Sinistri stradali – indennizzo diretto – natura del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la propria assicurazione – 07.05.08. –

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in esame,  ha precisato che il rapporto tra il danneggiato e la propria assicurazione, nella procedura di indennizzo diretto, ha origine da un obbligo di legge. Pertanto, ha respinto  quanto assunto dall’attore secondo cui il rapporto intercorrente tra se medesimo e la sua compagnia di assicurazione è un rapporto contrattuale, con la conseguenza che, ai fini della competenza territoriale non si applicano gli  art. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n. 206 (Codice del Consumo), trovando applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c..  

                                            UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

                                            MANDAMENTO DI POZZUOLI (NA)

Sezione Civile R.G.N.606/08 Il Giudice di Pace Avv. Italo BRUNO, nella causa promossa da … G. nei confronti della S.p.A. …;  
letti gli atti di causa;  
sciogliendo la riserva di cui al verbale del 17/03/08;  
visti gli artt. 149 e 150 del D.L.vo 209/05, l’art. 9 del D.P.R. 18/7/06 n.254, gli artt. 33 e 63 del D.L.vo 206/05, gli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c.; 
CONSIDERATO – che, gli obblighi di assistenza posti a carico della compagnia di assicurazione del danneggiato dall’art. 9 del DPR 18/7/06 n. 254 di attuazione dell’indennizzo diretto, vengono considerati dalla norma alla stregua di veri e propri obblighi contrattuali di correttezza e buona fede e, in quanto tali, apparentemente connessi alla prestazione principale dedotta nel contratto assicurativo;  
– che, il rapporto assicurativo che intercorre tra l’assicurato e l’assicuratore è un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato da eventuali conseguenze derivantegli da un sinistro in cui sia coinvolto e vi sia una sua responsabilità esclusiva o concorrenziale; 
RITENUTO – che, gli adempimenti liquidatori posti a carico dell’assicuratore del danneggiato non costituiscono obblighi di fonte negoziale, ma semplice estrinsecazione di un vero e proprio obbligo di legge, attraverso l’attribuzione all’assicuratore di un potere/dovere di sostituzione ex lege della Compagnia di assicurazione del danneggiante, di risarcire in via diretta il proprio assicurato, ricorrendone i presupposti; 
– che, la prestazione risarcitoria (e non indennitaria) resa dall’assicuratore a favore del proprio assicurato/danneggiato è, dunque, del tutto estranea al sinallagma negoziale che li unisce (sinallagma che consiste, invece, nel trasferimento in capo all’assicuratore del rischio della responsabilità civile automobilistica dell’assicurato, dietro il pagamento di un premio a tale rischio e, solo a tale rischio commisurato); 
– che, le prestazioni di assistenza tecnica e di informativa, poste a carico dell’assicuratore del danneggiato, non possono essere ritenute di fonte contrattuale, trattandosi di ulteriori obbligazioni ex lege riconducibili, piuttosto, nel paradigma dell’art. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) anziché in quello dell’art. 1375 c.c. (esecuzione di buona fede); 
– che, la prestazione dell’assicuratore del danneggiato e, in seno alla procedura di risarcimento diretto, inscindibilmente connessa al contratto assicurativo stipulato dal responsabile civile con il proprio assicuratore: da un lato perché quest’ultimo potrebbe entrare in gioco assumendosi la gestione della lite, dall’altro perché il limite del massimale incide sulla prestazione dell’assicuratore del danneggiato;  che, l’assunto dell’attore/danneggiato secondo cui il rapporto intercorrente tra se medesimo e la sua Compagnia di assicurazione è un rapporto contrattuale e, pertanto, rettamente avrebbe adito il Giudice di Pace del luogo della sua residenza, ex art. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo), non può trovare accoglimento, trovando applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c.; 

                                                              P.Q.M. 

in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, rettamente e ritualmente eccepita dalla convenuta Società (sinistro verificatosi in Napoli – convenuta con sede sociale in Roma) e, in considerazione dell’adesione di parte attrice a tale eccezione (anche se in via subordinata);  
DICHIARA la propria incompetenza territoriale per essere competente il Giudice di Pace di Napoli dinanzi il quale dovrà essere riassunta la causa, nei termini e modi di legge; ORDINA quindi, la cancellazione della causa dal ruolo.  
Così deciso in Pozzuoli il 7 maggio 2008. 
      IL GIUDICE DI PACE
        (Avv. Italo BRUNO)

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