Scherzi & conseguenze giuridiche Attenti agli scherzi telefonici di cattivo gusto!
Lo scherzo telefonico è una classica modalità per prendere in giro amici e parenti ma bisogna stare attenti a non esagerare. Questo monito ci viene ricordato dalla recente sentenza della Cassazione n. 25772 del 16 giugno 2014 che ha condannato un ragazzo minorenne che di notte e per telefono sussurrava: “morirai entro sette giorni”. Per una completa conoscenza del caso va menzionato che da successive indagini veniva accertato che le telefonate non erano frutto di rancori o motivi di risentimento nei confronti della vittima ma che erano mere goliardate.
Nonostante ciò il suddetto comportamento non è rimasto privo di effetti giuridici considerevoli. Infatti il Tribunale per i minorenni non ha archiviato il caso per irrilevanza del fatto commesso ma al contrario ha ritenuto di riconoscere a carico dell’imputato il reato di minacce e concedere il perdono giudiziale per la determinazione della pena solo per la giovane età dell’autore del fatto e per la possibilità che lo stesso probabilmente non avrebbe ripetuto nuovamente il gesto proprio in virtù del presente procedimento educativo. Contro tale decisione il ragazzo ha continuato il giudizio in Cassazione al fine di eliminare la macchia di questa condanna chiedendo una sentenza di piena assoluzione previo riconoscimento che la sua condotta era un mero scherzo e non una minaccia vera e propria. Per tale ragione chiedeva una sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato ed in via subordinata, la pronunzia di irrilevanza del fatto ai sensi dell’articolo 27 del d.p.r. numero 448 del 1988 trattandosi di un fatto del tutto isolato. Non è stata dello stesso parere semplicistico la Cassazione che gli ha dato torto confermando il giudizio di colpevolezza a suo carico ritenendo comunque la suddetta condotta astrattamente idonea ad intimidire la vittima e quindi sufficiente a determinare la consumazione del reato.
In particolare, secondo la Suprema Corte, una telefonata nel cuore della notte, anche se ricondotta ad una goliardata di cattivo gusto, integra il reato di minaccia poiché trattasi di condotta idonea ad intimidire una persona normale. In particolare trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesta la concreta intimidazione della parte offesa, ma la comprovata idoneità della condotta ad intimidire una persona normale (Cass. N. 47739 del 23 dicembre 2008). Quindi non essendo richiesta la intimidazione effettiva della persona offesa, deve prendersi atto che il male minacciato, in relazione alle circostanze del fatto, era tale da potere potenzialmente incidere nella sfera di libertà psichica della vittima.
Avv. Alessandro Franchi