10.01.2010. –ancora modifiche al Codice di Procedura Civile – ora l’avvocato negli atti giudiziari dovrà inserire il proprio codice fiscale –
Il Decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) ha apportato – fra le altre novità in tema di giustizia – l’ennesima modifica al Codice di Procedura Civile. In sostanza, il citato Decreto del 29 dicembre 2009, ha ritoccato gli articoli 125, 163 e 167 del codice di procedura civile, specificando la necessità di indicare negli atti giudiziari il codice fiscale non solo delle parti – attore e convenuto – ma anche dell’avvocato che dell’atto è firmatario. Pertanto: – a norma dell’art. 125 c.p.c., 1 comma « Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione il ricorso, la comparsa, il controricorso , il precetto debbono indicare l’Ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale». – a norma dell’art. 163 c.p.c., 3 comma, n. 2 l’atto di citazione deve contenere « il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un Comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio» – a norma dell’art. 167 c.p.c., 1 comma «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni». |