14.09.2010. – Cassazione – La notifica al portiere vale solo se mancano i familiari –
Il verbale per un’infrazione stradale può essere consegnato al portiere solo se si specifica di aver cercato invano il destinatario, i suoi familiari conviventi e le persone eventualmente a servizio nell’appartamento. L’irregolarità della notifica può essere fatta valere anche con un ricorso in cui si lamenta un altro vizio: l’inesistenza della notifica stessa. Sono princìpi ribaditi dalla Cassazione (seconda sezione civile) con la sentenza 19417/10 del 22 giugno, depositata sabato scorso.
Un automobilista romano aveva ricevuto una cartella esattoriale di una multa del 2001. Nel ricorso al giudice di pace argomentava che il mancato pagamento era dovuto al fatto che il verbale non gli era mai stato notificato. Il comune aveva prodotto copia del verbale dei vigili che dimostrava la notifica al portiere. Su questo punto, la Corte ha ricordato la giurisprudenza prevalente (sentenze 8214/05 e 11332/05), con cui le Sezioni unite avevano ritenuto necessario che la relata di notifica dia atto dell’assenza sia del destinatario sia degli altri soggetti legati alla sua casa. Secondo la Cassazione, solo in questo modo si può dimostrare che ricorre l’impossibilità di consegna che la legge pone alla base della notifica al portiere. Fonte: Il Sole 24 Ore |