TAR Lombardia-Brescia – Ordinanza n° 1528/2012 – la valutazione del compenso dell’avvocato deve essere onnicomprensiva senza distinzione fra diritti e onorari – 10.09.2012.

Il Tar Lombardia-Brescia, con l’Ordinanza n° 1528, ha precisato che la valutazione del compenso dell’avvocato (e di tutti i professionisti), ai sensi del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, deve essere onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari. In particolare, la liquidazione si compie avuto riguardo alla complessità della questione.    

                                                     T.A.R. Lombardia – Brescia 

                                        Sezione I Ordinanza 10 settembre 2012, n. 1528

                                                        REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA  sul ricorso numero di registro generale 631 del 2011, proposto da: M.F., rappresentato e difeso dall’avv. G.M., con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via….., 3; contro U.T.G. – Prefettura di Bergamo, Ministero dell’Interno, Questura di Bergamo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via .., 6;  per l’annullamento del provvedimento prot. n. P-BG/L/N/2009/109929 del 14/06/2010, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. N.G. a favore del ricorrente, nonchè di ogni altro atto connesso; 
Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bergamo e di Ministero dell’Interno e di Questura di Bergamo; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Rilevato: 
– che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l’avv. G.M., difensore di F.M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante; 
– che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore; 
– che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari; 
– che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all’epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l’abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela; 
– che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell’art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%; 
– che in ogni caso ai sensi dell’art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità; 
– che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo; – che non possono essere riconosciute le spese reclamate, in quanto non documentate, ricordandosi che la notifica a favore degli ammessi al gratuito patrocinio è a sua volta gratuita; 

                                                                 P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) liquida a favore dell’avv. G.M. per il patrocinio a spese dello Stato del sig. F.M. nel ricorso n°631/2011 R.G. di questo Tribunale la somma omnicomprensiva di € 1.000 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti. 
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati: Giorgio Calderoni, Presidente Stefano Tenca, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore  L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 10/09/2012 
IL SEGRETARIO

 

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