Sinistro tra due imbarcazioni – risarcimento danni – inapplicabilità dell’art. 149 C.d.A. – 15.07.09. –

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Il Giudice di Pace di Sorrento, nella sentenza in esame, avente ad oggetto un sinistro avvenuto tra due imbarcazioni, all’interno di un porto, ha precisato che, nella fattispecie in oggetto non è applicabile l’art. 149 C.d.A. , in quanto lo stesso non fa mai riferimento allo scontro tra due imbarcazioni o natanti. A tal uopo, il giudicante richiama la recente sentenza n. 180  del 19.6.09, emessa dalla  Corte Costituzionale, la quale  rafforza il concetto dell’applicazione dell’art. 149 cit. ai soli incidenti da circolazione stradale. Per tali motivi, il Giudice dichiara l’insussistenza delle condizioni di proponibilità della domanda nei confronti della compagnia di assicurazione, stante la carenza di legittimazione passiva della stessa, nella spiegata qualità.

                                                 REPUBBLICA ITALIANA
                                              In nome del popolo italiano
                      UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
Il Giudice di Pace di Sorrento –dott. Eliso Desiderio- ha pronunciato la seguente
                                                             SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. xx R.G. Aff.Cont. dell’anno 2009, vertente
TRA:  CAIO Cesare,come da procura ad litem a margine dell’atto di citazione                               -Attore
                                                                                                           E:- REALE MUTUA Ass.ni Spa  in persona del legale rapp.te p.t.,rapp.ta e difesa dall’avv. Ciro Falanga ed elett.te dom.ta presso il suo  studio sito in Torre Annunziata (Napoli) al C.so Umberto I n. 148 ,come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
                                                                                                                          -Convenuta-
-la      YYYYYYYY C, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in                                                               –
Convenuta contumace-
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 149 D.L.vo n. 209/2005.
Le parti formulavano le conclusioni di cui al verbale del 3.7.09, che deve intendersi per riportato e trascritto.
                                          SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.01.09, Caio cesare   conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento,per l’udienza del 27.3.09, la Spa Reale Mutua  e la YYYYYYYYYYYYY  , premettendo : -il 25.8.08 in Sorrento l’imbarcazione da diporto a lui concessa in locazione finanziaria ancorata nel locale porto di Marina Piccola,veniva attinta alla murata sinistra dal natante modello ZZ di proprietà della convenutaYYYYYYYYYYY accomandita ed assicurato Fata ass.ni spa; -l’imbarcazione SS riportava danni all’opera morta e,segnatamente al gelcoat ed agli oblò di sinistra; -la responsabilità del sinistro marino era ascrivibile al comandante del ZZ che ormeggiava senza interporre i parabordi; -la racc.ta inviata ai sensi degli artt. 143,145,I comma e 149 del D.Lgs. n. 209/05 non sortiva  l’effetto di ottenere il risarcimento del danno. Quindi citava in giudizio le medesime società convenute,chiedendo : 1) Dichiarare la convenuta accomandita esclusiva responsabile nella causazione del sinistro per cui è giudizio; 2) Accertare e dichiarare l’inadempimento della convenuta Reale Mutua agli obblighi previsti dall’art. 149 comma III D. Lgs. 209/2005,assunti con il contratto di polizza R.C.A. corrente con la deducente; 3)per l’effetto ai sensi dell’art. 149 cit condannare la convenuta Reale Mutua spa ,in persona del legale rapp.te p.t.,al risarcimento dei danni subiti a quantificarsi in corso di causa ,oltre interessi e danno da svalutazione monetaria,nei limiti della competenza del Giudice adito,con vittoria di spese attribuite. Le società convenute non si costituivano. Ammessa ed espletata la prova testimoniale ,in data 1.7.09, si costituiva la spa Reale Mutua   che eccepiva la inammissibilità,l’improponibilità e l’infondatezza della domanda, insistendo in particolare per la carenza di legittimazione passiva per la non applicabilità delle disposizioni di cui agli art.149  e 150 D.Lgs. n. 209/2005.
Formulate le conclusioni,seguiva assegnazione della causa a sentenza. Conclusioni nei rispettivi scritti: -L’attore rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva  ed accoglimento della domanda ; -la Reale Mutua  rigetto delle richieste attoree per la non applicabilità della procedura di indennizzo diretto, e per infondatezza con  vittoria di spese.
                                            MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata: – la giurisdizione e la competenza del giudice adito; – la regolare costituzione delle parti ,a ministero del rispettivo difensore ; – la contumacia della YYYYYYYYYYY,il cui legale rapp.te  non è comparso e non risulta costituito,apparendo regolare la notifica avvenuta il 22.01.09, come da procedimento notificatorio allegato.
Va,poi, sempre in via preliminare, esaminato il rilievo, avanzato dalla società di assicurazione, di non  applicazione alla fattispecie  della disciplina invocata dall’attore. Tale eccezione   –se pure proposta alla udienza di precisazione delle conclusioni- in quanto “eccezione in senso lato” è da ritenersi ammissibile e tempestiva potendo addirittura essere rilevata di ufficio dal Giudice,attenendo non alla titolarità del diritto,bensì alla proponibilità dell’azione (Cass. 22.04.08 n. 10371), in rapporto alla normativa richiamata .
La fattispecie in esame riguarda un sinistro marittimo avvenuto il g/m/aa,  tra due imbarcazioni a motore entrambe  ormeggiate all’interno del porto denominato Marina Piccola di Sorrento; l’attore –ritenendo di avere subito un danno alla imbarcazione tg.SS ad opera dell’imbarcazione  ZZ- inoltra richiesta di risarcimento alla società Reale Mutua, che assicurava la medesima imbarcazione tg.SS con polizza n. 2006 –come si evince dal certificato allegato- invocando l’applicazione dell’art. 149 del D.Lgs.n. 209/2005 CdA. La YYYYYYY viene evocata in giudizio solamente affinché se ne accerti la “esclusiva responsabilità”,senza richiesta di condanna. La richiesta di risarcimento del danno è solo nei confronti della società di assicurazione,ai sensi della normativa richiamata.
In questo contesto,il Giudicante osserva: 1)l’art. 149 CdA si riferisce  a sinistri tra due “Veicoli” a motore identificati ed assicurati; 2) dal contenuto integrale di detto articolo non si rinviene mai alcun riferimento a natanti o imbarcazioni, mezzi di trasporto che non possono certo essere assimilati ai veicoli; 3)tutte le volte che il Legislatore ha inteso parificare l’applicazione della medesima procedura per veicoli e natanti,lo ha espressamente previsto, come nel caso della azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (art. 144 CdA); 4) eventuali dubbi sono stati suffragati dal D.P.R. del 18 luglio 2006 n. 254,che -nel disciplinare il risarcimento diretto di cui all’art. 149 CdA come previsto dall’art. 150 CdA – parla esclusivamente di sinistri derivanti da circolazione stradale tra due veicoli; 5) il contenuto della sentenza n. 180  del 19.6.09 Corte Cost. rafforza il concetto dell’applicazione dell’art. 149 cit. ai soli incidenti da circolazione stradale.
Sulla scorta di quanto sopra il Giudice –ritenendo  non applicabile la disciplina di cui all’art. 149 CdA – ai sinistri avvenuti tra imbarcazioni ormeggiate  all’interno del porto- dichiara l’insussistenza delle condizioni di proponibilità della domanda nei confronti della Reale Mutua stante la carenza di legittimazione passiva della stessa, nella spiegata qualità.
Per quanto attiene invece la ulteriore domanda (capo 1 delle conclusioni in citazione )   di dichiarazione di responsabilità del sinistro della convenuta accomandita, rileviamo che, dalla escussione dei testi, non è affatto emerso la esclusiva responsabilità della YYYYYYYY. Entrambi, infatti, fanno riferimento ad un fattore esterno … “ all’improvviso  a causa del forte vento e delle onde sollevate dall’ingresso nel porto di un grosso traghetto veloce, il ZZ ha rollato  vistosamente andando a collidere ripetutamente contro la murata  sinistra del SS…” precisa il teste A, come confermato anche dall’altro teste B. Pertanto, la domanda, sotto questo profilo, va rigettata perché non provata. Infatti, colui che intende far valere un diritto in giudizio, deve provare,come disciplinato dall’art. 2697 C.C., i fatti che ne costituiscono il fondamento.  Tale dimostrazione potrà essere fornita mediante uno degli ordinari mezzi di prova (documentale e/o processuale),in particolare mediante la prova testimoniale (Cass civ.III sez. 6 giugno 1987 n.4960).  Dovendo decidere sulla scorta delle allegazioni delle parti “Iuxta alligata et probata” (art.115 c.p.c.) , cioè dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e dalle prove offerte dalle parti medesime -nel rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio (Cass. Civ.  sez. II 06.09.02 n.12980) – la  domanda di accertamento    va disattesa,   non essendo stata fornita prova della responsabilità del comandante dell’imbarcazione ZZ, né è stata chiarita la mancanza di responsabilità dell’ormeggiatore –atteso che le due imbarcazioni erano ormeggiate- e per quale motivo non  sia stata prontamente interessata l’Autorità Portuale.  Avendo il danneggiato  proposto un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore dell’imbarcazione da lui utilizzata ,è di tutta evidenza che sul  medesimo Esposito ricadeva l’onere della prova della legittimazione passiva della  convenuta società di assicurazione e della responsabilità del fatto  (art. 2697 c.c.).
Né si può sottacere sulla circostanza  che il comportamento extraprocessuale della società di assicurazione non sia stato improntato alla trasparenza ed alla diligenza nei rapporti contrattuali, e soprattutto la medesima società, violando il dettato dell’art.11  del DPR 254/2006  non ha fornito prova di avere informato il danneggiato che il sinistro non rientrava nell’ambito dei applicazione dell’art. 3 del medesimo DPR e di avere trasmesso la richiesta all’impresa del responsabile civile. Per tali motivi le  spese del giudizio tra le parti costituite  restano integralmente compensate; mentre per quelle tra l’attore e la società  Nautica Sic-Sic –che andrebbero regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.,- il Giudice ritiene che non vi sia nulla da provvedere stante la mancata costituzione della YYYYYYYYY.
                                                                   P.Q.M.
 Il Giudice di Pace di Sorrento,definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n.xxxx R.G.,disattesa ogni contraria istanza,così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea ;
b) Compensa,per come in motivazione,  le spese tra le parti costituite;
c) Nulla a provvedere in merito alle spese tra l’attore e la YYYYYYY. 
Così deciso in Sorrento,lì 15.07.09
                                                                                         Il Giudice di Pace
                                                                                      Dott. Eliso Desiderio
 

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