Sinistri stradali – legittimazione attiva – onere della prova -07.10.2010. –

in tema di risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, il fondamento della legitimatio ad causam, va rinvenuto non tanto nella formale intestazione del veicolo ad un determinato soggetto, quanto piuttosto nella concreta incidenza negativa che il danno abbia determinato sul patrimonio di «… chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile ». La Corte di Cassazione ha stabilito che non è solo il proprietario, il soggetto legittimato ad agire per il risarcimento del danno in quanto “*la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un autoveicolo a seguito di incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo, dovendo* il detentore deve provare che la spesa per i danni per cui lo stesso agisce sia stata effettivamente sostenuta dallo stesso” 

                                                             REPUBBLICA ITALIANA  

                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                              UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO 

                                                                         SEZ. 2^  

Il Giudice di Pace di Taranto, *dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente  SENTENZA  
nella causa, iscritta al n° R.G. 9305/2007, avente ad oggetto:
Indennizzo per l’importo complessivo di € 5.200,00 riservata all’udienza del 23.09.2010, promossa da: ……………………., tutte quali eredi di S. A., residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliate, alla Via P… n.87, presso e nello studio degli Avv.ti R e M. B. M. dai quali sono rappresentate e difese (mandato a margine)  -parte attrice
–   CONTRO  ….R.- R di impresa designata ai sensi dell’art. 286 del D. Lgs. N° 209/05, presso e nello studio dell’Avv. F. V., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto introduttivo. CONVENUTA  
nonché contro ……M.G., *domiciliato in San Vito-Taranto, alla Via Vizzarro n° 42,  -convenuto contumace –   Conclusioni della parte attrice:   Piaccia al G.d.P., Ill.mo adito, contrariis reiectis e con sentenza provvisoriamente eseguibile come per legge:
1. Dichiarare unico responsabile dell’incidente per cui è causa M. G., guidatore del furgoncino Fiat OM40 tg. ZA…CF di sua proprietà;  
2. Condannare, conseguentemente, la Compagnia di Assicurazione R.SpA quale impresa designata a gestire e M. G., nelle rispettive qualità, ai sensi degli artt. 283, 287 e 296 d.lgs. 209/05 e ex art. 19 e 20 L. 990/69, e successive modifiche, al pagamento, in solido, e nella parte eccedente la franchigia ammontante a € 500,00 a carico solo di M., in favore di P, S., tutte quali eredi di S. A., delle somme che risulteranno in corso di causa sia per danno auto, oltre fermo tecnico e sulla scorta delle risultanze della C.T.U.;  
3. Rivalutare secondo gli indici ISTAT le somme che il G.d.P. liquiderà a partire dalla data del sinistro al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale.  
4. Condannare, altresì, i convenuti in solido al pagamento del danno da ritardo (interessi) da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno che saranno liquidate dal G.d.P. dalla data del sx al soddisfo e nella misura degli interessi legali o quantomeno, in subordine, nella misura che l’attrice avrebbe percepito, anno per anno, nel caso ne avesse avuto la disponibilità con l’impiego in titoli di Stato, CCT, BTP, CTO e Fondi.  
5. Il tutto nei limiti di competenza del G.d.P. adito e non superiore ad € 5.200,00 che si indica ai soli fini dell’iscrizione a ruolo.  
6. Condannare, infine, i convenuti in solido, al pagamento delle spese tutte (giudiziali e forfetarie), diritti di procuratore, onorario di avvocato, oltre IVA e CAP, da attribuirsi agli Avv.ti R.o e M. M. che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.  Il tutto con riserva di precisare e modificare le conclusioni nei termini di legge.  
All’udienza del 23.09-2010 dette conclusioni erano definitivamente precisate in: “Piaccia al G.d.P. di Taranto, Ill.mo adito, contrariis reiectis e con sentenza provvisoriamente eseguibile come per legge:  
1. Dichiarare la procedibilità dell’azione in ottemperanza al c.d.a. d.lgs. 209/05 e successive modifiche e prendere atto dell’ordinanza del 27-29.07.2009 fino al punto 1 del P.Q.M. e, per l’effetto, confermare il rigetto delle eccezioni di parte convenuta per come avanzate;  
2. Dichiarare unico responsabile dell’incidente per cui è causa M.,guidatore del furgoncino Fiat …. tg. ZA…F di sua proprietà.  
3. Condannare, conseguentemente, la Compagnia di Assicurazione R. S.p.A., quale impresa designata a gestire il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. M., nelle rispettive qualità, ai sensi degli artt. 283, 287 e 296 d.lgs. 209/05 e ex art. 19 e 20 L. 990/69, e successive modifiche, al pagamento, in solido, e nella parte eccedente la franchigia ammontante a € 500,00 a carico solo di M. (o nella totalità delle somme in caso di applicazione del d.lgs. del 06.11.2007 n. 198 anche alla presente controversia), in favore di P. A., S., tutte nella qualità di eredi di S. A., della somma per danni auto di € 2.082,48 (Iva inclusa) o € 2.053,08 (in caso di* *svalutazione tecnico-commerciale come da C.T.U.), comprensiva di fermo tecnico e svalutazione tecnico-commerciale, o nelle altre somme maggiori o minori che il G.d.P. riterrà di liquidare secondo equità e giustizia.  
4. Rivalutare secondo gli indici ISTAT le somme che il G.d.P. liquiderà a partire dalla data del sinistro al soddisfo o quantomeno sino alla data della decisione finale.  
5. Condannare, altresì, i convenuti in solido, al pagamento del danno da ritardo (interessi) da calcolarsi anno per anno sulle somme che saranno liquidate dal G.d.P. devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno dalla data del sinistro al soddisfo e nella misura degli interessi legali o quantomeno, in subordine, nella misura che gli attori avrebbero percepito, anno per anno, nel caso ne avessero avuto la disponibilità con l’impiego in titoli di Stato, C.C.T., B.T.P., C.T.O. e Fondi Bond H. Yeld dell’Ist. S.Paolo di Torino e altri.  
6. Il tutto nei limiti della competenza del G.d.P.adito.  
7. Condannare, infine, i convenuti in solido, al pagamento al pagamento delle spese tutte (giudiziali e forfetarie), diritti di procuratore, onorario di avvocato, oltre all’aumento del 60% per assistenza a n. 3 parti, oltre IVA e CAP, da attribuirsi all’Avv. M.M. che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.  
8. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate, si chiede ammetersi prove testi come articolate a verbale all’udienza del 06.03.2008 (comunque superate dall’ordinanza del 27-29.07.09).  
Conclusioni per la R.Ass.ni:  “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. Preliminarmente, in assenza di idonea prova, dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle odierne attrici.  
2. Rigettare, comunque, la domanda introduttiva, poiché inammissibile, improcedibile e/o improponibile, così come non provata ed infondata in fatto ed in diritto.  
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, liquidare il danno risarcibile nella misura del provato e delle rispettive responsabilità, applicando ai danni materiali la franchigia legale di € 500,00 e dichiarando il diritto di rivalsa della R.SpA nei confronti del responsabile dell’evento, per tutto quanto sarà eventualmente corrisposto alle attrici.  
4. Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”  

                                                         SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28.04 – 03.05.2009, le attrici nella qualità indicata in epigrafe convenivano in giudizio la Compagnia di ass.ne R.nella sua qualità e M., esponendo quanto segue.  
Il giorno 18.03.2006 alle h. 14.15 ca. S. L. percorreva regolarmente e sulla sua destra, in Taranto, Viale Trentino direzione Viale Magna Grecia, alla guida dell’auto Skoda Fabia tg. CG…HH, di proprietà di S. A., deceduto, come da copia del libretto di circolazione e stato di famiglia che si producevano;  Giunta all’intersezione con Via Lazio, eseguiva regolare svolta a sinistra, per Via Lazio, azionando il relativo indicatore di direzione, allorquando veniva attinta dal furgoncino Fiat ..g. ZA…CF di proprietà e condotto da M. che effettuava manovra di sorpasso dalla sinistra di S. L., in presenza della linea continua e delle strisce pedonali.  Sul posto intervenivano i C.C. di Taranto, come da verbale che si produceva, che attestavano la scopertura di polizza del veicolo del M. L’autovettura delle attrici riportava danni visibili nelle fotografie che si producevano e descritti dettagliatamente nel preventivo esibito, e ammontanti a € 2.359,09.  
Invano con lettera racc.ta n……..e .del 15.09.06, che si produceva, veniva richiesto il risarcimento di tutti i danni agli organi competenti, in via bonaria, nonché venivano inviate tutte le notizie ai sensi della L.209/06.  La causa veniva chiamata all’udienza del 22.11.2007 nella quale si costituiva per la R. ass.ni l’Avv. V. che concludeva, come riportato in epigrafe.  
La R. SpA, preliminarmente, osservava che non appariva provato che il veicolo danneggiato fosse pervenuto in proprietà delle odierne attrici in virtù della riferita successione di S. A., del quale non era provato neppure il decesso.  
La stato di famiglia, cui si faceva riferimento in citazione, appariva inconferente, posto che da esso si fosse dedotto l’esistenza in vita di S. A., almeno sino al 14.09.2006.  In ogni caso, non vi era riscontro della denuncia di successione, di cui l’autoveicolo doveva formare oggetto, quale bene mobile registrato.  
Non si poteva escludere, infatti, che la SKODA FABIA, nei limiti della quota disponibile, potesse essere stata devoluta ad altri per disposizione testamentaria, anche a titolo di legato.  Pertanto, salva la prova del contrario, attualmente era eccepito il difetto di legittimazione attiva delle odierne attrici.  In subordine e nel merito, la R. SpA osservava che doveva essere onere di controparte provare rigorosamente la sussistenza delle condizioni di procedibilità e di ammissibilità dell’azione di cui all’art. 283 del D. Lgs. N° 209/05, nonché i fatti posti a fondamento della domanda e la responsabilità del conducente del mezzo antagonista, escludendo, positivamente, ogni apporto concorsuale di S. Liliana, prima di affermare l’esclusiva colpa altrui.  A tal riguardo, comunque, non risultava che i verbalizzanti avessero contestato alcuna violazione al M., il quale ebbe loro a riferire che il mezzo condotto dalla S. era irregolarmente fermo in prossimità dell’incrocio e la sua conducente aveva iniziato la manovra di svolta o di inversione a U solo durante il sorpasso che egli aveva già intrapreso.  
La verosimiglianza della dinamica riferita dal M. trovava oggettiva conferma nella localizzazione dei danni rilevati dai Carabinieri su entrambi i veicoli, risultando, infatti, che la SKODA FABIA presentava danneggiamenti sulla fiancata centro anteriore sinistra, mentre il furgone evidenziava una *“leggera ammaccatura del parafango ruota posteriore destra”.  Peraltro, nel confrontare le entità e le tipologie delle deformazioni dei mezzi antagonisti, per come descritte dai verbalizzanti, appariva ragionevole ritenere che quelle presenti sul mezzo attoreo non fossero totalmente riferibili all’evento dedotto.  Tanto si affermava, con formula dubitativa, poiché controparte, pur se reiteratamente invitata dal perito fiduciario della odierna deducente, non aveva mai consentito l’ispezione del mezzo e la quantificazione del pregiudizio.  
La R.SpA contestava, quindi, il quantum debeatur, unitamente ad ogni allegazione documentale prodotta a sostegno, atteso che i lamentati danni erano eccessivamente ed ingiustificatamente lievitati, così come non provati in ordine al rapporto causale da cui avrebbero tratto origine.  Tuttavia, qualora l’avversa domanda risarcitoria fosse accolta, anche solo parzialmente, il danno materiale risarcibile doveva essere decurtato della franchigia legale di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2832 del D. Lgs. N° 209/05, e gli eventuali effetti della mora dovevano ricadere sulle odierne attrici per difetto di cooperazione nella fase stragiudiziale.  Doveva, peraltro, essere riconosciuto il diritto di rivalsa della R. SpA nei confronti del responsabile dell’evento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 292 del D. Lgs. N° 209/05, per tutto quanto sarà corrisposto alle danneggiate per sorte capitale, accessori e spese.  All’udienza successiva, integrata la documentazione nei termini di cui all’art. 320 c.p.c., con la produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prodotta a fol. 23 e notificato il verbale con pedissequa ordinanza ammissiva di interrogatorio formale, il M. non compariva a renderlo senza alcun giustificato motivo-.  Ammesse ed espletate le prove testimoniali, la causa veniva riservata per le eccezioni preliminari.
Con ordinanza del 27.07.2009 venivano rigettate le eccezioni di parte convenuta per come avanzate e fissata l’udienza del 24.09.09 per il prosieguo. Nominato il C.T.U. meccanico, depositata la perizia, fallito ogni tentativo di bonario componimento, la causa veniva riservata a sentenza.    

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è sufficientemente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.  Dagli atti di causa si condivide e si riporta quanto di seguito.  Si conferma anzitutto la proponibilità dell’azione, rigettandosi l’eccezione contraria sollevata dalla parte convenuta costituita.  
Si osserva che il fatto si è verificato il 18.03.2006 nella vigenza della legge 209/2005 entrata in vigore per tutti gli articoli ( ad eccezione dell’art.149 e 150 c.d.a.) il 01.01.2006.  L’art. 283 c.d.a., così statuisce al comma 1 lettera b): “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: …b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione*”, così statuisce poi al comma 2 prima del d.lgs. del 06.11.07 n. 198: “*Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare*”, ora invece: “*Nei casi di cui al comma 1 lettere b), d bis) e d ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose*”, come articoli che si producono a fol. 36/38 prima del d.lgs. del 06.11.07 n. 198 e a fol. 39/41 dopo il d.lgs. del 06.11.07 n. 198. L’art. 287 c.d.a., così statuisce con riferimento al veicolo sprovvisto di polizza assicurativa al comma 1 (non modificato con riferimento a questa ipotesi dal d.lgs. del 06.11.07 n. 198): “Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d bis) e d ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno*”, al comma 3: “*L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello*”, al comma 4: “*Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d bis e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno*”. L’art. 296 c.d.a. così recita: *“1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. 2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell’Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione”.*  Ora nel caso de quo la lettera di richiesta risarcitoria del 15.9.06, contiene la *“richiesta risarcimento danni ai sensi degli artt. 283, 287 e 296 d.lgs. 209/05 e ex art. 19 L. 990/69”*. La stessa é stata inviata ai seguenti soggetti: 1) CONSAP quale gestore del F.G.V.S in qualità di Organismo di Indennizzo Italiano, ricevuta in data 19.09.06, 2) R. Ass.ni S.p.A. quale Impresa designata a gestire il F.G.V.S., ricevuta il 20.09.06, 3) M., ricevuta il 29.09.06 per compiuta giacenza 10 gg. dal 19.09.06, quest’ultimo nel domicilio dove ancora risiedeva stante la notifica dell’atto di citazione il 3.05.2007. La lettera contiene, anche se il disposto dell’art. 287 c.d.a. non lo prevede espressamente, tutti i requisiti di cui all’art. 148 c.d.a.: la denuncia secondo il modulo di cui all’art. 143 c.d.a. (non doveva essere spedita trattandosi di un urto non tra due veicoli entrambi assicurati) indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.  
L’azione è stata esercitata secondo il dettato dell’art. 287 I comma, il 03.05.2007 e cioè 225 gg. dalla ricezione della richiesta risarcitoria ad opera della R. avvenuta il 20.09.06 e dalla ricezione della richiesta risarcitoria ad opera della CONSAP nella qualità di Organismo di indennizzo italiano avvenuta il 19.09.06.  Secondo il dettato dei commi 3 e 4 dell’art. 287 c.d.a., sono stati convenuti in giudizio i seguenti soggetti: 1) la R. Ass.ni S.p.A., nella qualità di Impresa designata per la Puglia a gestire il F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 2) M., per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “*1. Dichiarare unico responsabile dell’incidente per cui è causa M., guidatore del furgoncino *Fiat … tg. ZA…CF di sua proprietà.  Di fatto, rispetto alla precedente normativa, ad eccezione dell’obbligatoria richiesta di risarcimento preventiva all’azione anche alla CONSAP (come è stata regolarmente avanzata), in merito ai veicoli sprovvisti di copertura assicurativa nulla è cambiato. Solo nelle more, con il d.lgs. del 06.11.07 n. 198 la franchigia di € 500,00 è stata eliminata.  La prova di tale scopertura è stata adeguatamente fornita. Il veicolo è risultato privo di qualunque copertura assicurativa. Così nel rapporto, con riferimento all’autocarro del M., a fol. 13: *“privo di copertura assicurativa*”; così i testi: così il V.B. S. Amedeo:*“…Confermo il rapporto in tutte le sue parti e confermo altresì la scopertura assicurativa di M. G.”; *così il teste App. S. D.: *“…Confermo integralmente il rapporto redatto insieme al V.B. S., che Vs. Signoria mi esibisce dal fascicolo di parte attrice. Confermo integralmente le dichiarazioni già rese dal V.B. S. di cui Vs. Signoria mi dà lettura”;* così il teste R. Mirko: *“…Il ragazzo del camion era un po’ nervoso, ha intrapreso a piedi Via Lazio dicendo che doveva andare a casa a prendere la polizza che aveva dimenticato, ma poi arrivato a metà strada è tornato indietro confessando che l’assicurazione gli era scaduta e quindi non era coperto”.*  La responsabilità del fondo di garanzia per le vittime della strada si estende, ai sensi dell’art. 19 lett. b) della l. 24 dicembre 1969 n. 990, anche alle ipotesi di danno derivanti dalla circolazione su strada pubblica di veicoli a motore, quali i “go-kart”, che per le sue caratteristiche costruttive, sia destinato alle gare, competizioni od esibizioni di carattere sportivo contemplate dall’art. 3 della stessa legge, perché questi veicoli sono soggetti all’obbligo dell’assicurazione stabilito dall’art. 1 della legge n. 990 del 1969 allorché vengano, sia pure per brevi percorsi ed occasionalmente, posti in circolazione su strada di uso pubblico, benché privi di omologazione e di certificato di idoneità alla circolazione, non essendo i rischi connessi alla loro circolazione su strada di uso pubblico coperti dall’assicurazione prescritta dal citato art. 3, che si riferisce solo ai rischi di danni derivanti dall’uso del veicolo per il fine sportivo e competitivo. (Cassazione civile , sez. III, 15 febbraio 1992, n. 1877).  
Nella fattispecie in esame, l’onere probatorio relativo alla scopertura della polizza è stato ampiamente fornito dagli attori, a mezzo di prova testimoniale.  Anche l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte attrice è priva di fondatezza in quanto con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta a fol. 23: S. Liliana, in data 22.11.2007, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune, rendeva ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, la seguente dichiarazione: “La sottoscritta S., nata a Taranto avanti al coadiutore amministrativo sig. Vincenzo D. delegato del Sindaco, dichiaro che in data 30.12.2004 decedeva ab-intestato, mio padre S.Al., che era nato a Oria (BR) il 24.08.1950 lasciando quali suoi legittimi eredi, oltre me quale dichiarante, P. Addolorata – madre, S. Luisa – sorella. F.to S.*”, dove con il termine “ab intestato”, ha escluso qualunque testamento e successione testamentaria, perché equivale a “successione per volontà di legge e non per effetto di volontà privata espressa mediante testamento”. Tale dichiarazione in calce contiene altresì la seguente attestazione: “*Attesto che il dichiarante sig. S. Liliana – Taranto 20.01.1979 identificato C.I. n° AH… rilasciata a Taranto il 09.08.2004 ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione. Taranto, lì 22.11.2007. F.to il Funzionario Incaricato Coadiutore Amministrativo sig. Vincenzo D.*”, che certifica la certezza della sottoscrizione. Tale prova scritta fornisce ex art. 2697 c.c. la certezza della legittimazione attiva. Come affermato da questo GDP in precedente sentenza del 18.06.2006, annotata sulla rivista” Persona e Danno “ Procedibile, deve dichiararsi l’azione anche sotto l’aspetto della legittimazione passiva, poiché, come richiesto dalla compagnia assicuratrice, la domanda attorea è stata estesa al sig. F. Giuseppe, intestatario dell’autoveicolo Volkswagen Golf tg. BO D0…. al momento dell’evento dannoso. *A tal riguardo si osserva che litispendente necessario non è l’intestatario al P.R.A. dell’autoveicolo danneggiante, ma l’effettivo proprietario al momento del sinistro, e che è legittimato anche ad esperire l’azione di risarcimento danni.  
A tal fine occorre aggiungere che la cd. *legitimatio ad causam* è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell’accertamento dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell’eventuale pronuncia giudiziale (in tal senso, Sent. Cass. Civ., Sez. III,Sezione terza, 5 novembre 1997 n. 10843; Cass. Civ., Sez. III, 17 dicembre 1999 n.14232, Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2000 n. 15080, ove si analizza anche la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto sostanziale dedotto, nonché Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2002 n. 15177).  
Secondo i Supremi Giudici, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, il fondamento della legitimatio ad causam, va rinvenuto non tanto nella formale intestazione del veicolo ad un determinato soggetto, quanto piuttosto nella concreta incidenza negativa che il danno abbia determinato sul patrimonio di «… chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile »(Cass.Civ., Sez. III, 23 febbraio 2006 n. 4003).  Ancora più esattamente, recentemente la Corte di Cassazione civ. Sez. III, 26-10-2009, n. 22602 ha stabilito che non è solo il proprietario, il soggetto legittimato ad agire per il risarcimento del danno in quanto “*la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un autoveicolo a seguito di incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo, dovendo* il detentore deve provare che la spesa per i danni per cui lo stesso agisce sia stata effettivamente sostenuta dallo stesso. Dunque, non e’ sufficiente la prova dell’esistenza d’un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma e’ anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione e’ stata adempiuta, si che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiante.
La ratio di tale specificazione è quella di evitare che dopo il detentore anche il proprietario chieda al medesimo danneggiante il risarcimento degli stessi danni.  Esaminati gli aspetti suddetti, si può ora affermare che la domanda attorea nel merito può ritenersi sufficientemente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.  Anzitutto, come accennato sopra, rilevante ai fini della decisione è il rapporto redatto dai pubblici Ufficiali intervenuti tempestivamente sul luogo del sinistro. Detto rapporto, come sostenuto dal questo GDP nella precedente sentenza 21 giugno 2010 n. 3326/10 pubblicata su rivista specializzata “ Piemmenews” ha efficacia probatoria in riferimento al contenuto anche se il Pubblico Ufficiale redattore è intervenuto dopo l’incidente ed ha raccolto “ a caldo” le dichiarazioni dei conducenti e/o di altri soggetti presenti all’evento dannoso.  
Detti elementi contenuti nel rapporto, possono essere considerati anche più genuini, atteso che non risultano artatamente modificati per pura convenienza risarcitoria.  
Nel caso di specie i verbalizzanti, sulla base dei danni riscontrati sui mezzi, e sulla base delle dichiarazione delle parti così hanno concluso: “Dalle dichiarazioni rese dalle parti interessate, ed esaminato il campo del sinistro, lo stesso si può presumibilmente così riassumere: il veicolo “A” (parte Attrice….percorreva Viale Trentino con direzione di marcia Viale Magna Grecia, giunta all’intersezione con Via Lazio, effettuava la manovra di svolta a sx. Il veicolo “B” (M.) che procedeva nella stessa direzione di marcia, non si avvedeva della manovra che stava effettuando il veicolo “A”, procedendo così al orpasso dello stesso senza riuscirvi provocando la collisione*”. Anche nella sua dichiarazione il M. ammette che il veicolo stava eseguendo una manovra (che non era di inversione ad U ma di svolta a sinistra) e quindi comunque non avrebbe potuto in ogni caso effettuare alcun sorpasso.  *le dichiarazioni già rese dal V.B. S. di cui Vs. Signoria mi dà lettura*”. Così il teste R.: *“…Ho visto la Skoda nella direzione opposta da me percorsa, e cioè Viale Trentino – direzione Viale Magna Grecia, che dalla corsia di destra intraprendeva una manovra di svolta a sinistra, accendendo l’indicatore di direzione, che ho potuto vedere perchè data l’ora c’era poco traffico. Tale Skoda guidata da una ragazza era arrivata al centro dell’incrocio ed era in movimento, per completare la svolta in posizione obliqua, allorquando un camion di quelli con il cassone dietro, scoperto, ha incominciato una manovra di sorpasso della Skoda, urtandola con la sua parte posteriore laterale destra. La Skoda invece veniva urtata nella parte antero laterale sinistra. Preciso che la manovra di sorpasso del camion è stata cronologicamente posteriore rispetto alla manovra di svolta a sinistra della autovettura Skoda, che quando è stata sorpassata aveva quasi completato detta manovra, però si trovava ancora in posizione obliqua. Nel punto in cui è avvenuto l’impatto c’erano con sicurezza le strisce pedonali, preciso non proprio dove è avvenuto l’impatto, ma in prossimità, dal punto in cui il camion ha cominciato il sorpasso. Se non vado errato e se ben ricordo su Viale Trentino nel punto in cui è stato effettuato il sorpasso vi è linea continua. Dopo l’impatto i veicoli sono stati spostati in tempi diversi… Dal punto in cui io mi trovavo non ho visto gli indicatori di direzione del camion azionato, preciso il guidatore del camion non azionava detto indicatore prima di cominciare il sorpasso, né durante l’esecuzione dello stesso”.*  M., pur intimato a rendere l’interrogatorio, non si è presentato per contrastare quanto dedotto nel rapporto de quo.  Il M. che ha ricevuto la racc.ta per compiuta giacenza, è rimasto contumace. e non è neanche comparso a rendere l’interrogatorio formale deferitogli, e non ha addotto alcun giustificato motivo a tale mancata presentazione.  Pertanto, ai sensi dell’art.232 c.p.c. devono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, per il di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’atto di citazione.  
In via incidentale inoltre, la Cassazione ha sostenuto che la confessione del destinatario dell’interrogatorio, oltre “ad essere esplicita può desumersi dal comportamento del medesimo, consistente o nel rifiuto di rispondere, ovvero nel non presentarsi all’udienza stabilita, senza giustificare alcun legittimo impedimento”. Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza del’96: “ In tema di interrogatorio formale, l’inciso contenuto nell’art. 232 c.p.c. – secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” – va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una *fictio confessio*, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.(Cassazione civ. sez. I, 7 marzo 1996, n.1812)  La facoltà del giudice di trarre, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito, elementi di prova a favore dell’altra parte può esercitarsi con riferimento a circostanze ben precise oggetto di specifici articoli.(Cassazione civ. sez. III, 3 giugno 1999, n.1768 – De Luca c. Ricciardi e altri).  La Suprema Corte, con riferimento alla normativa precedente che su questo punto non è cambiata di molto, ha stabilito che: *“nel giudizio promosso contro l’impresa designata ai sensi dell’art. 19 lett. b Legge 24 dicembre 1969 n.990 (sinistro causato da veicolo privo di copertura assicurativa), la mancata risposta del responsabile del sinistro all’interrogatorio formale deferitogli può essere utilizzata dal giudice per fondare un giudizio di condanna nei confronti dell’impresa designata, ai sensi dell’art. 2733, 3° comma, c.c.” Cass. civ. 18 novembre 1997, n. 11439). *In tal senso cfr. Giannini “ L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti” pagg. 197 e ss. a fol. 42/47. Ai sensi inoltre dell’art.23 l. 990/69 e dell’art. 287 c.d.a., è previsto in queste ipotesi che il danneggiato debba chiamare in giudizio anche il responsabile del danno, identificato per giurisprudenza consolidatasi negli anni, nel proprietario del mezzo, quale litisconsorte necessario.  
Da tutto ciò discende che la parte attrice ha dato la prova del suo assunto, per cui incombeva all’ente assicurativo che ha contestato il tutto di fornire la prova della non rispondenza al vero di quanto assunto dall’attore, in forza dell’art. 2697 c.c. comma 1: “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”…Quindi vi è una inversione dell’onere della prova. D’altro canto una volta provata la colpa esclusiva del responsabile sig. M. nella causazione dell’incidente risulta superata, in favore degli attori, la presunzione di colpa fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c. 2° comma come è insegnamento della S.C.: “La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. … non opera qualora risulti accertato che l’evento dannoso si è verificato per colpa di uno solo dei conducenti” (Cass. civ. sez. III 29.1.82 n.587; Cass. civ. III sez. 7.5.81 n.2995; Cass. civ, 8.3.80 n.1548; Cass. civ. 13.11.79 n.5902; Cass. civ. 12.1.73 n.106; Cass. 9.2.76 n.859; Cass. 4.3.81 n.1744; Cass. civ. 16.7.75 n.2812 – Mass. Foro It. 675; Cass. civ. 27.5.75 n. 2268 ecc.).  
Passando ad esaminare il quantum debeatur, si possono confermare le risultanze della CTU, la quale ha esaurientemente trattato i quesiti posti, determinando in complessivi € 1.789,78 il costo delle riparazioni, comprensivo di IVA. L’IVA dovrà essere compresa perché l’auto è stata riparata.  Da detta somma va detratta la franchigia di € 500,00, non potendosi tener conto del d.lgs. del 06.11.2007 n. 198 con il quale è stata eliminata, avente la stessa efficacia a partire dai risarcimenti successivi alla data di entrata in vigore.  Tra l’altro come emerge dalle foto prodotte, mai contestate con riferimento a questa parte dalla R.A.S., l’auto è stata anche riparata. Anche in sede di C.T.U. e le fotografie scattate e prodotte nell’elaborato peritale il Prof. Latartara ha evidenziato che l’auto è stata perfettamente riparata. Allo stato l’importo da liquidarsi sarà pari ad *€ 1.789,78 *(Iva compresa).  Poiche’ il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA ( se non deducibile), pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’iva versata – perchè l’autoriparatore, per legge (art.18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. Cassazione civ. sez.III, 14 ottobre 1997, n.10023 – Giust. civ. Mass. 1997,1931  Né risultano problemi di antieconomicità delle riparazioni perché dal C.T.U. è stato accertato che il veicolo valeva € 7.000,00.  Vi è anche da attribuire la svalutazione tecnico-commerciale richiesta nei quesiti e attribuita dal CTU, nonché il danno da fermo tecnico subito dal veicolo coinvolto in un incidente stradale. Detti danni secondari possono essere liquidati in via equitativa nella somma complessiva di euro 200,00.  Le somme come sopra determinate, dovranno essere rivalutate (per ristorare integralmente il danno) secondo gli indici Istat a partire dalla data del sinistro alla data della sentenza, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.  
Le spese di giudizio, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come modificato dal comma 17 dell’art. 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009, depurate dette spese da una serie di attività processuali duplicate e non giustificate dalle reali esigenze. A tal riguardo va rilevato che agli inviti rivolti dal GDP per il componimento bonario e/o transazione, *le parti hanno disatteso senza alcuna motivazione valida tali inviti, insistendo con la richiesta di sentenza, di cui è nota la sua efficacia temporanea, salvo appello, fino al passaggio in giudicato*.  E’ inutile dire che operare quale impresa designata a gestire il F.G.V.S., non comporta la impossibilità di raggiungere un componimento bonario, invece di essere costretti ad attività defaticanti e spesso non determinanti, oltre che costosi, esponendo il Fondo a oneri processuali straordinari per attività non strettamente e processualmente necessarie, che potrebbero essere ridotte previe direttive precise ai propri difensori.  *Non é superfluo rammentare che l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.).   

                                                                        P.Q.M.  

Il Giudice di Pace di Taranto, Dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla parte attrice e R. nella qualità indicata, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così  PROVVEDE 
1) dichiara la responsabilità esclusiva del conducente M. per la produzione dei danni;  
2) di conseguenza condanna la Compagnia di Assicurazione R.S.p.A., ora A. Ass.ni S.p.a. – Divisione R., quale impresa designata a gestire il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. M., nelle rispettive qualità, ai sensi degli artt. 283, 287 e 296 d.lgs. 209/05 e ex art. 19 e 20 L. 990/69, e successive modifiche, al pagamento, in solido, e nella parte eccedente la franchigia ammontante a € 500,00 ( che rimane a carico esclusivo di M. G. e/o se anticipata dalla R. nella qualità, con diritto di rivalsa in suo favore nei confronti di M. G.), in favore di P. A., S. L. e S. L. tutte nella qualità di eredi di S. Alvaro, della somma per danni auto di € 1.989,78 (Iva inclusa e compresa la* *svalutazione tecnico-commerciale, come da C.T.U., comprensiva di fermo tecnico) da rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dalla data del sinistro alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza a quella dell’effettivo soddisfo;  
3) Condanna, infine, i convenuti in solido, al pagamento della somma in ridotti e complessivi Euro 3.020,65 di cui € 1.727,00 per diritti, € 663,65 per spese ed € 630,00 per onorario ( oltre all’aumento del 60% come per legge per assistenza a n. 3 parti), oltre IVA e CAP, da attribuirsi all’Avv. M.M. che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.  
4) sentenza esecutiva, come per legge.  
Così deciso a Taranto il 07.10. 2010  
    
                Il Giudice di Pace   

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