Sinistro stradale – risarcimento danni – art. 139 Cod. Ass. – 08.03.2013. –

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in oggetto, relativa ad una richiesta di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale, in relazione alla nuova formulazione dell’art. 139 c.p.c., ha precisato che:  “il legislatore non ha in alcun modo voluto mettere in discussione la ingiustizia del danno alla persona derivante da lesioni di lieve entità. Scopo delle disposizioni, infatti, era solo quello di negare il risarcimento quando non via sia una prova, direi qualificata, del danno da micro permanente : a tal proposito, dall’analisi della scheda di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati si evince che i commi 3–ter e 3-quater della disposizione citata restringono la risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità nel senso che il loro riconoscimento richiede una prova particolare…”.

 

                   REPUBBLICA ITALIANA

                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

                                                     UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente

                           SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 1088/12 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

 

M. Diego, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano G., presso il cui studio, sito in via …., ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti

attore

contro

 

Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe D., presso il cui studio, sito in p.zza ….., ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti

convenuta costituita

M. Salvatore

convenuto contumace

Oggetto : R. C. A.

Conclusioni : come in atti.

                             FATTO E DIRITTO

 

Con atto introduttivo del 26/01/2012, l’attore citava in giudizio i predetti convenuti al fine di sentire dichiarata la loro solidale responsabilita’ – ed essere risarcito – per l’incidente subito – quale terzo trasportato in data 07/04/2011 .

A tale riguardo, esponeva che il Sig. M. Salvatore, alla guida del proprio motociclo tg. ………., ed assicurato con la Fondiaria-Sai, percorrendo la via G. Roccella, perdeva il controllo del mezzo rovinando sul suolo.

A seguito del sinistro, l’attore subiva danni fisici, come refertati presso il P. S. dell’Ospedale Civico e certificati da C.t.p. medico-legale, onde li quantificava nell’importo di € 5.150,00.

Contumace il convenuto M. Salvatore, padre dell’attore, si costituiva in giudizio la Fondiaria-Sai che esprimeva serie perplessità in ordine alla veridicità del fatto storico, stante che – a seguito del sinistro – sia il conducente del motociclo che il predetto mezzo non riportavano alcun danno.

Sul paino istruttorio, si espletava l’interrogatorio formale del Sig. M. Salvatore e si assumevano le dichiarazioni testimoniali del Sig. S. Domenico, il quale ultimo, in particolare, confermava sia la dinamica del sinistro che la presenza dell’attore – quale terzo trasportato – a bordo del motociclo in questione.

Veniva quindi disposta C.t.u. medico-legale sulla persona dell’attore, che – riconoscendo “il nesso di causalità materiale tra l’evento occorso al periziando e le lesioni riportate e tra le lesioni e le attuali menomazioni”…rientranti “nell’ambito della lesività di natura contusiva/distruttiva, compatibile col meccanismo di produzione riferito…ossia per caduta al suolo del corpo e conseguente trauma diretto da impatto con la superfice rigida del manto stradale” – attribuiva all’attore un danno biologico nella misura del 2%, con un’I.t.t. di 25 giorni ed un’I.t.p. (al 50%) di giorni 20.

All’esito dell’istruzione dibattimentale, appare raggiunta, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti di causa, per come emersi nel corso del processo : in particolar modo, dall’esame dell’interrogatorio formale e della prova per testi, risulta accertato che l’attore subiva un incidente, quale trasportato a bordo del motociclo condotto dal convenuto.

Orbene, dispone l’art. 141 Cod. Ass. che il danno subito dal terzo trasportato, riguardante la lesione della sua persona, deve essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale viaggiava al momento del sinistro, prescindendo dall’accertamento preventivo della responsabilità del conducente il veicolo assicurato, “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito“.

Nel caso concreto, parte attrice si dimostrava in grado di compiutamente provare sia l’an (a mezzo di prova per testi) che il quantum, attesto che la C.t.u., Dott.ssa D., riconosceva il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno, individuato nel modo su riportato.

Di contro, la convenuta costituita – pur avanzando legittimi sospetti in ordine alla veridicità del fatto storico – non si dimostrava di provarne il fondamento, salvo evidenziare l’infondatezza della richiesta risarcitoria alla luce della nuova formulazione dell’art. 139 Cod. Ass., che escluderebbe le lesioni di lieve entità insuscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo dall’ambito risarcitorio proprio del danno biologico.

In realtà, leggendo più attentamente l’art. 32 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24.03.2012, n. 27, anche con l’ausilio delle scarne schede dei lavori parlamentari, si risale ad una diversa volontà del legislatore, il quale non ha in alcun modo voluto mettere in discussione la ingiustizia del danno alla persona derivante da lesioni di lieve entità.

Scopo delle disposizioni, infatti, era solo quello di negare il risarcimento quando non via sia una prova, direi qualificata, del danno da micro permanente : a tal proposito, dall’analisi della scheda di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati si evince che i commi 3–ter e 3-quater della disposizione citata restringono la risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità nel senso che il loro riconoscimento richiede una prova particolare.

La norma, quindi, scivola dal piano sostanziale a quello processuale ed è coerente con quell’indirizzo giurisprudenziale, oramai unanime, secondo il quale sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale alla persona – in quanto danni-conseguenza immediata e diretta di un evento – richiedono che il danneggiato ne dia la prova con ogni mezzo, facendo comunque divieto di risarcimento ove non vi sia una prova qualificata del danno in questione.

Nella fattispecie considerata, la C.T.U. medico-legale fugava ogni dubbio al riguardo sia in ordine all’an che con riferimento al quantum, individuando in capo all’attore un danno biologico nella misura del 2%, con un’I.t.t. di 25 giorni ed un’I.t.p. (al 50%) di giorni 20.

Spese mediche 872,00

In applicazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno biologico (ex art. 139 del 2012), parte attrice ha pertanto diritto al seguente risarcimento : € 1.533,76 a titolo di danno biologico (2 %) + € 1.142,50 a titolo di ITA (25 gg) + € 457,00 a titolo di ITP (20 gg. al 50 %) + € 872,00 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal C.t.u.

Tenuto infine conto dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (per tutte, Cass. Civ. S.U. 26972/2008 ; conf. da Cons. Stato 365/2011), atteso che “vanno evitati automatismi risarcitori e duplicazioni“, in quanto “al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva“, ma rilevata la correttezza del principio giuridico della cc.dd. personalizzazione del danno, formulato dai giudici del Tribunale di Milano (così, sent. n. 2334/09), appare legittimo riconoscere altresì l’ulteriore somma di € 194,74 a titolo di danno morale, per un complessivo importo di € 4.200,00, su cui vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato annualmente, dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono determinate – in base al D.M. 140/12 – nella somma di € 1.150,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, ed oltre spese della C.T.U.

 

                                                   P. Q. M.

 

Visti gli artt. 2054, 2697 e ss. del Codice Civile ;

Visti gli articoli di legge citati ;

In accoglimento delle domande attoree, formulate dal Sig. M. Diego, come sopra rappresentato e difeso, in data 26.01.12, dichiara l’esclusiva responsabilita’ colposa della Sig. M. Salvatore, in ordine alla causazione del sinistro verificatosi in data 07/04/2011,

Conseguentemente, condanna i convenuti M. Salvatore e Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.a. in solido fra loro, al pagamento, dell’importo di € 4.200,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino al soddisfo, ed oltre al rimborso della metà delle spese di C.t.u. in favore dell’attore, Sig. M. Diego.

Condanna infine i convenuti M. Salvatore e Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.a. , solidalmente fra loro, alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 1.150,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore dell’attore, M. Diego, come sopra rappresentato e difeso.

 

Cosi’ deciso in Palermo il 08/03/2013.

Il Giudice di Pace

(Dott. Vincenzo Vitale)

 

 

 

Potrebbero interessarti anche...