06.03.2010. – Giudice di Pace di Torino – La Soris non ha alcun titolo per emettere un’ingiunzione di pagamento per una multa arretrata –

TORINO – La Soris non ha alcun titolo per emettere un’ingiunzione di pagamento per una multa arretrata, dunque il cittadino non dovrà saldare nulla a Soris. Lo ha stabilito il giudice di pace Pasquale Lanzone accogliendo il ricorso di un torinese per una multa risalente al 2004 per sosta in zona vietata. La decisione è di quelle destinate a far discutere, anche perché se altri magistrati dovessero accogliere le tesi sostenute nella sentenza, questo metterebbe a rischio l’intero sistema di riscossione delle multe non pagate, attualmente affidato dal Comune alla Soris, la società partecipata al 100% da Palazzo Civico. Un sistema che vale circa 130 milioni di euro, secondo i calcoli effettuati dal Comune nell’agosto scorso.  
La causa pilota vinta dal torinese è stata intentata grazie alla consulenza dell’associazione dei consumatori Adoc che ha deciso di contestare l’ingiunzione della Soris. L’avvocato dell’Adoc, Bartolomeo Grippo, ha sostenuto davanti al giudice che, a norma di legge, il Comune incapace di recuperare la multa non pagata, non può affidarsi alle ingiunzioni della Soris per riuscire a recuperare quel credito. Citando la legge 689 del 1981 e alcune sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato, l’Adoc ha sostenuto che il Comune ha un’unica possibilità quando i tentativi di farsi pagare sono andati a vuoto: iscrivere a ruolo il debito e girarlo all’intendenza di finanza come si fa per le imposte dirette.  Il Comune e la Soris si sono opposte a questa linea interpretativa, sostenendo che dalla fine del 1990 molte leggi e molte sentenze hanno fatto rientrare le sanzioni da codice della strada tra quelle «entrate di propria spettanza» che Comuni e Province possono far recuperare a società per azioni esterne.  
Ma l’Adoc ha sollevato un’eccezione: quelle leggi generali non modificano la normativa prevista per le sanzioni del codice della strada, regolamentate da una legge speciale.
Il giudice ha accolto in pieno la tesi. Secondo il magistrato onorario la cosiddetta «ingiunzione fiscale», di cui si serve la Soris per chiedere il pagamento delle multe arretrate, è uno strumento riservato ai soli enti pubblici e non può essere usato da società private, anche se integralmente possedute da enti pubblici come Soris.
 Ma l’annullamento dell’ingiunzione, azzera anche la multa? «Tecnicamente no, ma è molto probabile – sostiene l’avvocato Grippo – Come si possono inviare due ingiunzioni diverse per lo stesso debito?».  Per Silvia Cugini, presidente regionale Adoc, «questa sentenza è esemplare perché pone alcuni paletti in una materia dove regna ancora molta confusione. Sarebbe forse il caso che il Comune aprisse un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori su queste tematiche perché il rischio, come dimostrato, è che si prendano strade poi difficili da seguire. Noi siamo pronti».  
Per l’associazione consumatori forse sarebbe il caso che l’assessore al Bilancio Gianguido Passoni riveda il suo netto rifiuto ad aderire alla sanatoria prevista dal decreto Milleproroghe per le multe antecedenti al 2004. «Non capiamo questa chiusura – conclude Grippo – chi ha violato la legge pagherebbe la multa più un aggio del 4% al concessionario ma senza i folli incrementi dovuti al tempo trascorso. Un Comune che non riesce a recuperare un credito in sette anni, non può scaricare tutto sul cittadino».

Fonte: La Stampa.it

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