Sinistro stradale – risarcimento danni – incompetenza per valore – 20.10.2012

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Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in esame,  ha precisato: “la decisione si estende su tutto il danno subito, e non solo sulla parte non coperta da preventivo risarcimento, onde la competenza per valore nelle cause di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale nell’ipotesi di versamento di acconto al danneggiato, va determinata tenendo conto del danno complessivo subito, e non della differenza tra la somma spettante e quella già accettata a titolo d’acconto ai fini della determinazione della competenza per valore relativamente ad una causa di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, occorre aver riguardo all’intero ammontare del danno sofferto, e non solamente alla differenza rispetto alla somma già ricevuta ed accettata dal danneggiato a titolo di acconto del maggior avere.

 

 

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente 


                                                                 SENTENZA

 nella causa iscritta al n. 4057/12  R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da D. S., rappresentata e difesa dall’Avv. Isa Francesca L., presso il cui studio,  sito in …., ha eletto domicilio attorecontro  Genertel Assicurazioni S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e  difesa dall’Avv. S. S., presso il cui studio, sito in via …., ha eletto domicilio  

convenuta costituita

 
Oggetto : responsabilità da sinistro stradale ed incompetenza per valore. Conclusioni : come in atti. 

                                                            FATTO E DIRITTO 

Con atto introduttivo del 28/03/2012, il Sig. D. conveniva in giudizio la Genertel al fine di essere risarcito a seguito del sinistro stradale del 20/11/2009.L’attore – evidenziando d’aver subito un  danno biologico nella misura del 12 %, e precisando d’aver ottenuto (quale ristoro) l’importo di € 2.950,00, corrisposto dalla Genertel stragiudizialmente e trattenuto dallo stesso a titolo d’acconto del maggior danno – quantificava pertanto la richiesta di risarcimento nell’importo di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pur fissando la c.d. clausola di contenimento in un importo non superiore ad € 20.000,00.Costituitasi in giudizio, la compagnia assicuratrice del mezzo attoreo eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, rilevando che ai sensi dell’art. 10 c.p.c. il valore della domanda, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, a tale effetto, gli interessi si sommano col capitale.
In merito all’eccezione preliminare di parte convenuta, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.Dispone l’art. 7 del C.p.c. che “il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.
Recita, poi, il successivo articolo 10  che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda”.In subiecta materia, risulta ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui “qualora l’attore proponga domanda di risarcimento dei danni, cumulandola con quella di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, non si determina lo spostamento della causa al giudice superiore qualora egli dichiari, in modo inequivoco, di voler contenere l’intero “petitum” nel limite della competenza del giudice adito, con la conseguenza che la “clausola di contenimento” entro il detto limite diviene vincolante anche agli effetti del merito” (per tutte, cass. Civ. 15853/10).
Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’attore abbia inteso contenere la richiesta risarcitoria, formulata con la proposizione del presente procedimento, nell’importo di € 20.000,00, come peraltro chiarito con note attoree del 29.05.2012.Pur tuttavia, codesto Giudicante non può non tener conto della circostanza (documentalmente provata) per la quale al Sig. D., in sede stragiudiziale, veniva corrisposto un importo di € 2.950,00, corrisposto dalla Genertel a tacitazione d’ogni ulteriore pretesa, ma trattenuto dall’attore a titolo d’acconto del maggior danno subito.A tale riguardo, si condivide l’orientamento espresso dalla più attenta giurisprudenza, per la quale “la decisione si estende su tutto il danno subito, e non solo sulla parte non coperta da preventivo risarcimento“, onde “la competenza per valore nelle cause di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale nell’ipotesi di versamento di acconto al danneggiato, va determinata tenendo conto del danno complessivo subito, e non della differenza tra la somma spettante e quella già accettata a titolo d’acconto” (così, per tutte, Trib. Rovigo, 28.05.02 , in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2002, 669 ).
I giudici di merito hanno, in buona sostanza, chiarito che ai fini della determinazione della competenza per valore relativamente ad una causa di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, occorre aver riguardo all’intero ammontare del danno sofferto, e non solamente alla differenza rispetto alla somma già ricevuta ed accettata dal danneggiato a titolo di acconto del maggior avere“ (così, ancora, Gdp Roma 03/03/1999 , vedi Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2001, 219).Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’incompetenza per valore del giudice adito, in luogo del Tribunale civile di Palermo.

                                                                P. Q. M. 

Visti gli artt. 7, 10 C.p.c. ;Visto l’art. 2697  Cod. Civ. ; Dichiara la propria incompetenza per valore in ordine al procedimento n. 4057/12 R.G., promosso da D. Sebastiano, come sopra rappresentato e difeso,  nei confronti di Genertel Assicurazioni S.p.a., come sopra rappresentata e difesa.Individua nel Tribunale Civile di Palermo il giudice superiore competente a conoscere e giudicare la causa in oggetto.Rimette la parti al Tribunale Civile di Palermo, assegnando alle stesse il termine perentorio di giorni quaranta per la riassunzione della causa dinanzi a questo.Stante la specificità della controversia, avente ad oggetto la risoluzione d’una questione preliminare, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. 
Cosi’ deciso in Palermo il
 
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)  

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