lieve modifica. Vediamo quali sono le modalità per accedere alla magistratura onoraria. 
 Procedimento di nomina (articolo 1).
I Got e i Vpo sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Csm, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione allargata prevista dall’articolo 4, comma 1, legge 374/1991.
Il numero di giudici onorari presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l’ufficio interessato, mentre il numero di viceprocuratori può essere “allineato” a quello dei Pm addetti all’Ufficio di Procura (attese le più elevate esigenze d’organico per la copertura dei turni di udienze penali) salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino la nomina in soprannumero. 
 
I titoli di preferenza.
Costituiscono requisiti di preferenza per la nomina a magistrato onorario di Tribunale o di Procura, l’esercizio, anche pregresso:
 a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale o di notaio; c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce, inoltre, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali. 
 
Incompatibilità (Articolo 5).
Rigido il regime delle incompatibilità.
Non possono esercitare le funzioni di Got e Vpo, a parte gli ecclesiastici, i parlamentari, i membri di governo ed i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, in particolare: coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione magistratuale; coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di Got e Vpo e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Non è neppure compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio dell’attività legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio dell’attività professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
Anche le funzioni di mero domiciliatario – sulla base di un recente parere del Csm – non sono compatibili con gli incarichi di Vpo e Got. 
 
Durata dell’incarico (articolo 8). La durata dell’incarico è, in entrambi i casi, di tre anni, rinnovabili – previa richiesta di conferma – per una sola volta.
La temporaneità dell’incarico è legata, evidentemente, alla natura onoraria dei rapporti, che non consentono una loro stabilizzazione sine die. Per questo è previsto che alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di ulteriore nomina a viceprocuratore od a giudice onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.
La domanda di conferma va presentata al Procuratore della Repubblica ovvero al Presidente del Tribunale i quali, una volta istruita, la trasmettono, unitamente al proprio parere motivato, al Procuratore generale (competente per i Vpo), ovvero alla Corte di appello (competente per i Got). Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione o meno dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti.
Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma. 
 
Assegnazione ad altro ufficio (articolo 9). Tanto il Got quanto il Vpo possono presentare domanda per essere trasferiti in altra sede, partecipando però all’espletameto della ordinaria procedura di cui sopra (articolo 3). In ogni caso la durata complessiva dell’attività di magistrato onorario non può derogare ai limiti di legge (articolo 8).  Doveri e diritti (articolo 10).
Per quanto attiene ai doveri ed i diritti dei magistrati onorari, mentre per i Vpo si prevede, genericamente, che siano tenuti all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, per i Got si prevede altresì l’obbligo di svolgere le funzioni «in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell’imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale».
 Sorveglianza sull’adempimento dei doveri (articolo 11).
A sorvegliare sull’adempimento dei doveri dei Got e dei Vpo è, rispettivamente, il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica, cui è affidato il compito di vigilare sulle rispettive attività dei magistrati onorari addetti ai propri uffici, riferendo entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione scritta.
Ove vengano a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo disciplinare, danno tempestivo avvio al procedimento per decadenza. 
 
Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio (articolo 12). Vpo e Got cessano dai rispettivi incarichi in tre ipotesi:  a) per il compimento del limite d’età (72 anni);  b)per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;  c) per dimissioni volontarie.  
La decadenza è prevista, invece, in caso di mancata assunzione delle rispettive funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma (o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia); ovvero di mancato esercizio volontario delle stesse e se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.  
La procedura di decadenza (articolo 13).
La procedura per la decadenza e la revoca è disposta dal Consiglio superiore della magistratura non appena si verifica la condizione risolutiva (incompatibilità, inosservanza dei doveri inerenti l’ufficio), senza che siano necessari ulteriori accertamenti.
Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica qualora abbiano avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca, possono, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario (nella composizione integrata da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordine ex articolo 4, comma 2, legge 374/1991), la revoca o la decadenza del magistrato onorario.
Il consiglio giudiziario dovrà formulare la contestazione indicando succintamente i fatti, le fonti da cui le notizie sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
Anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, il Consiglio giudiziario dispone l’archiviazione del procedimento; in caso contrario, viene notificato tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti.
L’interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza.
   

Fonte: Diritto e Giustizia
 

Potrebbero interessarti anche...