Sinistri stradali – risarcimento danni –valutazione del comportamento dei conducenti – 20.05.2011. –

Il Giudice di Pace di Palermo, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità derivante da sinistri stradali, ha ribadito che: “l’infrazione, anche grave (come l’inosservanza del diritto di precedenza), commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che quest’ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso “ .. “ qualora in un sinistro stradale entrambi i conducenti dei veicoli venuti in collisione, violando una norma del codice che disciplina la circolazione stradale, abbiano concorso a cagionare l’evento dannoso, l’efficienza causale dei loro comportamenti va valutata in relazione alla gravita’ delle rispettive colpe e all’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate “.                                                                       

                                                                       REPUBBLICA ITALIANA


                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7673/09 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da 
C. G., rappresentata e difesa dall’Avv. S. B., presso il cui studio, sito in via M. .., ha eletto domicilioattricecontro U. Aasicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. B. D., presso il cui studio, sito in viale .. ha eletto domicilioconvenuta costituita
C. A.convenuto contumace
Oggetto : R. C. A.
Conclusioni : come in atti. 

                                                                          FATTO E DIRITTO 

Con atto introduttivo del 17/02/2009, l’attrice citava in giudizio i predetti convenuti, al fine di ottenere declaratoria di solidale responsabilità degli stessi, ed essere integralmente risarcita dei danni, conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 17/11/2008. A tale riguardo, riferiva che, alla guida del veicolo tg. … ( di proprietà del Sig. C. N. ), percorrendo in Palermo la via V. Mortillaro, veniva urtata, all’altezza dell’incrocio con la via F. Corazza, dall’autovettura tg. …, condotta dal Sig. C. A., il quale – omettendo di dare la precedenza, come da segnaletica ivi esistente – impattava col veicolo attoreo, anche a causa dell’elevata velocita’ sostenuta.
A seguito del sinistro, l’attrice subiva danni fisici – prontamente refertati presso il P.S. dell’Ospedale Civico, ove le veniva diagnosticato un trauma alla spalla ed una contusione all’anca sinistre – e quantificati nell’importo di € 4.000,00, ed oltre € 431,00 quali spese mediche documentate.Contumace il convenuto C., si costituitava in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo di quest’ultimo che eccepiva un concorso di colpa dell’attrice nella causazione del sinistro, rilevando vieppiù, in sede di comparsa conclusionale, l’improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
Sul piano istruttorio, dandosi atto della mancata comparizione del convenuto C. a rendere interrogatorio formale sui fatti di causa, si espletava viceversa l’interrogatorio formale dell’attrice, sulla cui persona si disponeva infine C.t.u. medico-legale.All’esito dell’istruzione dibattimentale, si ritiene di poter accogliere solo parzialmente le domande spiegate dalla Sig.ra C., volte ad ottenere una declaratoria di responsabilità esclusiva in capo al Sig. C..
Orbene, nel caso di scontro tra veicoli – recita il 2° co. dell’art. 2054 c.c. – « si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli ».La norma introduce una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dalla dimostrazione che il fatto dannoso è stato causato, in via esclusiva, dalla condotta di uno soltanto dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Peraltro, come ricordato dalla Suprema Corte, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall’art. 2054, 2° co., c.c. ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito nel 1° comma dell’art. 2054.Alla prova che il danno deriva esclusivamente dalla colpa di uno dei soggetti si cumula, quindi, la necessaria dimostrazione – da parte del soggetto che vuole vincere la presunzione codicistica – di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Pertanto, non è sufficiente la dimostrazione dell’altrui colpa: sarà sempre necessario, per evitare che operi la presunzione in esame, che sia fornita una prova liberatoria da parte di uno dei conducenti.
In difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume uguale a quello dell’altro ( cosi’, Cass. Civ. 4 febbraio 2002, n. 1432, in Mass. Giust. civ., 2002, 188 ).
Ne consegue pertanto, che la percentuale di colpa presunta dovrà computarsi a pari metà tra le parti evitandosi così un’attribuzione unilaterale di colpa presunta ( ex multis, v. Cass., 4 febbraio 2002, n. 1432, cit.; Cass., 1 aprile 1996, n. 2967, in Mass. Giust. civ., 1996, 473; Cass., 26 gennaio 1995, n. 935, in Arch. giur. circolaz., 1995, 823; Cass., 10 maggio 1988, n. 3415, in Foro it., 1988, I, 2271; Trib. Firenze, 24 ottobre 1989, in Arch. giur. circolaz., 1990, 411 ).Illuminante, in tal senso, appare una recente sentenza della Suprema ( la n. 7777 del 19/05/2003 ; confermata da altra sentenza, la n. 2334 del 21/06/1976 ), nel cui ambito i giudici di legittimita’ ribadiscono che “ la presunzione stabilita dall’art. 2054 comma 2 c.c., nel caso di scontro tra veicoli, costituisce criterio di distribuzione della responsabilita’, che opera sul presupposto dell’impossibilita’ di accertare con indagini specifiche le modalita’ del sinistro e le rispettive responsabilita’ oppure di stabilire concertezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento “.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e sulla scorta di quanto emerso in dibattimento, si ritiene che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro abbiano concorso, in misura eguale, con la loro condotta di guida alla causazione dell’incidente stradale.Da un lato, infatti, depone in favore dell’assunto attoreo la mancata la mancata presentazione – non giustificata – del convenuto contumace C. a rendere l’interrogatorio formale richiesto da parte attrice.
Il codice di rito, a tal proposito, dispone che “ se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, puo’ ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”.In considerazione del dettato della norma ( art. 232 c.p.c. ), la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che dalla mancata risposta il decidente possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c.Orbene, la valutazione degli altri elementi di prova, in favore dell’attrice, ha riguardato l’analisi del CID prodotto in giudizio, e debitamente firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Il modulo di constatazione amichevole di sinistro, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti, “…nei confronti dei conducenti ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e – a norma dell’art. 2735 cod. civ. – produce i medesimi effetti della confessione giudiziale ; mentre genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, come tale superabile con prova contraria “ ( cosi’, pee tutte, Cass. Civ. , sez. III, 21/02/2003 n. 2659 ).
In buona sostanza, il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti determina – ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L. 1976 n. 857, convertito in L. 1977 n. 39 – nei confronti della compagnia di assicurazione una presunzione “ pro veritate “ del suo contenuto, e cioè che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze risultanti dal modulo sottoscritto, mentre l’impresa assicuratrice assume l’onere di fornire la prova contraria.Prova contraria – consistente nell’esistenza storica d’un concorso di colpa a carico dell’attrice nella causazione del sinistro – che appare emergere in sede di interrogatorio formale di quest’ultima che confermava di non aver posto “ in essere alcun accorgimento ( frenare o sterzare ) al fine di evitare l’impatto, in quanto avevo il diritto di precedenza e proseguivo regolarmente per la mia strada “.
A tal proposito, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte appare chiara nell’affermare che  l’inosservanza degli obblighi imposti dal segnale di stop non esclude automaticamente, in caso di conseguente incidente stradale, ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista, favorito dal diritto di precedenza, in quanto questi non è dispensato dall’obbligo di procedere con la massima prudenza e a velocita’ particolarmente moderata in prossimita’ del crocevia “ ( Cass. Pen. 12/02/1982 n. 1330 ).Infatti “ in caso di scontro tra veicoli, la violazione dell’obbligo di dare la precedenza, pur evidenziando la colpa del conducente del veicolo che ha infranto la relativa norma, non esclude di per sé la responsabilita’ ex art. 2054 secondo comma c.c. del conducente del veicolo privilegiato, di cui pure occorre esaminare la condotta, essendo anch’egli tenuto al rispetto della prudenza generica e del dovere specifico di tenere una velocita’ particolarmente moderata al fine di evitare imprudenze di altri conducenti “ ( Trib. Nocera Inferiore 23/02/2000 n. 76 ).
Sul tema, i giudici nomofilattici hanno espresso il condivisibile principio giuridico, secondo cui “ l’infrazione, anche grave ( come l’inosservanza del diritto di precedenza ), commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che quest’ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso “ ( cosi’, Cass. Civ. 15/12/2000 n. 15847 ; 05/05/2000 n. 5671).
Sulla scorta di quanto rilevato, si ritiene che parte attrice, nell’impegnare l’incrocio stradale – pur godendo del diritto di precedenza – non poneva in essere la dovuta cautela, richiesta dalle prescrizioni del codice stradale, confidando unicamente nella precedenza accordatale dalla segnaletica stradale.
Alla luce delle suesposte considerazioni – tenuto conto del dettame della giurisprudenza, secondo cui “ qualora in un sinistro stradale entrambi i conducenti dei veicoli venuti in collisione, violando una norma del codice che disciplina la circolazione stradale, abbiano concorso a cagionare l’evento dannoso, l’efficienza causale dei loro comportamenti va valutata in relazione alla gravita’ delle rispettive colpe e all’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate “ (Cass. Civ. 15/01/2003 n. 484 ) – appare legittimo attribuire la responsabilita’ del convenuto C. nella causazione del sinistro nella misura del 60%, ritenendo la condotta di guida della Sig.ra C. causativa dell’evento infortunistico nella misura corrispondente del 40%. 
Venendo dunque al quantum richiesto dall’istante, si considera condivisibili le considerazioni svolte dal C.t.u. medico-legale, che riconosceva in capo all’attrice un danno biologico nella misura del 2 %, con un’I.t.a. di giorni 30 ed un’I.t.p. di giorni 10.
In applicazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno biologico ( ex art. 139 del 2008), si ha diritto al seguente risarcimento : € 1.305,59  ( 2 % danno biologico ) + € 1.274,40 ( 30 gg. I.t.a. ) + € 212,40 ( 10 gg. I.t.p. al 50 % ) + € 431,00 ( spese mediche documentate ), per un importo totale di € 3.223,39.Tenuto infine conto del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. S.U.26972/2008), atteso che “ vanno evitati automatismi risarcitori e duplicazioni “, non si ritiene di dover quantificare espressamente il danno morale subito dall’istante, in quanto  al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva “.
In base alle predette quantificazioni, e tenuto conto del concorso di colpa ( al 40 % ) in capo all’odierna attrice in ordine alla causazione del sinistro, appare legittimo attribuire alla stessa l’importo complessivo di € 1.934,03 ( 60 % di € 3.223,39 ) su cui vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato mensilmente, dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo.In ordine alle spese legali ed ai fini di una loro corretta regolamentazione, deve rilevarsi che la stessa – secondo la Suprema Corte – non puo’ che essere operata in funzione dell’esito finale della causa, atteso che “ la pronuncia sulle spese dipende da quella del merito “ : in vero, l’elaborazione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimita’, ha posto in rilievo che “ qualora parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura piu’ o meno significativamente inferiore rispetto all’entita’ del bene che, attraverso il processo…, si proponeva di conseguire…deve ravvisarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. “ ( per tutte, Cass. Civ. 21/03/1984 n. 2653 ; Cass. Civ. 06/06/1996 n. 5275 ; Cass. Civ. 28/1171998 n. 12108 ; Trib. Cagliari 30/09/1985, in Riv. Giur. Sarda 1987, pag. 431 ; Trib. Novara 26/09/1988, in Giust. Civ., Rep. 1989, voce Circolazione Stradale n. 260 ).
Sulla scorta di quanto rilevato, le spese processuali si determinano nell’importo di € 1.880,40, oltre Iva e Cpa., con distrazione in favore dell’Avv. S. B., che ha dichiarato d’averle anticipate.    

                                                                                  P. Q. M. 

In parziale accoglimento delle domande attoree, spiegate in data 17/02/09 dalla Sig.ra C. G., dichiara la responsabilita’ colposa ( al 60% ) del convenuto contumace C. A., in ordine alla causazione del sinistro verificatosi in data 17/11/2008.
Conseguentemente, condanna i convenuti C. A. ed U. Assicurazioni S.p.a., in solido fra loro, al pagamento, in favore dell’attrice, Sig.ra C. G., dell’importo di € 1.934,03, cosi’ come determinato.
Condanna infine i summenzionati convenuti, C. A. ed U. Assicurazioni S.p.a., al pagamento in favore del procuratore di parte attrice, Avv. S. B., delle spese processuali, che liquida in € 1.880,40, oltre Iva e Cpa. 
Cosi’ deciso in Palermo addi’  20/05/2011.

                                                                             Il Giudice di Pace

                                                                         (Dott. Vincenzo Vitale)  

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